Cassazione Penale, Sentenza n. 4146/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I difensori hanno impugnato la sentenza di appello sostenendo che il reato dovesse essere dichiarato estinto per mancanza della condizione di procedibilità, perché il legale rappresentante della TECNOPLAST non aveva sporto denuncia-querela. Hanno inoltre dedotto che mancasse l'aggravante della "violenza sulle cose" (art. 625, comma 1, n. 2 c.p.), posto che i fatti sono avvenuti in un'area industriale dismessa, accessibile e priva di cartelli, e che non risultava provato che gli imputati avessero smontato il portone nel luogo originario, per cui il fatto andava qualificato come furto semplice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati e privi di specificità: la Corte territoriale aveva verificato che all'arrivo degli operanti gli imputati erano intenti a smontare il cancello e che il suo smembramento era finalizzato a facilitarne il caricamento e l'asportazione, integrando così l'aggravante della violenza sulle cose. Avendo confermato tale aggravante, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto procedibile d'ufficio il reato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen., comma 1, n. 2
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
La Corte ha interpretato l'aggravante della "violenza sulle cose" come ricorrente quando gli imputati compiono atti materiali di smembramento o danneggiamento dell'opera (ad es. smontaggio del cancello) al fine di agevolarne il caricamento e l'asportazione, rispetto ai quali l'offesa diventa procedibile d'ufficio.
Massime di principio
- La qualificazione del furto come "con violenza sulle cose" ricorre non solo quando si rompe o scassa una serratura, ma anche quando si compiono atti di smembramento o danneggiamento di manufatti per agevolarne l'asportazione (es. smontare un cancello per caricarlo su un mezzo).
- La circostanza che il bene si trovi in un'area dismessa o accessibile non esclude automaticamente l'aggravante: conta l'atto materiale posto in essere dagli imputati e la finalità di asportazione.
- Se la Corte territoriale ha motivato la ricostruzione fattuale (ad es. attestando che gli imputati erano intenti a smontare il cancello), il ricorso in Cassazione deve confrontarsi specificamente e puntualmente con quella motivazione per non essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
- La presenza dell'aggravante che configura "violenza sulle cose" può trasformare una fattispecie in procedibile d'ufficio, rendendo irrilevante l'assenza di una querela/denuncia da parte del proprietario.
- Per difendersi efficacemente in casi simili conviene: documentare lo stato antecedente del bene (dimostrare che il manufatto fosse già separato o rinvenuto già smontato), contestare con prove la sussistenza degli atti di smembramento e proporre motivazioni specifiche che mettano in crisi la ricostruzione motivata del giudice di merito.
- Attenzione alle conseguenze processuali: ricorsi formulati in termini generici o che non affrontano nel merito la motivazione della Corte territoriale rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese e alle somme per la Cassa delle ammende.
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