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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14812/2025 del 02/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria, in relazione a un atto di compravendita immobiliare soggetto a imposta di registro, ha rideterminato al rialzo il valore dichiarato di un complesso industriale ceduto da una società in liquidazione a una società poi ricorrente in cassazione. Le società avevano impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, difetto di valida sottoscrizione, carenza di motivazione, violazione del contraddittorio e eccessività della stima. La CTP aveva rigettato i ricorsi; la CTR, con CTU, aveva accolto solo parzialmente l'appello. In cassazione la società acquirente ha proposto cinque motivi, tutti impostati in forma cumulativa e plurima, denunciando: 1) omessa pronuncia, omessa motivazione, omesso esame e violazione di legge sulla validità della delega e della sottoscrizione dell'avviso; 2) violazione di norme processuali, tributarie, costituzionali, CEDU e Carta UE per avere la CTR determinato il maggior valore sulla base di CTU e criteri estimativi diversi da quelli posti a base dell'avviso; 3) omessa pronuncia/motivazione, omesso esame e violazione di legge sulla pretesa modificazione e integrazione postuma della rettifica fiscale; 4) omessa pronuncia/motivazione, omesso esame e violazione di legge per carenza di motivazione e prova dell'avviso di rettifica. L'Agenzia ha eccepito, in via preliminare, l'effetto preclusivo del giudicato formatosi nei confronti del venditore non impugnante e ha contestato l'ammissibilità dei motivi c.d. misti.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione dell'Agenzia sul preteso effetto vincolante del giudicato formatosi nei confronti del coobbligato venditore, affermando che la mancata impugnazione di uno dei coobbligati non preclude l'esito favorevole a un altro coobbligato ricorrente e che non si tratta di estensione soggettiva del giudicato in malam partem. Ha poi ritenuto infondata l'eccezione generica sui motivi "misti", precisando però che, in concreto, i motivi del ricorso erano in gran parte inammissibili perché formulati in modo promiscuo, sovrapponendo violazione di legge e vizi motivazionali, con censure poco intelligibili e prive di specifica e chiara individuazione. Nel merito residuo, la Corte ha comunque affermato che la delega di firma dell'atto risultava dagli atti e che la consulenza tecnica d'ufficio è legittimamente utilizzabile nel giudizio tributario di impugnazione-merito per verificare metodo e risultato della stima, anche sostituendosi alla valutazione amministrativa. Tutte le ulteriori doglianze sono state ritenute generiche o comunque non specificamente autosufficienti. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e, per l'esito, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1306 c.c.

    La Corte esclude che possa operare nel caso esaminato un'estensione soggettiva del giudicato in malam partem nei confronti del coobbligato che ha impugnato.

  • art. 112 c.p.c.

    La denuncia di omessa pronuncia può essere dedotta, ma nel caso concreto le censure erano formulate in modo non chiaro e quindi inammissibili o infondate.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    È inammissibile la mescolanza e sovrapposizione di vizi eterogenei riferiti alla stessa questione senza chiara selezione del paradigma di censura.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione solo apparente o mancante è censurabile, ma la doglianza deve essere specifica e intelligibile; nel caso concreto non lo era.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non può essere confuso con la richiesta di una diversa valutazione del merito.

  • art. 13 del D.Lgs. n. 347/1990

    Richiamato dal ricorrente insieme ad altre norme sulla rettifica fiscale e sulla sottoscrizione dell'atto, ma non ritenuto violato nei termini dedotti.

  • artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986

    La rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro deve essere sostenuta da adeguata motivazione e prova, ma nel caso concreto la censura è stata respinta o dichiarata inammissibile.

  • art. 42 del D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente in tema di sottoscrizione dell'atto impositivo, ma la Corte ha ritenuto esistente una delega di firma idonea.

  • artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.

    Invocati sulla prova e sulle presunzioni; la Corte ha escluso che le censure consentissero una rivalutazione del merito e ha ribadito l'utilità della CTU nel giudizio tributario.

  • art. 2-quater del D.L. n. 564/1994

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza specifica dimostrazione della violazione.

  • D.M. n. 37/1997

    Richiamato dal ricorrente sulla disciplina della delega e degli atti dell'amministrazione finanziaria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la formulazione di censure "miste" o sovrapposte che cumulinno, sulla medesima questione, violazione di legge, omessa pronuncia, omessa motivazione e omesso esame, senza una chiara e univoca sussunzione del vizio nel corretto paradigma dell'art. 360 c.p.c.
  • Il giudice di legittimità non può essere investito del compito di ricostruire e qualificare d'ufficio le singole doglianze, dovendo il ricorrente esporle in modo specifico, intelligibile e autosufficiente; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Nel processo tributario di impugnazione-merito la consulenza tecnica d'ufficio può essere utilizzata per verificare il metodo estimativo dell'Ufficio e sostituire, se del caso, la stima amministrativa, anche quando il criterio seguito dal CTU differisca da quello dell'avviso impugnato.
  • La mancata impugnazione dell'atto da parte di un coobbligato non impedisce a un altro coobbligato che abbia proposto ricorso di ottenere una decisione a lui favorevole; non opera, in tale ipotesi, un'estensione soggettiva del giudicato in senso peggiorativo.
  • La denuncia di omessa pronuncia o di motivazione solo apparente richiede l'indicazione chiara del fatto controverso e decisivo e del punto della decisione asseritamente omesso; la mera richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio non integra un vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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