Cassazione Penale, Sentenza n. 4145/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto (quattro confezioni di carne bovina, valore complessivo €19,16, Carmagnola 11/11/2009). Massa Rita deduce errore di diritto e carenza di motivazione sulla qualificazione quale furto consumato anziché tentato e censura l'applicazione dell'art. 99 (recidiva). Massa Ottavia deduce vizi di motivazione in relazione alla qualificazione come tentativo (art. 56), alla causa di non punibilità della particolare tenuità (art. 131-bis) e all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 per il risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e conferma la decisione di merito. Sulla questione consumazione vs tentativo la Corte ritenne corretta l'interpretazione dei giudici di merito: gli imputati avevano conseguito, anche per breve tempo, la piena e autonoma disponibilità della refurtiva (merce portata oltre la barriera delle casse e fermati solo nel parcheggio), sicché il reato è consumato. Il motivo relativo alla recidiva proposto da Massa Rita è inammissibile perché non dedotto in appello. Per Massa Ottavia la causa di non punibilità per tenuità è stata esclusa per i precedenti penali e l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 è stata negata perché la restituzione del maltolto è avvenuta a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine e non prima del giudizio. Le ricorrenti sono condannate al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 ciascuna alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110, 624, 62 n.4 cod. pen.
Art.110 (concorso di persone) e art.624 (furto) sono stati applicati per la condotta di sottrazione di merce; la circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 (danno patrimoniale di speciale tenuità) è stata riconosciuta in sede di merito.
art. 56 cod. pen.
La Corte richiama il criterio per distinguere tentativo e consumazione: la consumazione si configura se l'agente consegue, anche momentaneamente, la piena autonoma disponibilità della cosa.
art. 99 cod. pen.
La doglianza relativa alla recidiva non è stata esaminata in Cassazione perché la questione non era stata sollevata nel gravame in appello; non sono ammissibili in Cassazione censure su punti non affrontati in sede di impugnazione precedente.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere esclusa ove emergano precedenti che dimostrino la non occasionalità del comportamento criminoso; nel caso è stata esclusa per i precedenti delle imputate.
art. 62 n.6 cod. pen.
L'attenuante per risarcimento o restituzione si applica quando l'imputato risarcisca o restituisca prima del giudizio; non si applica quando la restituzione è avvenuta in conseguenza dell'intervento delle forze dell'ordine.
Massime di principio
- Nel furto in supermercato la consumazione si ha quando l'autore consegue anche momentaneamente l'autonoma disponibilità della merce; il mero monitoraggio a distanza da parte di polizia o vigilanza non impedisce automaticamente la consumazione se l'impossessamento è compiuto.
- Se la merce viene portata oltre le casse e solo successivamente l'autore viene bloccato (es. nel parcheggio), la giurisprudenza tende a qualificare il fatto come furto consumato e non come tentativo.
- Questioni non sollevate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione; ciò vale in particolare per profili come la recidiva o l'applicabilità di specifiche circostanze.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità è esclusa se emergono precedenti idonei a dimostrare la reiterazione o l'abitualità del comportamento; il valore economico esiguo non è sufficiente di per sé.
- La riduzione di pena o l'attenuante per risarcimento/restaurazione ai sensi dell'art.62 n.6 richiede che il risarcimento o la restituzione siano avvenuti prima del giudizio e non semplicemente in conseguenza dell'intervento degli organi di polizia.
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