Cassazione Civile, Ordinanza n. 09106/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice, dirigente medico, ha contestato la nota con cui l'azienda sanitaria aveva ridotto del 30% la remunerazione variabile aziendale per gli anni 2011, 2012 e 2013, assumendo che la decurtazione violasse la disciplina contrattuale della retribuzione di posizione e, soprattutto, l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, perché avrebbe inciso non solo sul trattamento accessorio ma anche su voci riconducibili al trattamento fondamentale e sarebbe stata applicata con un criterio forfettario, senza la preventiva revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva invece accolto il gravame della lavoratrice, dichiarando illegittima la decurtazione e condannando l'azienda alla restituzione delle somme trattenute. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto, con due motivi sostanzialmente connessi, la falsa applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 e delle norme contrattuali collettive sulla retribuzione di posizione, sostenendo che: il commissariamento e le linee di indirizzo regionali imponevano una riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio; la parte variabile della retribuzione di posizione era l'unica componente effettivamente riducibile; la riduzione del 30% era stata applicata in modo uniforme e proporzionato a tutti i dirigenti, nel rispetto della graduazione delle funzioni e delle esigenze di risanamento della spesa sanitaria. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi nei limiti indicati, affermando che la legge impone la cristallizzazione del fondo al livello del 2010 e la sua successiva riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, ma che è illegittimo un taglio percentuale forfettario del 30% sui singoli trattamenti individuali; tuttavia la corte d'appello aveva errato anche nel quantificare il dare-avere senza verificare il corretto ricalcolo del fondo depurato dalle quote relative al personale cessato. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione conforme ai criteri indicati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo nei limiti dell'esigenza di un corretto ricalcolo delle risorse e delle somme dovute secondo l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché proceda a verificare la riduzione del fondo per effetto delle cessazioni dal servizio, a determinare quanto spettante a ciascun dirigente e a calcolare l'eventuale differenza da restituire o da corrispondere. La motivazione esclude la legittimità del taglio forfettario del 30% operato dall'azienda, ma censura anche la liquidazione effettuata in appello perché non basata sul ricalcolo del fondo secondo il criterio legale. Non risulta una decisione definitiva nel merito, poiché la causa deve essere riesaminata dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 39 CCNL 8 giugno 2000 area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa
richiamato dalla parte resistente in appello per sostenere che la retribuzione di posizione fa parte del trattamento economico del dirigente.
art. 50, comma 3, CCNL 1998/2001 area dirigenza medica e veterinaria
richiamato per la necessità di una preventiva revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali.
art. 26 CCNL 1998/2001 area dirigenza medica e veterinaria
richiamato insieme all'art. 50, comma 3, come base della graduazione delle funzioni dirigenziali.
art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2010
"l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"
stabilisce la cristallizzazione delle risorse destinate al trattamento accessorio al livello del 2010 e la loro riduzione automatica e proporzionale in caso di diminuzione del personale in servizio; non consente un taglio forfettario uniforme sui singoli trattamenti.
art. 45, commi 1 e 3, d.lgs. n. 165 del 2001
il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale pubblico è definito dalla contrattazione collettiva; i trattamenti accessori devono essere collegati a performance e attività specificamente individuate.
art. 40, comma 3-bis, secondo periodo, d.lgs. n. 165 del 2001
rafforza il collegamento tra contrattazione collettiva integrativa, efficienza del servizio e destinazione di una quota prevalente delle risorse accessorie alla performance.
art. 51 CCNL 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria
prevede la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione; la parte variabile richiede la pesatura delle attività e, in difetto, spetta solo la quota minima/invariabile.
art. 9 CCNL economico area dirigenza medica e veterinaria 2008/2009
individua il fondo per l'indennità di specificità medica e retribuzione di posizione richiamato nella controversia.
art. 10 CCNL economico area dirigenza medica e veterinaria 2008/2009
individua il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.
art. 11 CCNL economico area dirigenza medica e veterinaria 2008/2009
individua il fondo per la retribuzione di risultato e la qualità della prestazione individuale.
art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994
richiamato ai fini della decorrenza di interessi e dell'eventuale rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
richiamato dalla ricorrente per contestare la configurabilità del diritto soggettivo azionato in giudizio.
Massime di principio
- Nell'impiego pubblico contrattualizzato, il trattamento economico fondamentale e quello accessorio sono disciplinati dalla contrattazione collettiva, ma restano soggetti ai vincoli inderogabili di finanza pubblica stabiliti dalla legge.
- L'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 impone la cristallizzazione del monte risorse destinato al trattamento accessorio al livello del 2010 e la sua riduzione automatica in proporzione alle cessazioni dal servizio; la norma non autorizza una decurtazione percentuale forfettaria dei singoli emolumenti.
- Quando la riduzione delle risorse accessorie non è stata tempestivamente applicata, il recupero o il ricalcolo devono avvenire secondo le dinamiche normative e contrattuali corrette: ricalcolo del fondo, depurazione delle quote riferite al personale cessato, determinazione di quanto spetti a ciascun dipendente e successiva verifica del dare-avere individuale.
- La retribuzione di posizione dei dirigenti medici comprende una componente fissa e una variabile; la parte variabile richiede la graduazione e la pesatura delle funzioni, mentre in mancanza di tali attività può spettare solo la quota minima prevista dal contratto.
- La mancata o incompleta corresponsione della retribuzione di posizione variabile può riflettersi sulla retribuzione di risultato, e in tale evenienza va considerata l'eventuale compensazione tra vantaggio e danno derivanti dal medesimo fatto.
- La revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali incide sulla distribuzione interna del fondo tra gli aventi diritto, ma non legittima di per sé un taglio lineare dell'ammontare complessivo del fondo o un abbattimento forfettario uguale per tutti i dipendenti.
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