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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4143/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per due motivi principali: 1) errata applicazione dell'art. 189 (commi 6 e 7) c.d.s., sostenendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo perché, dalla dinamica, non potrebbe aver percepito l'effettiva possibilità che l'altro conducente fosse rimasto ferito; contestava inoltre carenza di motivazione; 2) errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e carenza di motivazione, sostenendo che l'esiguità del danno e le minime lesioni della persona offesa rendevano applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, secondo prevalente giurisprudenza, il reato di fuga (art. 189, comma 6 c.d.s.) è un reato omissivo di pericolo che richiede il dolo, anche nella forma del dolo eventuale, rispetto all'inosservanza dell'obbligo di fermarsi quando l'incidente sia concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone. Nel caso concreto la motivazione di merito aveva accertato un impatto di "certa entità" (danni ai mezzi), l'omissione di scendere dal veicolo e di accertarsi delle condizioni dell'altro conducente e l'allontanamento repentino; tutto ciò consente di ritenere integrato l'elemento soggettivo. Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis (tenuità), la Corte ha ritenuto che la condotta complessiva e l'assenza di iniziative risarcitorie escludono la particolare tenuità: la valutazione della tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, e l'assenza anche di uno solo dei requisiti è sufficiente per escludere la causa di non punibilità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 189 cod. strada

    «L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.»

    Il comma 6 punisce la fuga dopo incidente con danno alle persone come reato omissivo di pericolo che richiede il dolo (anche eventuale) rispetto all'inosservanza dell'obbligo di fermarsi. Il comma 7 sanziona la mancata prestazione dell'assistenza: qui è necessario che il pericolo si sia concretizzato in effettive lesioni o che il dolo eventuale riguardi la possibilità concreta di lesioni.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; richiede valutazione globale delle circostanze (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). L'assenza di anche uno solo dei presupposti può escludere l'applicabilità della causa.

  • art. 133 cod. pen.

    Indica i criteri per la determinazione della pena e, ai fini dell'art. 131-bis, è richiamato per la valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.

Massime di principio

  • La fuga dopo un incidente con danno alle persone è punibile quando è deliberata la mancata osservanza dell'obbligo di fermarsi; non è necessario che vi sia prova di lesioni gravi, basta che l'incidente fosse concretamente idoneo a produrre ripercussioni alle persone.
  • Il dolo richiesto per il reato di fuga può essere anche dolo eventuale: si configura quando l'agente accetta il rischio che dall'incidente derivino danni alle persone o si rifiuta consapevolmente di accertare la loro sussistenza.
  • La mancata prestazione di assistenza (comma 7) richiede che il pericolo appaia concretizzatosi in lesioni o comunque una consapevolezza, anche eventuale, della probabilità di lesioni che rendono necessario il soccorso.
  • Per ottenere l'esenzione per particolare tenuità (art. 131-bis) l'imputato deve dimostrare una situazione complessivamente poco rilevante: modalità della condotta, basso grado di colpevolezza e modesta entità del danno o del pericolo. L'assenza anche di uno solo di questi elementi esclude la tenuità.
  • Fatti probatori come danni evidenti ai mezzi, l'assenza di iniziative per accertare le condizioni dell'altra persona o riparare il danno e l'allontanamento repentino sono indici forti di responsabilità e rendono difficile sostenere l'assenza di dolo o la particolare tenuità del fatto.
  • In situazioni simili è cruciale documentare immediatamente la propria condotta (sosta, verifica delle condizioni della controparte, chiamata ai soccorsi) e ogni iniziativa risarcitoria o collaborativa, perché l'assenza di tali elementi favorisce l'interpretazione giudiziale sfavorevole.

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