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Sentenza

Sentenza del 08/04/2015 n. 6949 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’accertamento IVA per il periodo d’imposta 1991. Guardia di finanza e Agenzia delle entrate avevano contestato alla società l’utilizzo di operazioni di editing ritenute fittizie, dirette ad aumentare artificiosamente i costi. L’Agenzia ha denunciato: 1) motivazione insufficiente, perché la CTR non aveva esaminato diversi indizi, fra cui l’aumento dei costi a fronte della diminuzione dei ricavi, gli elevati costi di editing, l’affidamento a terzi di servizi prima svolti internamente, l’inattività o cessazione delle testate, le prestazioni infragruppo regolate con compensazioni senza esborsi, l’andamento dei debiti rispetto alla liquidità e costi di ammortamento riferiti a un immobile non riconducibile alla società; 2) violazione delle norme sul processo tributario e sui poteri istruttori, per avere la CTR escluso l’utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi raccolte dalla Guardia di finanza; 3) violazione delle norme sull’efficacia della sentenza penale e sulla valutazione delle prove, per il richiamo a un non luogo a procedere penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi: la CTR aveva omesso un esame analitico degli elementi indiziari e delle deduzioni dell’Agenzia, rendendo non controllabile il percorso logico della decisione; inoltre, le dichiarazioni di terzi raccolte in sede amministrativa sono utilizzabili nel processo tributario come indizi e devono essere valutate insieme agli altri elementi, per verificare se il quadro complessivo abbia i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse: la CTR aveva richiamato il non luogo a procedere penale come precedente di supporto, non attribuendogli efficacia vincolante di giudicato. La sentenza d’appello, favorevole alla contribuente, è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha deciso definitivamente sulla fondatezza dell’accertamento fiscale.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste qualora - com'è palesemente accaduto nel caso di specie - il giudice di merito non abbia tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte degli elementi dimostrativi addotti in giudizio ed indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, e si sia limitato ad assumere l'insussistenza della prova, senza compiere un'analitica considerazione delle risultanze processuali.

    La motivazione è insufficiente quando il giudice trascura elementi probatori decisivi e si limita a negare la prova senza analizzare le risultanze e le inferenze ricavabili da esse.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 4

    l'inammissibilità della prova testimoniale nel processo tributario non comporta "l'inutilizzabilità, in sede processuale, delle dichiarazioni di terzi, eventualmente raccolte dall'amministrazione nella fase procedi menta le", distinguendosi queste dalla tipica prova testimoniale per il loro valore probatorio che è "quello proprio degli elementi indiziari"

    Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non esclude che le dichiarazioni di terzi raccolte dall’Amministrazione siano utilizzate come elementi indiziari. Il contribuente può contestarle e produrre a sua volta dichiarazioni di terzi a discarico; il giudice deve valutarle insieme agli altri indizi.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 32

    La disposizione è citata fra le norme che l’Agenzia assume violate in relazione alle informazioni raccolte dall’Amministrazione; la Corte accoglie la censura richiamando il principio per cui le dichiarazioni di terzi acquisite in sede amministrativa sono utilizzabili come indizi nel giudizio tributario.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 52

    La disposizione è indicata fra le norme invocate dall’Agenzia sulla raccolta delle informazioni durante l’attività di verifica; la decisione riconosce, nel quadro della disciplina dell’accertamento, la rilevanza indiziaria delle dichiarazioni di terzi acquisite dall’Amministrazione.

  • Art. 654 c.p.p.

    l'efficacia di giudicato della sentenza penale assolutoria nel giudizio civile - stabilita dall'art. 654 cod. proc. pen. nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale - presuppone che essa sia stata resa a seguito di dibattimento, là dove del tutto irrilevante sotto tale profilo si rende invece ogni eventuale pronuncia maturata in sede di udienza preliminare ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen..

    L’efficacia di giudicato prevista nel giudizio civile presuppone una pronuncia assolutoria resa dopo il dibattimento; il non luogo a procedere pronunciato in udienza preliminare non ha tale efficacia.

  • Art. 425 c.p.p.

    Il non luogo a procedere pronunciato in udienza preliminare non produce, ai fini considerati dalla decisione, l’efficacia di giudicato propria della sentenza penale assolutoria resa a seguito di dibattimento.

  • Artt. 115 e 116 c.p.c.

    Sono richiamati nel motivo relativo alla valutazione delle prove, ma la Corte dichiara tale censura inammissibile per carenza d’interesse e non ne formula un’autonoma interpretazione.

  • Art. 360 c.p.c.

    La Corte applica la disciplina del ricorso per cassazione per censurare l’insufficienza della motivazione e, accolti i primi due motivi, cassa la decisione impugnata con rinvio.

  • L. n. 250/1990

    La legge è menzionata per inquadrare i contributi all’editoria di cui beneficiava la società; non viene enunciata una specifica interpretazione della disciplina dei contributi.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, un accertamento fondato su presunzioni non può essere confermato o respinto con formule generiche: il giudice deve esaminare gli indizi decisivi e spiegare il percorso logico seguito per valutarli.
  • Le dichiarazioni di terzi raccolte dall’Amministrazione finanziaria, pur non essendo testimonianze rese in giudizio, possono concorrere come indizi alla prova della pretesa fiscale. Vanno valutate insieme agli altri elementi e non costituiscono automaticamente prova sufficiente da sole.
  • Per sostenere una presunzione fiscale, gli elementi devono essere apprezzati nel loro insieme, verificando se siano gravi, precisi e concordanti; il contribuente deve poter contestare le dichiarazioni e produrre elementi contrari.
  • Una pronuncia penale di non luogo a procedere in udienza preliminare non vincola il giudice tributario. In generale, l’esito penale non determina automaticamente quello fiscale, poiché i due giudizi possono applicare regole probatorie differenti.
  • Se la cassazione accoglie le censure sulla motivazione e sulla valutazione degli indizi, ma non decide definitivamente sulla pretesa fiscale, la causa viene rinviata al giudice di merito per un nuovo esame.

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