Cassazione Civile, Ordinanza n. 09081/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento organizzativo di una dirigente di un ente previdenziale pubblico, già titolare di un incarico dirigenziale a tempo determinato, che aveva visto revocato anticipatamente l’incarico di responsabile di area manageriale e assegnato un diverso incarico in posizione di staff presso altra sede regionale, con allegato conferimento di un incarico fuori regione. La lavoratrice aveva chiesto in primo e secondo grado l’accertamento dell’illegittimità dell’attribuzione del nuovo incarico e, in via conseguenziale, la riattribuzione dell’incarico precedentemente rivestito o di uno equivalente, nonché la ricostruzione del trattamento economico e previdenziale e il risarcimento del danno alla professionalità e alla vita di relazione. In cassazione ha proposto sette motivi: ha dedotto, da un lato, la violazione di norme sul rapporto di lavoro pubblico privatizzato e sul conferimento/revoca degli incarichi dirigenziali, sostenendo che la Corte d’appello avesse omesso di pronunciare sull’illegittimità della revoca anticipata o l’avesse presupposta implicitamente; dall’altro lato, ha censurato il rigetto delle domande economiche e risarcitorie, lamentando la mancata considerazione delle differenze retributive e del pregiudizio alla professionalità; infine ha contestato la declaratoria di novità di alcune domande relative a spese di trasferta e alla procedura di interpello/selezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la Corte territoriale aveva deciso sulla base della ragione più liquida, senza formare alcun giudicato implicito sull’illegittimità della revoca anticipata, e perché la questione principale sulla revoca non risultava tempestivamente e autonomamente dedotta nei gradi di merito nei termini necessari. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Ha ritenuto inammissibili il quarto e il quinto motivo perché, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, miravano a una rivalutazione del fatto e a una nuova interpretazione di contratti collettivi integrativi, riservata al giudice di merito. Ha dichiarato il sesto motivo inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente rinunciato sul punto per intervenuto rimborso delle spese di trasferta. Ha infine reputato inammissibile il settimo motivo perché la doglianza sulla rinnovazione della procedura di interpello era stata trattata come domanda eventuale/subordinata e non come autonoma questione tempestivamente devoluta. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
sono richiamati i limiti del ricorso per cassazione; non è consentita una rivalutazione del fatto sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale
l’omessa pronuncia è esclusa quando la decisione sia fondata sulla ragione più liquida e la questione non sia autonomamente e tempestivamente devoluta
non può essere invocato per ottenere una nuova valutazione delle prove e dei documenti in cassazione
la critica non può tradursi in richiesta di rivalutazione del materiale probatorio
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione è escluso se la censura mira in realtà a un nuovo apprezzamento del fatto
viene richiamato per censurare la declaratoria di novità di domande; la Corte però reputa le censure inammissibili o prive di interesse
le controversie sul rapporto di lavoro pubblico privatizzato sono ricondotte al relativo regime processuale; la doglianza sulla revoca dell’incarico è scrutinata entro tali limiti
art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. n. 165/2001
norma richiamata per contestare la revoca e il conferimento di incarichi dirigenziali nel pubblico impiego privatizzato
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
richiamato in relazione alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato
art. 1, comma 18, d.l. n. 138/2011
viene evocato quale base della clausola di salvaguardia economica nei mutamenti di incarico dirigenziale e delle esigenze organizzative che consentono il passaggio ad altro incarico
art. 20 CCNL personale dirigente Area VI
richiamato come disciplina collettiva del conferimento/revoca dell’incarico dirigenziale
richiamato per la domanda risarcitoria, ma le censure sono ritenute inammissibili perché tendono al riesame del fatto
richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno, ma la Corte non entra nel merito per inammissibilità delle censure
invocato come base del danno alla professionalità, ma la censura è dichiarata inammissibile
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
è applicata la statuizione sull’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato in combinato con il comma 1-quater per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è configurabile un giudicato implicito su una questione non esaminata quando la sentenza di merito abbia deciso la controversia sulla base della ragione più liquida, senza seguire l’ordine logico delle questioni.
- La deduzione di omessa pronuncia è inammissibile se la questione che si assume trascurata non è stata tempestivamente e autonomamente introdotta nei gradi di merito, ma solo prospettata come conseguenza di altre domande.
- Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere una rivalutazione del fatto, del contenuto dei documenti o dell’interpretazione di contratti collettivi integrativi riservata al giudice di merito.
- In materia di pubblico impiego privatizzato, la controversia sul conferimento e sulla revoca degli incarichi dirigenziali va scrutinata nei limiti del relativo regime processuale; la domanda di reintegrazione nell’incarico è comunque condizionata alla sua attuale esistenza e alla corretta formulazione della pretesa nei gradi di merito.
- La domanda risarcitoria per danno alla professionalità o alla vita di relazione richiede allegazione e prova specifica del pregiudizio e del nesso con la condotta dedotta come illegittima; in cassazione non è consentito sostituire tale accertamento con una nuova valutazione del materiale probatorio.
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