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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4154/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente denunciava l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia da lui nominato (Avv. Savino Monti). Secondo il ricorrente tutte le notifiche erano state erroneamente effettuate via PEC all'Avv. Salvatore Monti (diverso dal difensore di fiducia), con conseguente assenza del difensore prescelto e nomina di ufficio di un difensore. Sosteneva che tale omissione integrerebbe nullità assoluta degli atti e dell'udienza ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., lesiva del diritto di difesa (art. 24 Cost. e art. 6 CEDU), e chiedeva l'annullamento della sentenza di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo e ha esaminato gli atti. Pur rilevando errori nelle notificazioni tra i diversi soggetti (Avv. Savino Monti e Avv. Salvatore Monti) e che in alcuni passaggi vi fu nomina di difensore d'ufficio, la Corte ha deciso l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato per prescrizione (calcolata al 18/2/2021, tenuto conto di una sospensione di sei mesi e otto giorni). Pertanto la Cassazione non è entrata nel merito della questione decisoria precedente ma ha disposto l'annullamento per sopravvenuta prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 186 co. 2 lett. b) e 2-sexies D.lgs. 285/92

    Norma sostanziale che definisce il reato contestato (guida in stato di alterazione per uso di sostanze o simili); usata per qualificare il fatto penalmente rilevante oggetto del procedimento.

  • art. 178 c.p.p. co. 1 lett. c)

    Prevede la nullità degli atti quando sia omessa la notifica degli atti decisivi al difensore di fiducia, con riferimento alla regolarità della presenza del difensore scelto dall'imputato.

  • art. 179 c.p.p. co. 1

    Disposizione sulla nullità degli atti processuali per vizi gravi, richiamata dal ricorrente in relazione all'omessa notifica al difensore di fiducia.

  • art. 173 disp. att. c.p.p., co.1

    Limita la esposizione del motivo in Cassazione ai soli elementi necessari per la decisione; citata per spiegare la compressione della motivazione nel ricorso.

  • art. 97 c.p.p.

    Prevede la nomina del difensore d'ufficio in caso di assenza del difensore di fiducia; rilevante nel caso perché fu nominato un difensore d'ufficio quando il difensore prescelto risultò assente.

  • art. 24 Cost.

    Tutela costituzionale del diritto di difesa invocata dal ricorrente in relazione alla volontà di farsi assistere da un difensore di sua scelta.

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Richiamato per sottolineare il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta; usato a supporto della tesi sulla nullità per mancata partecipazione del difensore prescelto.

  • art. 131-bis c.p.

    Istituto della continuazione di valutazione sulla lieve entità del fatto, invocato in via gradata dal difensore per richiesta di applicazione di favore, ma non decisivo in Cassazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Regola la decisione liberatoria nel merito; la Corte ha osservato che dagli atti non emergeva evidenza probatoria per adottare una decisione liberatoria ai sensi di questa norma.

  • D.L. 30/12/2021 n. 228 art. 16 co. 2

    Norma procedurale richiamata per la disciplina della trattazione orale nel procedimento straordinario; applicata alla trattazione odierna in Cassazione.

Massime di principio

  • L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia può integrare una nullità rilevante: il difetto non è di poco conto e può essere causa di annullamento degli atti se insanabile.
  • La nomina di un difensore d'ufficio non risana automaticamente tutti i vizi derivanti dalla mancata notifica del difensore scelto: va verificato se la partecipazione del difensore di fiducia sia stata realmente impedita o se successivamente sia stata regolarizzata.
  • La Cassazione può accedere agli atti e pronunciarsi anche su questioni procedurali complesse quando il motivo non è manifestamente infondato; tuttavia, se nel frattempo è intervenuta la prescrizione del reato, il giudice può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare tempestivamente la nomina del difensore di fiducia e le relative PEC/avvisi: la prova della corretta notifica o della sua mancanza è decisiva.
  • Il calcolo della prescrizione deve tenere conto di eventuali sospensioni (es. astensione degli avvocati); anche quando sussiste un vizio procedurale, la prescrizione sopravveniente può determinare una soluzione favorevole all'imputato senza ulteriore giudizio di merito.

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