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Sentenza

Sentenza del 08/04/2015 n. 6951 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società contestavano l’avviso di rettifica del valore dichiarato per la cessione d’azienda del 22 marzo 2002, con cui l’Ufficio aveva elevato il valore da € 152.662,08 a € 1.652.662,08. La rettifica escludeva dal calcolo una passività bancaria di € 1,5 milioni, originata da un’apertura di credito ottenuta dalla cedente pochi giorni prima della cessione e trasferita alla cessionaria: secondo il Fisco, il debito non era inerente all’azienda e il suo computo riduceva artificiosamente la base imponibile. In cassazione le società deducevano, in sintesi, ultrapetizione e modifica delle ragioni dell’accertamento, violazione delle norme sulla motivazione dell’atto, vizio di motivazione e violazione dell’art. 20 del Testo unico sull’imposta di registro.

La decisione

La Corte dichiarò inammissibile il ricorso contro il Ministero, che non aveva partecipato al giudizio di secondo grado e non era legittimato passivamente, e rigettò il ricorso contro l’Agenzia delle Entrate. I primi due motivi furono disattesi: il richiamo all’art. 20 non introduceva una ragione estranea all’accertamento, ma sviluppava la contestazione già fondata sulla non inerenza della passività; il giudice può inoltre valutare gli elementi rilevanti senza incorrere in ultrapetizione. Il quarto motivo fu dichiarato inammissibile perché denunciava una questione giuridica senza individuare uno specifico fatto controverso e decisivo. Il terzo motivo fu dichiarato inammissibile per inidoneità del quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c.; la Corte lo ritenne comunque infondato nel merito, affermando che l’art. 20 consente di considerare la causa reale e il collegamento economico delle operazioni. La passività era stata contratta dalla cedente nell’imminenza della vendita, senza adeguata ragione economica, e la somma era stata subito trasferita alla cessionaria senza che risultasse contabilizzato anche il corrispondente credito della cedente: pertanto non poteva ridurre il valore imponibile. Le ricorrenti furono condannate in solido a pagare all’Agenzia € 15.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; spese compensate con il Ministero.

Norme richiamate

  • Art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro)

    la scelta compiuta dal legislatore, in tema d'imposta di registro con il precitato art. 20 - "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente" - di privilegiare, nella contrapposizione fra "la intrinseca natura e gli effetti giuridici" e "il titolo o la forma apparente" di essi, il primo termine, unitariamente considerato, implica che gli stessi concetti privatistici sull'autonomia negoziale regrediscano a semplici elementi della fattispecie tributaria

    Ai fini dell’imposta di registro rilevano la natura intrinseca e gli effetti dell’operazione effettiva, non soltanto la forma o la qualificazione cartolare dei singoli atti. La norma consente di valutare il concreto collegamento tra le operazioni e di contrastare l’uso distorto di strumenti negoziali volto a ottenere un vantaggio fiscale.

  • Art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro)

    trattasi in realtà di pagamento dei prezzo di cessione, e non già di passività aziendali previste quali minuendo dell'art. 51, comma 4 del citato T.U.

    Nel determinare il valore dell’azienda ceduta possono essere considerate in diminuzione le passività aziendali effettive e pertinenti. Un debito creato a ridosso della cessione, privo di giustificazione economica e non accompagnato dalla contabilizzazione del credito corrispondente verso la beneficiaria dei fondi, non è una passività detraibile.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando, decidendo la questione sottoposta, individua gli elementi giuridici e fattuali rilevanti mediante i propri poteri cognitivi e decisori; l’ultrapetizione riguarda le eccezioni in senso proprio, non le ragioni che concorrono a fondare la situazione di diritto dedotta.

  • Art. 52, comma 2-bis, del D.P.R. n. 131/1986

    La disposizione è stata invocata dalle ricorrenti nell’ambito della censura relativa alla motivazione dell’accertamento, ma la Corte ha respinto congiuntamente tale censura senza enunciare una distinta interpretazione della norma.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La Corte ha respinto la censura che lamentava la modifica in giudizio delle ragioni dell’atto: nel caso concreto, la valutazione del collegamento e della non inerenza della passività era coerente con la motivazione originaria dell’accertamento. La decisione non formula un’interpretazione autonoma della disposizione.

  • Art. 360, n. 5, c.p.c.

    il motivo di ricorso con cui (art. 360 c.p.c., n. 5) si denuncia vizio di motivazione, deve specificamente indicare almeno un fatto controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per fatto non una questione o un punto della sentenza, ma un fatto vero e proprio

    La censura di vizio motivazionale deve indicare un fatto storico, controverso e decisivo sul quale la motivazione sarebbe carente; non basta contestare una questione giuridica o l’interpretazione adottata dal giudice.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    il quesito di diritto di cui all'art. 366 bis c.p.c., deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie

    Quando applicabile ratione temporis, il quesito di diritto deve sintetizzare i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice e quella alternativa proposta dal ricorrente, confrontandosi con la ratio della decisione. Un quesito generico o astratto rende il motivo inammissibile.

Massime di principio

  • Nelle cessioni d’azienda, una passività riduce il valore imponibile soltanto se è effettiva e inerente; la mera iscrizione contabile non basta quando le circostanze ne rivelano la creazione artificiosa o l’assenza di una ragione economica.
  • Se un finanziamento ottenuto dalla cedente viene immediatamente trasferito alla cessionaria, occorre considerare l’operazione nel suo complesso e verificare anche la corretta contabilizzazione del credito della cedente verso chi ha ricevuto i fondi. L’omessa rappresentazione dell’attività corrispondente può escludere la detraibilità del debito.
  • Ai fini dell’imposta di registro, il giudice può guardare alla sostanza e al collegamento funzionale delle operazioni, anziché fermarsi alla forma dei singoli atti, quando emergono elementi di uso negoziale diretto a ridurre indebitamente la base imponibile.
  • L’ultrapetizione non ricorre solo perché il giudice sviluppa una diversa argomentazione giuridica su una questione già introdotta; occorre che abbia pronunciato su una domanda o un’eccezione in senso proprio non proposta.
  • In cassazione, il vizio di motivazione richiede l’indicazione puntuale di un fatto storico controverso e decisivo; una critica che riguarda soltanto una questione di diritto non soddisfa tale requisito.
  • Quando la legge processuale applicabile richiede un quesito di diritto, questo deve essere specifico e riferito alla fattispecie concreta; una domanda astratta o meramente assertiva può determinare l’inammissibilità del motivo.

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