Cassazione Civile, Ordinanza n. 02511/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da una permuta stipulata nel 2002 tra un terreno ricevuto in donazione e appartamenti da costruire, poi venuti ad esistenza nel 2004. I contribuenti non avevano indicato nella dichiarazione dei redditi del 2004 l'accrescimento patrimoniale derivante dall'acquisizione degli appartamenti; l'Agenzia aveva quindi emesso avvisi di accertamento per plusvalenza non dichiarata, quantificandola sulla base del valore di unità abitative similari. In primo grado la ripresa era stata rimodulata sul presupposto che il valore del terreno fosse già stato determinato ai fini dell'imposta di registro sull'atto di permuta. In appello i contribuenti avevano sostenuto: 1) decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo, perché il fatto imponibile andava riferito al 2002 e non al 2004; 2) necessità di considerare i costi/oneri di urbanizzazione ai fini della riduzione dell'imponibile; 3) errore nella quantificazione perché non era stato detratto il valore iniziale del bene permutato; 4) omesso esame del motivo relativo al criterio di stima del valore dell'immobile; 5) violazione delle norme sulla decadenza, per avere l'Ufficio riferito la plusvalenza al 2004 anziché al 2002. In cassazione sono stati dedotti, tra l'altro, motivazione apparente, omessa motivazione/omessa pronuncia e violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, nonché dell'art. 68 d.P.R. 917/1986.
La decisione
Per i ricorrenti che hanno aderito alla definizione agevolata la Corte ha dichiarato estinto il giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate. Nei confronti del solo ricorrente che non aveva aderito alla definizione agevolata, la Corte ha accolto i motivi secondo, terzo e quarto, ha rigettato il primo e il quinto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al giudice di merito per gli accertamenti di fatto necessari sui profili accolti.
Norme richiamate
la sentenza è nulla se priva dell'esposizione dei motivi o se la motivazione è solo apparente, tale da non consentire di comprendere la ratio decidendi.
la motivazione della sentenza tributaria deve essere effettiva e non meramente apparente.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
può essere dedotto il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
nel testo riformato consente solo il controllo sul "minimo costituzionale" della motivazione, cioè sulle anomalie motivazionali radicali.
art. 68, secondo comma, d.P.R. n. 917/1986
la censura riguardava la deducibilità dei costi in caso di omessa dichiarazione della plusvalenza; la Corte rileva che la sentenza d'appello non ha spiegato perché i costi non dovessero essere considerati.
invocato per contestare la tempestività dell'accertamento; la Corte ritiene corretta l'imputazione del fatto imponibile al 2004, quando la cosa futura è venuta ad esistenza.
richiamato per affermare che la plusvalenza da permuta di bene presente con bene futuro si consegue quando il corrispettivo entra nel patrimonio del cedente, cioè al momento della venuta ad esistenza della cosa futura.
il momento di imputazione dei componenti di reddito dipende dalla certezza della sussistenza e dalla determinabilità dell'ammontare; per le cose future tali condizioni si realizzano quando la cosa viene ad esistenza.
la venuta ad esistenza della cosa futura coincide con il momento in cui si realizza il trasferimento economico rilevante ai fini fiscali.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la motivazione è solo apparente quando il giudice si limita ad affermazioni assertive prive dell'esposizione delle ragioni logico-giuridiche della decisione; in tal caso la sentenza è nulla perché non raggiunge il minimo costituzionale di motivazione.
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di gravame sussiste quando la questione non sia stata espressamente né implicitamente decisa dalla costruzione logico-giuridica della sentenza; il rigetto implicito è configurabile solo se la soluzione adottata sia incompatibile con la domanda o la censura proposta.
- In caso di permuta di cosa presente con cosa futura, la plusvalenza fiscalmente rilevante si considera conseguita quando la cosa futura viene ad esistenza e il corrispettivo entra nel patrimonio del cedente, non già al momento della stipula del contratto.
- Ai fini della competenza temporale dei componenti reddituali, rilevano la certezza della sussistenza del componente e la determinabilità del suo ammontare; quando tali condizioni mancano al momento della stipula, il componente va imputato al periodo in cui esse si realizzano.
- Se il giudice d'appello afferma un principio fiscale senza spiegare perché non debbano essere riconosciuti i costi dedotti dal contribuente, la decisione è censurabile per difetto di motivazione e richiede nuovo esame del punto in fatto e in diritto.
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