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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09138/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente, inquadrato da ultimo come Funzionario Area D e responsabile dell'Ufficio recupero crediti autoriali, veniva licenziato nel 2019 dalla propria datrice di lavoro all'esito di quattro contestazioni disciplinari. La controversia nasceva dal recesso intimato per una pluralità di addebiti: alcune condotte ritenute violative degli obblighi di servizio, il rifiuto di comunicare tempestivamente ingressi e uscite rispetto all'orario di apertura dell'ufficio, e soprattutto la divulgazione alla stampa di una denuncia presentata all'ANAC in qualità di whistleblower. Nei gradi di merito il licenziamento veniva confermato come giusta causa; il lavoratore ricorreva per cassazione con sei motivi, denunciando: 1) violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che mancasse la prova dell'invio alla stampa della denuncia; 2) erronea interpretazione della disciplina sul whistleblowing, assumendo che la successiva pubblicazione potesse restare coperta dalla tutela; 3) erronea esclusione del carattere ritorsivo del licenziamento; 4) errata valutazione della rilevanza del diritto di critica e della disciplina sull'accesso civico; 5) violazione delle norme contrattuali e statutarie sul trattamento disciplinare del comportamento relativo all'orario di lavoro, che si assumeva sanzionabile solo in via conservativa; 6) ulteriore censura sulla proporzionalità della sanzione rispetto all'addebito. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo e infondati gli altri, valorizzando l'accertamento di merito sulla divulgazione alla stampa di notizie coperte da segreto aziendale/professionale al di fuori dei canali predisposti, la non operatività della protezione del whistleblower in caso di diffusione eccedente le finalità della segnalazione e la correttezza della valutazione complessiva degli addebiti ai fini della giusta causa.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente respinto. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare per giusta causa. In particolare, ha escluso che il giudice d'appello avesse invertito l'onere della prova, qualificando il proprio ragionamento come presuntivo; ha ritenuto infondate le censure sulla disciplina del whistleblowing e sul diritto di critica, osservando che la diffusione alla stampa della denuncia all'ANAC era avvenuta con modalità eccedenti rispetto alle finalità di tutela previste dalla legge ratione temporis; ha inoltre richiamato il principio per cui, in presenza di più addebiti disciplinari, il giudice può valutarne complessivamente l'incidenza sul rapporto e la proporzionalità della sanzione, restando tale apprezzamento riservato al merito se sorretto da motivazione congrua. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5 L. 604/1966

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nell'impugnativa del licenziamento; la Corte esclude che il giudice di merito abbia invertito tale onere, avendo invece valorizzato presunzioni.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente sul riparto probatorio; la Corte precisa che il giudizio di merito ha fatto corretta applicazione delle regole presuntive senza spostare l'onere della prova.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per censurare il ragionamento presuntivo; la Corte ribadisce che il giudice di merito può fondare la decisione su presunzioni semplici se gravi, precise e concordanti e adeguatamente motivate.

  • art. 54-bis d.lgs. 165/2001

    Richiamato in relazione alla tutela del whistleblower; la Corte esclude che, nel caso concreto, la divulgazione alla stampa rientrasse nella protezione prevista dalla norma.

  • L. 179/2017

    Interpretata nel senso che la tutela dell'informatore non copre la diffusione di notizie e documenti a soggetti esterni ai canali predisposti quando la divulgazione eccede le finalità della segnalazione.

  • Direttiva UE 2019/1937

    Richiamata dalla difesa del ricorrente; la Corte la considera non decisiva nel caso di specie, anche perché la disciplina nazionale applicabile ratione temporis era quella previgente.

  • artt. 1, 2, 3 d.lgs. 179/2017

    Richiamati dal ricorrente in materia di whistleblowing; la Corte li considera nell'alveo della disciplina che non consente la divulgazione eccedente dei dati segnalati.

  • artt. 3, 5, 5-bis d.lgs. 33/2013

    Richiamati in relazione all'accesso civico; la Corte ne esclude la pertinenza rispetto alla fattispecie disciplinare esaminata.

  • art. 1345 c.c.

    Evocato per sostenere il motivo ritorsivo del licenziamento; la Corte richiama il principio secondo cui il motivo illecito deve essere determinante ed esclusivo e va accertata l'insussistenza della causale esplicita del recesso.

  • artt. 21 e 24 Cost.

    Richiamati a sostegno del diritto di critica e di difesa; la Corte ne esclude la prevalenza rispetto ai limiti della divulgazione eccedente nel contesto del whistleblowing.

  • art. 2105 c.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di fedeltà del lavoratore; la Corte conferma la rilevanza disciplinare della diffusione di notizie coperte da segreto aziendale/professionale.

  • artt. 7 e 18 L. 300/1970

    Richiamati per la dedotta sanzione e per il procedimento disciplinare; la Corte non accoglie la censura, ritenendo legittimo il licenziamento per giusta causa.

  • art. 82 c.c.n.l. personale non dirigente SIAE

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la sanzione conservativa del comportamento sull'orario; la Corte non accoglie la tesi, valorizzando la valutazione complessiva degli addebiti.

  • art. 1, comma 48 ss., L. 92/2012

    Cita la disciplina del rito introdotta in primo grado; il giudizio di legittimità riguarda l'impugnazione del licenziamento nella sequenza fase sommaria/opposizione/reclamo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del licenziamento, il giudice di merito può fondare l'accertamento dei fatti anche su presunzioni semplici; in cassazione la censura è ammissibile solo se il ragionamento presuntivo è affetto da vizio di sussunzione o da manifesta illogicità.
  • La tutela del whistleblower non copre la divulgazione a soggetti esterni ai canali istituzionali quando la comunicazione eccede le finalità di emersione e repressione dell'illecito; la protezione viene meno se la diffusione avviene con modalità ulteriori e non necessarie rispetto alla segnalazione.
  • Ai fini del licenziamento per giusta causa, quando vi siano più addebiti disciplinari, il giudice deve valutare complessivamente l'incidenza delle condotte sul vincolo fiduciario; ciascun episodio può concorrere alla valutazione della gravità complessiva e della proporzionalità della sanzione.
  • Il motivo illecito ritorsivo richiede che il motivo sia determinante ed esclusivo e presuppone l'accertamento dell'insussistenza della causale formalmente posta a base del recesso.
  • La valutazione di proporzionalità tra illecito disciplinare e licenziamento è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non contraddittoria.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoNullità

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