Sentenza del 08/04/2015 n. 6981 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise deducendo, in primo luogo, la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, poiché il giudizio riguardava un accertamento unitario del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione del reddito ai soci, senza che fosse stato instaurato il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti necessari. In secondo luogo, ha contestato la valutazione delle prove contenute nel processo verbale di constatazione, sostenendo che esso facesse fede privilegiata quanto alle circostanze constatate dai verificatori e che tali elementi dimostrassero costi fittizi, ricavi non contabilizzati, versamenti dei soci e movimentazioni bancarie riconducibili ad attività commerciali non dichiarate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che, quando l'accertamento riguarda una società di persone e i relativi soci, la controversia è inscindibile, salvo questioni personali, e tutti i soci e la società devono partecipare allo stesso giudizio. La mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità assoluta del processo, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado. Di conseguenza, la Corte ha cassato sia la sentenza d'appello sia quella di primo grado e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Isernia, in diversa composizione, affinché celebri nuovamente il giudizio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, disponendo l'integrazione del contraddittorio. Non è stata quindi decisa nel merito la fondatezza dell'accertamento fiscale.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta.
Nei giudizi tributari relativi ad accertamenti unitari riguardanti una società di persone e i suoi soci, il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti della società e di tutti i soci interessati. Se manca uno dei soggetti necessari, il giudizio è nullo e deve essere rinnovato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
Consente la riunione dei procedimenti connessi, ma non esclude la necessità che tutti i soggetti coinvolti nell'accertamento unitario partecipino al medesimo giudizio.
Tutela il principio del contraddittorio, imponendo che la decisione sia adottata dopo che tutte le parti necessarie abbiano avuto la possibilità di partecipare al processo.
Art. 111 Cost.
Richiamato in relazione alle garanzie del giusto processo e del contraddittorio tra tutte le parti coinvolte.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
Per le società di persone, il reddito della società viene imputato automaticamente ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dall'effettiva percezione del reddito.
Il processo verbale redatto da un pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La Corte non ha esaminato questo motivo perché assorbito dalla nullità processuale.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 2
Richiamato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al valore probatorio delle risultanze bancarie e alla possibilità di desumere ricavi o compensi non dichiarati dai movimenti finanziari non giustificati. La questione non è stata esaminata nel merito.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Richiamato in relazione all'accertamento analitico-induttivo dei ricavi e dei componenti negativi di reddito. Anche questo profilo è rimasto assorbito dall'accoglimento del motivo processuale.
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari unitari riguardanti società di persone e soci, di regola devono partecipare al giudizio la società e tutti i soci cui il reddito può essere imputato, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario comporta la nullità dell'intero processo, non soltanto della decisione relativa al soggetto rimasto estraneo. Il giudice deve rilevare il vizio anche d'ufficio e ordinare l'integrazione del contraddittorio.
- Quando viene rilevata una nullità processuale preliminare, il giudice può non esaminare le contestazioni di merito relative a fatture, contabilità, versamenti o movimentazioni bancarie; tali questioni dovranno essere rivalutate nel giudizio correttamente instaurato.
- La decisione non stabilisce che l'accertamento fiscale fosse infondato: annulla le precedenti pronunce per un vizio processuale e dispone un nuovo giudizio di primo grado.
- In situazioni analoghe, prima di valutare la forza probatoria del processo verbale di constatazione o delle presunzioni fiscali, occorre verificare che il processo coinvolga tutte le parti necessarie e che il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato.
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