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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09090/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio nel quale tre lavoratori avevano ottenuto una decisione favorevole sul preteso diritto all'assunzione alle dipendenze dell'INAIL come dirigenti di seconda fascia con decorrenza dal 1° novembre 2010, con condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive fino alla data della sentenza. Sulla base di tale pronuncia erano stati poi emessi decreti ingiuntivi per le retribuzioni maturate dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza fino al marzo 2014. L'INAIL aveva proposto opposizione ai decreti, respinta sia in primo grado sia in appello. In cassazione l'ente deduceva violazione degli artt. 2056, 1226 e 2043 c.c. e dell'art. 19 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la procedura concorsuale non costituisce titolo per l'insorgenza automatica del diritto alla stipulazione del contratto individuale, che i lavoratori avrebbero al più un interesse legittimo di diritto privato e non un diritto al pagamento delle retribuzioni, e che mancando la prestazione lavorativa non poteva essere riconosciuto un danno coincidente con le retribuzioni non percepite. In memoria l'INAIL ha inoltre richiamato una successiva ordinanza di cassazione che, nel giudizio sull'an, aveva rigettato le domande originarie dei lavoratori.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'INAIL. Ha preso atto che, nelle more, era intervenuto il giudicato di legittimità nel separato giudizio sull'an della pretesa, con rigetto definitivo delle domande di assunzione dei lavoratori come dirigenti di seconda fascia. Ha quindi ritenuto che tale sopravvenuto giudicato avesse caducato ex lege il titolo su cui si fondavano i decreti ingiuntivi relativi al quantum, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c. Non ha dichiarato cessata la materia del contendere, perché l'INAIL aveva comunque mantenuto interesse alla decisione di merito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda monitoria proposta dai lavoratori. Le spese sono state compensate per la novità e complessità della vicenda e per il fatto che i giudizi sul quantum erano stati promossi sulla base di decisioni di merito allora favorevoli.

Norme richiamate

  • art. 2056 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'erroneità della liquidazione del preteso danno in misura corrispondente alle retribuzioni non percepite

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione equitativa del danno, ritenuta non applicabile nel caso di specie secondo la sua prospettazione

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente per escludere la configurabilità di un danno risarcibile nei termini riconosciuti nei gradi di merito

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal ricorrente per affermare che la qualifica dirigenziale deriva dal contratto individuale e non dall'esito della procedura concorsuale

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    la Corte lo applica nel senso che la riforma/cassazione della decisione presupposta estende i propri effetti ai provvedimenti dipendenti, determinando la caducazione del titolo dei decreti ingiuntivi

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito rigettando la domanda

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, non ricorrendo i presupposti dell'integrale rigetto dell'impugnazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

Massime di principio

  • Quando il diritto azionato in via monitoria dipende in modo necessario da una precedente decisione sull'an della pretesa, il sopravvenuto giudicato che ne escluda definitivamente il fondamento travolge ex lege anche i provvedimenti e gli atti che ne sono dipendenti.
  • Il giudicato esterno formatosi in un distinto giudizio tra le stesse parti può e deve essere rilevato d'ufficio dal giudice di legittimità, anche mediante consultazione di banche dati e strumenti informatici, in funzione della certezza dei rapporti giuridici.
  • La caducazione del titolo posto a base di un decreto ingiuntivo impone il rigetto della domanda monitoria, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, quando il quadro processuale consenta una decisione nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
  • Non può dichiararsi cessata la materia del contendere se la parte ricorrente mantiene un concreto interesse alla pronuncia di cassazione e alla regolazione delle spese.
  • La liquidazione delle spese può essere compensata quando la vicenda presenti novità e complessità e quando l'azione esecutiva o monitoria sia stata intrapresa in presenza di precedenti decisioni di merito favorevoli sulla questione pregiudiziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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