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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4147/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma con otto motivi, denunciando in sintesi: 1) carenza e illogicità della motivazione e falsa applicazione degli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990 quanto all'aggravante "ingente quantità" relativamente al capo 32) (importazione di 25 kg di cocaina), in quanto la Corte si è basata sul compenso del corriere senza adeguata prova sulla qualità e quantità della sostanza; 2) mancata applicazione del nuovo regime sanzionatorio risultante dalla sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019 (vizioso confermare la pena base dopo la modifica normativa); 3) carenza motivazionale e omissione di risposta alle censure relative ai capi 33), 34) e 35) (tentativi di importazione e cessione di hashish in varie misure) e dunque difetto nel valutare la prova (intercettazioni) per configurare il tentativo e l'entità delle quantità; 4) vizio nella qualificazione del comportamento come tentato o consumato e nella ricostruzione degli accordi, essendo la prova basata quasi esclusivamente sulle intercettazioni; 5) errore nel calcolo della pena complessiva e degli aumenti per i reati satellite posti in continuazione (art. 81 c.p.), con mancata individualizzazione degli aumenti e possibile reformatio in peius; 6) vizio nell'applicazione e nella motivazione riguardo alle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.), ritenute valutate in modo cumulativo e non individualizzato per i singoli reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in più punti: ha ritenuto fondati e meritevoli di annullamento la sentenza impugnata per gravi carenze motivazionali e omissioni. In particolare ha annullato la decisione della Corte d'appello con rinvio limitatamente agli aspetti sostanziali e di trattamento sanzionatorio relativi ai capi 32), 33), 34) e 35) e al calcolo delle pene per i reati in continuazione, nonché in relazione all'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità e all'omessa considerazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 40/2019. Ha altresì ritenuto infondato il motivo relativo alle attenuanti generiche (ottavo motivo). In pratica la Cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio per mancata e insufficiente motivazione su questioni decisive (quantificazione, qualificazione del fatto, applicazione aggravante e calcolo degli aumenti), lasciando alla Corte territoriale riesaminare i profili indicati alla luce dei principi richiamati.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1

    Regolamenta le sanzioni per il traffico di stupefacenti; la Corte segnala che la modifica della cornice edittale intervenuta con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 40/2019 va applicata quando temporalmente pertinente e non può essere ignorata dal giudice di merito

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4

    Richiamato nel corso delle censure quanto alle modalità di applicazione delle norme sulla droga; la sentenza sottolinea la necessità di motivazione specifica quando si adduce prova fondata su intercettazioni

  • d.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2

    Prevede l'aggravante per "ingente quantità"; la Corte di Cassazione chiarisce che, nel caso di "droga parlata" accertata solo mediante intercettazioni, l'applicazione dell'aggravante richiede un rigore motivazionale elevato e prove che permettano di superare il ragionevole dubbio sulla quantità (criterio del moltiplicatore di 2000 e valore-soglia)

  • codice penale, art. 56

    Regola gli istituti del concorso di persone nel reato; richiamato per la qualificazione della partecipazione e per la necessità di adeguata motivazione quando la prova è indiziaria

  • codice penale, art. 81, comma finale

    Stabilisce il principio di determinazione della pena per reati in continuazione; la Cassazione conferma che il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite

  • codice penale, art. 62-bis

    Norma le circostanze attenuanti speciali e la loro valutazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa a una violazione sistematica dell'art. 62-bis laddove il giudice aveva escluso elementi positivi per mitigare la pena

  • codice penale, art. 133

    Stabilisce i criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Cassazione ricorda che la valutazione deve essere individualizzata e, se basata su elementi soggettivi, può estendersi a tutti i reati in continuazione

  • codice di procedura penale, art. 192, comma secondo

    Regola il valore probatorio delle dichiarazioni rese fuori dibattimento e ritenute dall'intercettazione; richiamato per sostenere che le intercettazioni ("droga parlata") richiedono trattamento probatorio particolarmente rigoroso

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 40/2019

    Ha modificato la cornice edittale di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; la Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello non ha applicato il nuovo regime sanzionatorio nonostante la sua rilevanza temporale

  • Sezioni Unite Cassazione, sent. n. 36258/2012 (P.G. e Biondi)

    Ha indicato il criterio del moltiplicatore/valore-soglia per definire la "ingente quantità"; la Cassazione lo richiama come parametro da rispettare con rigore in caso di "droga parlata"

  • Sezioni Unite, sent. n. 14722 del 30/01/2020 (Polito)

    sent. n. 14722 del 30/01/2020

    Conferma principi interpretativi su calcolo soglie e aggravanti per stupefacenti e rende necessario rigore probatorio nel caso di assenza di sequestro

  • Cassazione, sez. 4, sent. n. 21377 del 09/07/2020 (Alicandri)

    sent. n. 21377 del 09/07/2020

    Ribadisce che per la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità in caso di "droga parlata" bisogna avere elementi certi che consentano di raggiungere la soglia minima, valutati con particolare attenzione e rigore

  • Cassazione, sez. 3, sent. n. 6021 del 19/10/2016

    sent. n. 6021 del 19/10/2016

    Affermata la possibilità di configurare l'aggravante dell'ingente quantità anche per il delitto tentato, quando dalla modalità del fatto si possa desumere con certezza che il quantitativo sarebbe stato ingente

  • Cassazione, Sezioni Unite del 24 giugno 2021

    decisione Sezioni Unite 24/06/2021 (richiamata)

    Stabilisce che, nel reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave e calcolare separatamente e motivare l'aumento per ciascun reato satellite nella determinazione della pena complessiva

Massime di principio

  • Quando la prova del traffico di stupefacenti deriva prevalentemente da intercettazioni ("droga parlata"), l'applicazione dell'aggravante "ingente quantità" richiede motivazione rigorosa: non è sufficiente riferirsi a circostanze economiche o al compenso del corriere senza elementi che colleghino tali indizi alla qualità, alla purezza o al numero di dosi della sostanza
  • Il giudice d'appello deve rispondere esplicitamente a tutte le censure proposte con l'appello; l'omissione di valutare o di motivare su censure rilevanti relative a capi specifici comporta l'annullamento della sentenza
  • In ipotesi di tentativo di importazione, occorre che la trattativa appaia concreta e affidante per quel singolo episodio: numerosi contatti telefonici non bastano se non emergono elementi che rendano probabile il positivo esito dell'accordo (prezzo concordato, disponibilità del carico, modalità di trasporto, conferme operative)
  • Se la normativa penale è stata modificata da pronunce costituzionali intervenute dopo la sentenza di primo grado e rilevanti temporalmente, il giudice d'appello deve applicare il nuovo regime sanzionatorio o motivare il perché non ne ricorra l'applicabilità
  • Nel calcolo della pena in caso di reato continuato, il giudice è tenuto a determinare la pena base per il reato più grave e a motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite, specificando se si tratta di reati tentati o consumati e applicando i parametri dell'art. 133 c.p.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede una valutazione individualizzata: se le ragioni fondanti sono di natura soggettiva vanno indicate e, se sono oggettive rispetto al singolo fatto, il beneficio può essere modulato per i vari reati uniti dalla continuazione

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