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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4085/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne inflitte in abbreviato per detenzione a fini di spaccio di 1.191,4 g di marijuana (fatto del 27/05/2013). Lamentavano il diniego del riconoscimento del fatto di lieve entità e la mancata applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio risultante dalla sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato incostituzionali disposizioni introdotte dalla legge 21/02/2006 n. 49, con riviviscenza della disciplina sanzionatoria anteriore alla novella e dunque la distinta disciplina per droghe "leggere" (art. 73, comma 4) e per droghe "pesanti" (art. 73, comma 1). In sostanza si deduceva l'illegittimità della pena applicata perché la commisurazione era stata effettuata sulla cornice edittale poi dichiarata incostituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ha ritenuto che, a seguito della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, il fatto deve essere inquadrato secondo la disciplina anteriore alla modifica del 2006 (quindi come violazione dell'art. 73, comma 4, per droghe "leggere") e che la pena applicata era illegale ove fosse stata determinata sulla base della cornice edittale poi dichiarata incostituzionale. Tuttavia, tra il deposito della sentenza di legittimità e la pronuncia, è maturata la prescrizione (estinzione del reato al 27/11/2020), per cui l'annullamento è stato disposto senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma di concorso di persone nell'illecito (responsabilità concorrente degli imputati)

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 1 e comma 4)

    art. 73 comma 1 e art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La Corte ha ritenuto che, per i fatti in oggetto, la disciplina applicabile sia quella ante-modifica 2006 per le "droghe leggere" (comma 4), con limiti edittali diversi e più favorevoli rispetto alla disciplina introdotta dalla novella del 2006, e che la pena è illegale se la commisurazione è stata operata sulla cornice edittale poi dichiarata incostituzionale

  • d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 e legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49

    d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49

    Le disposizioni introdotte da quella novella sono state dichiarate incostituzionali in parte (art. 4-bis e art. 4-vides ter), con la conseguente riviviscenza della disciplina sanzionatoria anteriore

  • Sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014

    Ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni della novella 2006, determinando la riapplicazione della disciplina sanzionatoria previgente (distinzione netta tra droghe 'pesanti' e 'leggere') e imponendo l'applicazione della norma più favorevole

  • Sezioni Unite, Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015 (Jazouli)

    Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli

    Principio stabilito: la pena è illegale quando la sua commisurazione si è basata su una cornice edittale prevista da una norma poi dichiarata incostituzionale, anche se l'entità concreta della pena rientrerebbe nei limiti della disciplina originaria; la valutazione del giudice nella determinazione della pena deve fare riferimento a una cornice normativa costituzionalmente legittima

Massime di principio

  • Se una norma che aveva modificato i limiti edittali viene dichiarata incostituzionale, i giudici devono applicare la disciplina sanzionatoria previgente e la norma più favorevole al reo
  • La commisurazione della pena è illegittima se è stata effettuata sulla base di una cornice edittale poi dichiarata incostituzionale, anche quando la pena concreta rientri numericamente nei limiti della disciplina originaria
  • Quando la sentenza di legittimità accerta l'illegalità della pena ma nel frattempo è maturata la prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato
  • In casi di reati commessi durante la vigenza di una legge poi dichiarata incostituzionale, le parti devono sollevare e i giudici devono valutare gli effetti della pronuncia costituzionale sul trattamento sanzionatorio; la mancata valutazione può portare ad annullamento della sentenza
  • Per la difesa è strategico far emergere nelle fasi procedurali (es. memoria, ricorso) l'applicazione delle pronunce costituzionali e delle Sezioni Unite sul tema della illegittimità della commisurazione quando rilevanti per il caso concreto

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