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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09098/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

Un dirigente medico aveva convenuto l'azienda sanitaria lamentando l'illegittimità della riduzione del 30% della remunerazione variabile aziendale applicata, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sui fondi contrattuali della dirigenza medica e veterinaria. Sosteneva che la decurtazione fosse contraria all'art. 39 del CCNL dell'8 giugno 2000 e che l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 consentisse solo la riduzione del trattamento accessorio, non di quello fondamentale; contestava anche il criterio di calcolo usato dall'azienda, che avrebbe considerato l'intera consistenza dei fondi anziché le sole voci accessorie, con indebita incidenza su indennità rientranti nel trattamento fondamentale. Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d'appello accoglieva il gravame del lavoratore, riteneva illegittimo il taglio forfettario del 30% e condannava l'azienda alla restituzione di una somma determinata in sentenza. L'azienda ricorreva per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2010 e delle norme regionali/commissariali di attuazione del piano di rientro sanitario, deducendo che la riduzione era imposta dalle misure di contenimento della spesa e che il trattamento variabile di posizione poteva essere ridotto; violazione del CCNL sanitario, sostenendo che la riduzione era stata proporzionale e uniforme per tutti i dirigenti e non aveva inciso sulla componente minima e fissa della retribuzione di posizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda sanitaria per quanto di ragione, ritenendo fondate le censure nella parte in cui la sentenza d'appello aveva affermato l'illegittimità del criterio percentuale del 30% senza verificare correttamente l'effettiva riduzione dei fondi contrattuali imposta dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 e senza ricostruire il dare-avere secondo il ricalcolo dei fondi depurati dalle quote riferite al personale cessato dal servizio. La Corte ha ribadito che la norma statale cristallizza l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio all'importo del 2010 e ne impone la riduzione proporzionale alla diminuzione del personale, sicché non è legittimo un taglio forfettario uguale per tutti i dipendenti, ma è necessario un ricalcolo conforme al dato normativo e contrattuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame del rapporto di dare-avere secondo tali criteri.

Norme richiamate

  • art. 39 CCNL 8 giugno 2000 area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa

    richiamato dal lavoratore per affermare che la retribuzione di posizione è componente del trattamento economico dei dirigenti; la Corte lo considera nel quadro della disciplina contrattuale della retribuzione di posizione, ma prevale la disciplina imperativa di contenimento della spesa pubblica.

  • art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2010

    l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale ... non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

    cristallizza il monte risorse accessorie al livello 2010 e impone una riduzione automatica proporzionale alle cessazioni dal servizio; vieta incrementi e consente solo una rideterminazione conforme al numero dei dipendenti in servizio.

  • art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    il trattamento economico fondamentale e accessorio del pubblico impiego privatizzato è definito dai contratti collettivi, ma i trattamenti accessori devono essere coerenti con le disposizioni legislative vigenti e possono essere collegati alla performance e alle condizioni di lavoro.

  • art. 40, comma 3-bis, d.lgs. n. 165 del 2001

    rafforza il collegamento tra contrattazione integrativa, efficienza e produttività, destinando una quota prevalente delle risorse accessorie al perseguimento degli obiettivi organizzativi e individuali.

  • art. 51 CCNL 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria

    le aziende graduano le funzioni dirigenziali e la retribuzione di posizione è collegata all'incarico conferito e alla pesatura delle attività dirigenziali; in assenza di graduazione, resta la sola quota minima/invariabile.

  • art. 9 CCNL economico area dirigenza medica e veterinaria 2008/2009

    individua i fondi per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione e specifico trattamento.

  • art. 10 CCNL economico area dirigenza medica e veterinaria 2008/2009

    individua il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.

  • art. 11 CCNL economico area dirigenza medica e veterinaria 2008/2009

    individua il fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale.

  • art. 22, comma 36, L. n. 724 del 1994

    richiamato dalla Corte d'appello per la regolazione di interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria.

  • d.lgs. n. 75 del 2017

    viene richiamato per la modifica dell'art. 40, comma 3-bis, d.lgs. n. 165 del 2001.

  • d.lgs. n. 150 del 2009

    richiamato come riforma che ha introdotto il nesso tra performance e buon andamento nell'impiego pubblico.

Massime di principio

  • Nei rapporti di pubblico impiego privatizzato, le norme di finanza pubblica che cristallizzano e riducono i fondi destinati al trattamento accessorio prevalgono sulla contrattazione collettiva e impongono agli enti una rideterminazione conforme al dato legislativo.
  • L'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 va applicato ricalcolando il monte complessivo delle risorse accessorie sull'importo 2010 e riducendolo proporzionalmente alle cessazioni dal servizio; è contrario alla norma un taglio forfettario percentuale indistinto sulle posizioni individuali.
  • La riduzione del fondo non coincide con una libera revisione unilaterale delle spettanze individuali: il datore pubblico deve ricostruire il dare-avere sulla base del corretto ammontare del fondo, del numero dei dipendenti in servizio e della quota effettivamente spettante a ciascun dirigente.
  • La retribuzione di posizione della dirigenza medica ha natura accessoria, è collegata alla graduazione delle funzioni e può essere composta da una parte fissa e da una parte variabile; in mancanza di corretta pesatura resta dovuta almeno la quota minima prevista dal contratto.
  • Se la mancata o inesatta corresponsione della retribuzione di posizione parte variabile determina un incremento della retribuzione di risultato, occorre verificare l'eventuale compensatio lucri cum damno nel calcolo del pregiudizio o del credito residuo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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