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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15452/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato IVA per l'anno 2012, ritenendo non reali alcune cessioni intracomunitarie di beni fatturate dalla società contribuente a favore di soggetti esteri. Secondo il giudice di merito, la merce non sarebbe stata effettivamente ceduta e trasportata verso l'altro Stato membro, ma sarebbe stata solo temporaneamente stoccata all'estero e poi rientrata in Italia; inoltre una delle società estere sarebbe risultata inattiva o non operativa. La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza d'appello con cinque motivi: ha contestato l'uso di presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, la valorizzazione della mancata produzione della CMR, la mancata considerazione di elementi che proverebbero l'uscita della merce dall'Italia, l'erronea applicazione della disciplina IVA sulle cessioni intracomunitarie e l'erronea ripartizione dell'onere della prova. Ha inoltre depositato in memoria una sentenza penale, ma tale produzione è stata ritenuta inammissibile perché tardiva e comunque non idonea a vincolare il giudizio tributario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, i motivi relativi all'erronea applicazione delle regole probatorie e della disciplina dell'esenzione IVA per cessioni intracomunitarie. Ha affermato che, in tale materia, l'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente; il cedente deve dimostrare l'effettivo trasporto dei beni in altro Stato membro e la loro uscita fisica dal territorio nazionale, oppure la propria buona fede e l'adozione di tutte le misure ragionevoli per evitare di partecipare a una frode. La CTR si è attenuta a questi principi, valorizzando la mancanza della CMR, l'assenza di prova della consegna al cessionario finale e gli elementi indiziari emersi dalle autorità estere. La Corte ha anche escluso che la sentenza penale prodotta potesse essere esaminata come prova della fondatezza del ricorso, e ha ribadito che le doglianze sull'art. 115 c.p.c. erano inammissibili perché miravano solo a contestare la valutazione delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ammissibili, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che i giudici di merito le avessero correttamente utilizzate nel quadro probatorio complessivo.

  • artt. 2727 e segg. c.c.

    La disciplina delle presunzioni è stata ritenuta correttamente applicata dalla CTR nel valutare gli indizi sulla mancata effettività delle cessioni intracomunitarie.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della norma è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti; è invece inammissibile censurare la mera valutazione comparativa delle prove offerte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione della maggiore o minore forza persuasiva delle prove è attività consentita al giudice di merito e non integra di per sé violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le doglianze sono state esaminate come violazioni di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi, ma tutte ritenute infondate o inammissibili.

  • art. 369 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione, oltre il termine di deposito, non possono essere prodotti documenti relativi alla fondatezza del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    Sono ammessi solo documenti concernenti l'ammissibilità del ricorso, non quelli depositati per dimostrarne la fondatezza.

  • art. 4 d.l. n. 331 del 1993

    Richiamato come norma interna sulla disciplina delle cessioni intracomunitarie e sull'esenzione IVA.

  • art. 41 d.l. n. 331 del 1993

    Richiamato come norma interna sulla prova e sui requisiti delle operazioni intracomunitarie ai fini IVA.

  • art. 46 d.l. n. 331 del 1993

    Richiamato per la disciplina formale delle fatture relative alle operazioni intracomunitarie.

  • art. 50 d.l. n. 331 del 1993

    Richiamato quanto alla verifica del numero di identificazione IVA del cessionario comunitario; tale verifica, da sola, non basta a provare l'effettività dell'operazione.

  • art. 138 direttiva 2006/112/CE

    L'esenzione IVA per cessioni intracomunitarie opera solo se risultano provati il trasferimento del potere di disporre del bene, la spedizione in altro Stato membro e l'uscita fisica del bene dal territorio dello Stato.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario sono ammesse le presunzioni semplici e non opera un'automatica efficacia del giudicato penale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • In materia di esenzione IVA per cessioni intracomunitarie, il contribuente che invochi il regime agevolato deve provare l'effettività del trasporto o della spedizione dei beni in altro Stato membro e la loro uscita fisica dal territorio nazionale.
  • La mera regolarità formale dell'operazione, come l'emissione e l'esibizione delle fatture, il pagamento del prezzo o la verifica del numero IVA del cessionario, non è sufficiente a dimostrare il diritto all'esenzione se non è provata la reale movimentazione dei beni.
  • Se manca la prova piena dell'operazione intracomunitaria, il contribuente può evitare la ripresa solo dimostrando di avere agito con la massima diligenza esigibile e di non sapere, né potere sapere, di partecipare a una frode.
  • Nel processo tributario le presunzioni semplici sono utilizzabili e il giudice può fondare l'accertamento anche su un quadro indiziario, purché le inferenze siano coerenti e supportate da elementi convergenti.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non sussiste quando si contesta soltanto il modo in cui il giudice ha valutato le prove offerte dalle parti; tale censura riguarda semmai il merito della valutazione probatoria.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere prodotti documenti tardivi diretti a dimostrare la fondatezza del ricorso, ma solo documenti attinenti all'ammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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