Cassazione Penale, Sentenza n. 4144/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva dichiarato responsabile del furto con strappo (telefono cellulare del valore di circa €250 sottratto dalle mani della persona offesa) deducendo, tramite due motivi: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale per aver qualificato il fatto ai sensi dell'art. 624-bis, comma 2, cod. pen., sostenendo che non vi fosse dolo di profitto perché il cellulare era stato sottratto solo per essere gettato in mare e non per trarne vantaggio economico; 2) mancata riqualificazione del fatto nell'art. 635 cod. pen. (distruzione di cosa altrui), sostenendo che l'intento dell'imputato fosse esclusivamente quello di distruggere lo strumento di minaccia/scherzo e non di appropriarsene.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi riproponessero questioni già esaminate e corrette dalla Corte territoriale; ha condiviso l'orientamento prevalente secondo cui il fine di "profitto" richiesto per il dolo specifico del furto può consistere anche in utilità non patrimoniali (es. vendetta, dispetto, ritorsione). Di conseguenza è stata confermata la condanna per il furto con strappo del cellulare (con contestuale assoluzione dal reato di minaccia grave) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis, comma 2, cod. pen.
La Corte ha interpretato il dolo specifico del furto (fine di profitto) in senso ampio: non è necessario che il profitto consista in un vantaggio patrimoniale, ma può essere anche una utilità non economica (es. vendetta, dispetto). Pertanto la sottrazione del telefono finalizzata anche solo a ledere o compiacere un impulso vendicativo può integrare il dolo specifico richiesto.
art. 635 cod. pen.
La Corte ha ritenuto il motivo di riqualificazione assorbito, rilevando che la sola distruzione non esclude necessariamente il dolo di profitto e che la fattispecie andava mantenuta nella qualificazione di furto con strappo secondo l'accertamento di merito.
Massime di principio
- Il "fine di profitto" nel furto può essere inteso in senso ampio: anche un intento di vendetta, dispetto o soddisfazione psicologica può costituire il dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato.
- La mera distruzione della cosa sottratta (es. gettarla via o romperla) non esclude automaticamente il furto: bisogna valutare l'elemento soggettivo e le finalità dell'agente alla luce delle circostanze.
- Per ottenere la riqualificazione del fatto in un reato diverso (es. art. 635) il difensore deve fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza di qualsiasi volontà di trarre utilità, anche non patrimoniale, dalla sottrazione.
- Se i motivi in cassazione ripropongono questioni già decise dal giudice di merito senza nuovi profili pregnanti, il ricorso può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).
- In sede di consulenza o difesa preventiva, è utile documentare immediatamente la finalità dell'azione (per esempio assenza di intenzione di appropriarsi o prova di condotta volta esclusivamente alla distruzione) per contrastare l'accertamento del dolo specifico.
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