Cassazione Civile, Ordinanza n. 09121/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico e lavoratori)
La controversia
La controversia riguarda tre dipendenti dell'Università di Pisa, distaccati presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche e addetti a compiti di supporto all'assistenza sanitaria, che avevano ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto all'indennità di perequazione/equiparazione prevista dall'art. 31 d.P.R. n. 761/1979, nella misura risultante dal giudicato amministrativo e dalle tabelle del D.M. 9 novembre 1982, con condanna dell'Università al pagamento delle differenze retributive dal 1 gennaio 2007. Dopo una prima cassazione con rinvio, la Corte d'appello di Firenze, quale giudice del rinvio, ha ritenuto che l'accordo sottoscritto nel 2007 dai lavoratori non avesse natura novativa e non comportasse rinuncia al maggior trattamento perequativo, limitandosi a prendere atto dell'inserimento nell'elenco del personale che presta attività di supporto all'assistenza e dell'inquadramento economico secondo l'art. 28 del CCNL Università 2002-2005. L'Università ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: i primi sette denunciando violazione delle norme sulla novazione e sull'interpretazione del contratto, sostenendo che l'accordo del 2007 avesse sostituito il precedente assetto e implicasse l'accettazione del nuovo e inferiore criterio di calcolo dell'indennità; gli ultimi due contestando la regolazione delle spese nei confronti del CNR, ritenuto non legittimato passivo e tardivamente costituito in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi dal primo al settimo perché la Corte d'appello, quale giudice del rinvio, aveva correttamente svolto l'accertamento demandato, interpretando l'accordo del 2007 nel senso che esso riguardasse solo l'inquadramento economico ai sensi dell'art. 28 CCNL e non anche una rinuncia espressa o implicita al diverso trattamento dell'indennità di perequazione già in godimento; tale lettura era coerente con il dato letterale e con la clausola di salvaguardia del comma 6 dell'art. 28. La Suprema Corte ha inoltre affermato che il controllo di legittimità non può tradursi nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del negozio, se quella adottata dal giudice di merito è plausibile e non viola le regole ermeneutiche. Anche l'ottavo e il nono motivo sono stati dichiarati inammissibili perché le censure sulle spese non indicavano specificamente quali criteri di liquidazione fossero stati violati. Le spese sono state poste a carico dell'Università nei confronti dei lavoratori controricorrenti; nulla è stato disposto per il CNR per tardività del suo controricorso.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente in tema di novazione, ma la Corte ne esclude la violazione perché l'accordo è stato interpretato come non novativo
richiamato dalla ricorrente sul tema della novazione e della incompatibilità tra obbligazioni
richiamato dalla ricorrente per sostenere la tesi negoziale dell'accordo del 2007
richiamato dalla ricorrente in relazione all'efficacia vincolante dell'accordo e alla pretesa estinzione/modifica del precedente assetto
la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto deve partire dal senso letterale e dalla comune intenzione delle parti, ma che in cassazione il sindacato è limitato alla violazione dei canoni ermeneutici
richiamato per l'interpretazione complessiva delle clausole e valorizzato come criterio sistematico
richiamato dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione utile dell'accordo, ma la Corte non ne ravvisa la violazione
richiamato dalla ricorrente per contestare l'interpretazione della clausola negoziale
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di attribuire all'accordo il significato più conforme alla conservazione del contratto
art. 28 C.C.N.L. 2002-2005 Università
la Corte considera che il comma 6 facesse salve le posizioni giuridiche ed economiche già conseguite, compresa l'indennità di perequazione, salvo chiara volontà derogatoria
art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979
norma fondante l'indennità di perequazione rivendicata dai lavoratori
richiamata in relazione all'indennità di equiparazione/perequazione
D.M. 9 novembre 1982, allegato D
tabella di equiparazione originaria utilizzata per quantificare il trattamento economico poi rivendicato
richiamato per le censure sulle spese, ma la Corte ritiene inammissibile la doglianza per difetto di specificità
richiamato per la tardività del controricorso del CNR insieme all'art. 369 c.p.c.
richiamato per il termine di deposito/notifica rilevante ai fini della tempestività del controricorso
richiamato nel motivo sulle spese, senza accoglimento
richiamato nel motivo sulle spese, senza accoglimento
richiamato nel motivo sulle spese, senza accoglimento
richiamato nel motivo sulle spese, senza accoglimento
richiamato nel motivo sulle spese e nel riferimento al giudicato interno
richiamato nel motivo sulle spese e nel riferimento al giudicato interno
richiamato nel motivo sulle spese e nel riferimento al giudicato interno
richiamato dalla ricorrente in tema di giudicato interno
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In sede di legittimità l'interpretazione del contratto o dell'accordo negoziale può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica; non è ammessa la mera contrapposizione di una lettura alternativa a quella ritenuta plausibile dal giudice di merito.
- Quando una clausola di accordo è suscettibile di più interpretazioni, la scelta dell'una o dell'altra appartiene al giudice del merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente e non illogica.
- L'interpretazione complessiva del negozio deve considerare il dato letterale, il contenuto sistematico delle clausole e il comportamento delle parti, ma non può prescindere dalla chiarezza di una clausola di salvaguardia che conservi posizioni giuridiche ed economiche già maturate.
- La configurabilità di una novazione richiede una chiara volontà delle parti di estinguere il precedente rapporto e sostituirlo con uno nuovo; non basta un semplice inquadramento economico o la modifica di un elemento del rapporto se non vi è una inequivoca manifestazione derogatoria.
- La censura sulle spese processuali è inammissibile se non indica specificamente i criteri di liquidazione che si assumono violati e non si confronta con la ratio decidendi adottata dal giudice di merito.
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