Sentenza del 08/04/2015 n. 6955 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza dell’8 maggio 2007 della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva confermato l’annullamento dell’accertamento relativo al 1997. Con due motivi, entrambi per insufficiente motivazione, l’Agenzia ha contestato che la CTR avesse ritenuto non provati i maggiori ricavi e indeducibili alcuni costi senza esaminare concretamente gli elementi del processo verbale di constatazione, la metodologia di accertamento, le censure dell’appello e la documentazione prodotta dalla società. L’accertamento contestava ricavi non dichiarati per oltre 1,1 miliardi di lire, ricostruiti confrontando acquisti, importazioni, vendite e magazzino: i set acquistati risultavano composti da due pezzi, mentre quelli fatturati in vendita da uno, circostanza ritenuta indicativa di cessioni non dichiarate. Erano inoltre contestati diversi costi per difetto dei requisiti di deducibilità. L’Agenzia ha censurato anche il richiamo della CTR all’assoluzione penale della presidente del CdA, perché la sentenza penale era stata menzionata senza valutarne gli elementi rilevanti ai fini tributari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi, e ha cassato la sentenza della CTR. Ha rilevato che la motivazione non illustrava il percorso logico seguito: non esaminava in modo analitico i riscontri dell’accertamento e le riprese sui costi, non spiegava perché i dati fossero riferibili ad annualità diverse dal 1997 e non valutava concretamente le prove addotte dalla contribuente. Anche l’assoluzione penale era stata soltanto menzionata, senza esame degli elementi eventualmente utilizzabili e autonomamente valutabili nel giudizio tributario. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte non ha deciso nel merito se l’accertamento fosse fondato: l’esito favorisce l’Agenzia sul piano processuale, ma la controversia resta da riesaminare.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Quindi, le differenze riscontrate mediante il raffronto di magazzino, la documentazione obbligatoria emessa e ricevuta e la consistenza delle rimanenze finali indicate in bilancio, costituivano presunzione legale di cessione di beni in evasione d'imposta (D.P.R. n. 633 del 1972).
Nel caso descritto, le differenze riscontrate tra magazzino, documenti contabili e rimanenze sono indicate come presunzione legale di cessione non dichiarata. La CTR avrebbe dovuto esaminare concretamente tali elementi prima di disattendere la ricostruzione fiscale.
Art. 75 del TUIR (normativa applicabile al periodo d’imposta, oggi art. 109 del TUIR)
Ed ancora, il processo verbale di constatazione, nelle parti riprodotte in ricorso per esemplificazione, evidenziava plurime anomalie quanto alla deducibilità dei costi es. difetto dei requisiti di cui all'art. 75 TUIR: merci e/ acquisti, spese doganali su acquisti, libri e simili, attrezzatura varia; schede - carburanti prive dei requisiti di cui all'art. 121-bis TUIR e al D.P.R. n. 444 del 1997; noleggio di autovetture ad uso promiscuo; ricambi non riconducibili ad automezzi aziendali; etc..
Le contestazioni riguardavano la mancanza dei requisiti necessari per dedurre specifiche categorie di costi. Il giudice tributario deve confrontarsi con i rilievi puntuali e spiegare perché la documentazione della contribuente dimostri, o meno, la deducibilità delle singole poste.
Art. 121-bis del TUIR (normativa applicabile al periodo d’imposta)
Ed ancora, il processo verbale di constatazione, nelle parti riprodotte in ricorso per esemplificazione, evidenziava plurime anomalie quanto alla deducibilità dei costi es. difetto dei requisiti di cui all'art. 75 TUIR: merci e/ acquisti, spese doganali su acquisti, libri e simili, attrezzatura varia; schede - carburanti prive dei requisiti di cui all'art. 121-bis TUIR e al D.P.R. n. 444 del 1997; noleggio di autovetture ad uso promiscuo; ricambi non riconducibili ad automezzi aziendali; etc..
La decisione richiama la norma quale parametro dei requisiti contestati per le schede carburanti. La pronuncia non risolve nel merito la deducibilità: impone, invece, che il giudice del rinvio valuti in modo concreto i rilievi e la documentazione.
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444
Ed ancora, il processo verbale di constatazione, nelle parti riprodotte in ricorso per esemplificazione, evidenziava plurime anomalie quanto alla deducibilità dei costi es. difetto dei requisiti di cui all'art. 75 TUIR: merci e/ acquisti, spese doganali su acquisti, libri e simili, attrezzatura varia; schede - carburanti prive dei requisiti di cui all'art. 121-bis TUIR e al D.P.R. n. 444 del 1997; noleggio di autovetture ad uso promiscuo; ricambi non riconducibili ad automezzi aziendali; etc..
Il regolamento è richiamato tra i requisiti contestati per la documentazione delle spese di carburante. La Corte non ne decide autonomamente l’applicazione nel merito, ma considera insufficiente una motivazione che non affronti tali contestazioni specifiche.
Massime di principio
- Il giudice tributario non può limitarsi ad affermare che una prova è sufficiente o insufficiente: deve indicare gli elementi valutati e rendere comprensibile il percorso logico che conduce alla decisione.
- Quando l’accertamento si fonda su più riscontri documentali, contabili e presuntivi, la sentenza deve esaminarli concretamente e confrontarli con le prove contrarie; formule generiche o richiami indistinti alla documentazione non bastano.
- Se il giudice ritiene che dati utilizzati dall’Amministrazione si riferiscano a un’annualità diversa da quella accertata, deve spiegare su quali elementi fonda tale conclusione.
- Una sentenza penale di assoluzione non determina, per il solo fatto di esistere, l’esito della controversia tributaria: gli elementi contenuti nella decisione penale possono essere valutati autonomamente dal giudice tributario, tenendo conto del diverso regime probatorio.
- L’accoglimento in cassazione per vizio di motivazione e il rinvio non equivalgono a una conferma della pretesa fiscale: la fondatezza dell’accertamento resta da decidere nel giudizio di rinvio.
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