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Sentenza

Sentenza del 08/04/2015 n. 6950 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna del 14 novembre 2000, che aveva confermato l'accoglimento del ricorso contro l'accertamento IVA relativo al 1997. L'accertamento riguardava la detrazione IVA connessa, da un lato, a operazioni ritenute fittizie su prodotti ittici, contestate perché i quantitativi commercializzati avrebbero superato la capacità fisica di magazzino, e, dall'altro, a riaddebiti infragruppo di costi fissi, fatturati dalla controllante alle controllate in caso di mancato raggiungimento di obiettivi di fatturato. La CTR aveva ritenuto non dimostrato il collegamento tra i rilievi sui prodotti ittici e quelli contestati a un'altra società del gruppo; quanto ai riaddebiti, aveva considerato validi gli accordi e ammesso il disconoscimento dei costi solo previa prova della loro non inerenza per incongruità. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito, poiché il ricorso è risultato inammissibile per vizi della notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. La notifica, richiesta il 31 dicembre 2008 entro il termine d'impugnazione, era stata tentata presso il domicilio eletto nello studio del difensore della società, ma gli avvisi di ricevimento risultavano in bianco o recavano la dicitura «trasferito»; l'Agenzia non aveva verificato preventivamente presso l'albo professionale il domicilio aggiornato del procuratore. Il rischio dell'esito negativo della notifica presso un indirizzo non aggiornato ricade sul notificante e, in assenza di un impedimento non imputabile, non è possibile rinnovarla con effetto sanante dopo la scadenza. Gli ulteriori tentativi di notifica alla società cessata e ai suoi esponenti non risultavano comprovati. La questione della loro legittimazione è rimasta assorbita. La sentenza tributaria favorevole alla contribuente è quindi rimasta ferma; nessuna statuizione sulle spese di cassazione, non avendo la contribuente svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    La notificazione del ricorso per cassazione è stata richiesta lunedì 31 dicembre 2008 e, dunque, tempestivamente rispetto alla scadenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c..

    Il termine d'impugnazione si considera rispettato se entro la sua scadenza l'atto è consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica; ciò, tuttavia, non sana una notificazione non perfezionata per causa imputabile al notificante.

  • Art. 379, comma 1, e art. 380-bis c.p.c.

    Ai fini della tempestività dell'impugnazione è sufficiente la prova delta consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per l'esecuzione della notifica, mentre la prova dell'avvenuto perfezionamento di quest'ultima può essere data anche in un momento successivo, fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al comma 1, ovvero fino all'adunanza della Corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380-bis cod. proc. civ.

    La prova che la notifica si è perfezionata può essere depositata dopo la scadenza del termine d'impugnazione, ma solo entro i limiti processuali indicati: prima dell'inizio della relazione in udienza o, nel procedimento camerale, entro l'adunanza.

  • Art. 291 c.p.c.

    Invece, qualora il procedimento notificatorio non si sia concluso mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare, per irreperibilità del difensore domiciliatario all'indirizzo indicato, come certificato dall'ufficiale notificatore sull'avviso di ricevimento, la notifica, solo tentata e non compiuta nel termine, si deve considerare inesistente, con la conseguente inapplicabilità della disciplina della rinnovazione della notifica nulla e degli effetti preclusivi della decadenza previsti dall'art. 291 cod. proc. civ.

    La rinnovazione prevista per la notifica nulla non si applica a una notifica soltanto tentata e rimasta ineseguita nel termine per irreperibilità del destinatario all'indirizzo indicato.

  • Art. 170 c.p.c.

    Nè rileva la disposizione contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, secondo cui "le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dai decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione", e ciò sia perchè tale specifica previsione costituisce eccezione all'art. 170 cod. proc. civ. (relativo alle sole notificazioni endoprocessuali) e non all'articolo 330 cod. proc. civ.

    La disciplina tributaria che attribuisce efficacia alle variazioni di domicilio denunciate nel processo deroga alle regole sulle notificazioni endoprocessuali, ma non modifica quelle applicabili alla notifica dell'impugnazione.

  • Art. 330 c.p.c.

    Nè rileva la disposizione contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, secondo cui "le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dai decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione", e ciò sia perchè tale specifica previsione costituisce eccezione all'art. 170 cod. proc. civ. (relativo alle sole notificazioni endoprocessuali) e non all'articolo 330 cod. proc. civ.

    La notifica dell'impugnazione è regolata dall'art. 330 c.p.c.; la norma tributaria sulle variazioni di domicilio comunicate nel giudizio non esonera il notificante dall'individuare il domicilio corretto del procuratore.

  • Art. 1, comma 2, e art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nè rileva la disposizione contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, secondo cui "le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dai decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione", e ciò sia perchè tale specifica previsione costituisce eccezione all'art. 170 cod. proc. civ. (relativo alle sole notificazioni endoprocessuali) e non all'articolo 330 cod. proc. civ. (applicabile in virtù dei richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 546 dei 1992, art. 1, comma 2 e art. 49; conf. Cassazione civile sez. un., 15 dicembre 2008, n. 29290).

    Il richiamo alle norme del codice di procedura civile rende applicabile l'art. 330 c.p.c. alla notificazione dell'impugnazione nel processo tributario, ferma la specificità dell'art. 17 del decreto per le notificazioni endoprocessuali.

  • Art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nè rileva la disposizione contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, secondo cui "le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dai decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione", e ciò sia perchè tale specifica previsione costituisce eccezione all'art. 170 cod. proc. civ. (relativo alle sole notificazioni endoprocessuali) e non all'articolo 330 cod. proc. civ.

    La regola sulla comunicazione delle variazioni di domicilio opera per le notificazioni endoprocessuali e per il domicilio autonomamente eletto dalla parte; non trasferisce sul difensore l'onere di comunicare il cambio dell'indirizzo del proprio studio.

Massime di principio

  • Chi propone un'impugnazione deve verificare prima della notifica, consultando l'albo professionale, il domicilio aggiornato del procuratore presso cui notificare. Se sceglie un indirizzo non più attuale, assume il rischio del mancato perfezionamento.
  • La consegna tempestiva dell'atto all'ufficiale giudiziario può preservare il termine d'impugnazione, ma non basta se la notifica non si conclude per una causa imputabile al notificante. La riattivazione dopo la scadenza è ammessa quando l'insuccesso dipende da caso fortuito, forza maggiore o altra causa non imputabile e avviene in un sollecito lasso di tempo.
  • La notifica soltanto tentata e non perfezionata per irreperibilità del destinatario all'indirizzo indicato non equivale a una notifica nulla rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; l'esito negativo va documentato e valutato alla luce della sua imputabilità.
  • Nel processo tributario, la regola dell'art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992 sulle variazioni di domicilio non sostituisce le regole del codice sulla notifica dell'impugnazione né impone al difensore di comunicare il trasferimento del proprio studio.

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