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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09124/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una dipendente per il pagamento di differenze retributive conseguenti al riconoscimento di mansioni superiori rispetto all'inquadramento originario, nonché di compensi incentivanti correlati alle mansioni di livello superiore. Il provvedimento monitorio era stato parzialmente revocato solo per un pagamento già effettuato, residuando una somma a credito della lavoratrice. L'ente convenuto in opposizione sosteneva di avere già corrisposto quanto dovuto e, soprattutto, contestava la debenza dei compensi incentivanti riconosciuti nel decreto ingiuntivo. In appello, la Corte territoriale ha ritenuto da un lato che le censure dell'ente fossero generiche o non specifiche rispetto alla motivazione di primo grado, dall'altro che il diritto ai maggiori compensi incentivanti fosse comunque provato. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., perché l'appello sarebbe stato erroneamente ritenuto privo di specifiche censure; 2) nullità della sentenza/procedimento per violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse fondato la decisione su una erronea lettura della precedente sentenza sull'an debeatur, che non avrebbe mai accertato il diritto ai compensi incentivanti, e che tale pretesa non potesse essere fatta valere in sede monitoria come prosecuzione del giudizio di cognizione sul solo an. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non colpiva una autonoma e decisiva ratio decidendi della sentenza impugnata, costituita dall'affermazione di merito sulla sussistenza del diritto sostanziale ai compensi incentivanti e sull'onere dell'ente di contestarla specificamente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di cognizione ordinaria sulla spettanza delle somme e sui titoli pretesi; tuttavia, la sentenza d'appello non si era limitata a respingere l'impugnazione per difetto di specificità o per pretesa preclusione derivante dal giudicato sull'an debeatur, ma aveva anche affermato nel merito la debenza dei compensi incentivanti, perché la lavoratrice li aveva sempre percepiti parametrati al livello B2 e l'ente non aveva dimostrato che il compenso collegato al livello C1 avesse finalità diverse o non fosse dovuto in relazione al progetto svolto. Tale capo decisorio costituiva una ratio autonoma e sufficiente, che il ricorso non aveva specificamente censurato. Per questo è stata applicata la regola secondo cui, quando la sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a reggerla, il ricorrente deve impugnarle tutte a pena di inammissibilità. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva della lavoratrice; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato come parametro della specificità dei motivi di appello, ma la censura è stata ritenuta non decisiva perché il ricorso non aggrediva una autonoma ratio di merito della sentenza impugnata.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 342 c.p.c. in tema di specificità dell'atto di appello nelle controversie di lavoro.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Indicato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Indicato come parametro del motivo di nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione del principio di motivazione e del giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in combinazione con l'art. 111 Cost. per sostenere la censura di nullità.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare asserita pronuncia oltre o fuori dai limiti della domanda, ma la doglianza non ha superato il vaglio di ammissibilità.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si apre una cognizione ordinaria sulla spettanza del credito e sui titoli invocati, ma la parte soccombente deve comunque impugnare specificamente tutte le statuizioni di merito poste a base della decisione.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non le censura tutte.
  • La mera contestazione di un profilo processuale o di preclusione non è sufficiente se la sentenza contiene anche un autonomo accertamento sostanziale del diritto non specificamente attaccato.
  • In tema di differenze retributive collegate a mansioni superiori e a emolumenti accessori, chi contesta la debenza di specifiche voci deve contrastare in modo puntuale l'accertamento di fatto e di diritto posto dal giudice di merito, non potendo limitarsi a eccepire limiti derivanti da precedenti giudizi se la decisione attuale ha pronunciato sul rapporto nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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