Cassazione Civile, Ordinanza n. 16782/2024 del 17/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto avente ad oggetto, secondo gli accertamenti di merito, l'incarico di selezione, reclutamento, inserimento e coordinamento di promotori finanziari per una banca. In primo grado il soggetto che aveva svolto l'attività aveva chiesto l'accertamento della nullità del contratto di agenzia e degli incarichi accessori e la declaratoria di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguenti differenze retributive e accessori (compresi bonus, mensilità aggiuntive, ferie, TFR e preavviso). La corte d'appello, in accoglimento dell'appello incidentale della banca, aveva invece ritenuto che l'attività svolta fosse autonoma e limitata al coordinamento/selezione delle risorse, senza attività diretta di collocamento di prodotti finanziari, senza prova di simulazione di un rapporto subordinato e senza poteri tipici della subordinazione. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: (1) violazione dell'art. 61, comma 3, d.lgs. 276/2003 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente ricondotto l'attività a una collaborazione autonoma esclusa dal campo delle collaborazioni a progetto, mentre in realtà le mansioni di selezione/coordinamento di promotori finanziari richiamerebbero la disciplina del TUF e l'iscrizione all'albo; (2) violazione dell'art. 31 d.lgs. 58/1998, sostenendo che quelle attività possono essere assunte solo come dipendenti, agenti o mandatari e non come collaboratori coordinati e continuativi atipici; (3) violazione dell'art. 2094 c.c. e delle norme sull'interpretazione del contratto, oltre agli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere escluso la subordinazione; la Corte di cassazione ha però dichiarato il motivo inammissibile perché promiscuo e in larga parte diretto a contestare valutazioni di fatto; (4) omesso esame di un fatto decisivo/omessa pronuncia sul bonus una tantum collegato a un patto di stabilità, che il ricorrente riteneva dovuto e già corrisposto per oltre 72.000 euro; la Corte ha rilevato che si trattava, in sostanza, di una censura di omessa pronuncia, ma l'ha reputata infondata perché quelle domande economiche erano state formulate solo come corollario della dedotta subordinazione e non come autonoma causa petendi. È stato anche esaminato il quinto motivo, con cui si lamentava l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c.: la Corte lo ha ritenuto infondato, affermando che la decisione di merito implicava il rigetto dell'eccezione. In definitiva, la Cassazione ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese, dando altresì atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto come collaborazione autonoma avente ad oggetto solo selezione e coordinamento di promotori finanziari, escludendo sia la subordinazione sia la necessità dell'iscrizione all'albo per quell'attività. Ha inoltre escluso che vi fosse stata una domanda nuova sulla nullità della collaborazione a progetto, ha dichiarato inammissibile il motivo sulla subordinazione perché eterogeneo e in parte fattuale, e ha respinto la censura sul bonus e sull'asserita inammissibilità dell'appello incidentale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 61, comma 3, d.lgs. 276/2003
La disciplina delle collaborazioni a progetto non si applica alle professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi; nel caso concreto, però, l'attività accertata di selezione e coordinamento di promotori non richiedeva tale iscrizione.
L'obbligo di iscrizione all'albo dei promotori/consulenti finanziari riguarda l'attività diretta di promozione e collocamento di prodotti finanziari; non è invece richiesto per il mero coordinamento e selezione delle risorse della rete.
La subordinazione non è stata ritenuta provata in concreto, mancando elementi tipici quali potere direttivo, disciplinare e controllo sull'esplicazione della prestazione.
Le regole ermeneutiche richiamate non sono state ritenute violate, poiché l'interpretazione degli accordi è stata compiuta sulla base del loro tenore e del comportamento complessivo delle parti.
Le censure che miravano a rimettere in discussione la valutazione delle prove e gli accertamenti di fatto sono state ritenute non ammissibili in cassazione.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale è stata implicitamente disattesa dalla decisione di merito.
Come per l'art. 342 c.p.c., la pronuncia di merito è stata considerata incompatibile con l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale.
Le spese seguono la soccombenza.
È richiamato il procedimento camerale con riserva di motivazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito accerta che il rapporto ha avuto ad oggetto solo attività di selezione, reclutamento e coordinamento di risorse umane, senza attività diretta di promozione o collocamento di prodotti finanziari, non è necessaria l'iscrizione all'albo dei promotori/consulenti finanziari.
- La qualificazione del rapporto come subordinato richiede la prova concreta degli indici tipici della subordinazione; in sede di legittimità non possono essere rivalutate le risultanze istruttorie già apprezzate dal giudice di merito.
- Una censura di cassazione che cumuli indiscriminatamente violazioni di legge, vizi motivazionali e contestazioni di fatto è inammissibile per difetto di specificità, soprattutto quando mira a ottenere una nuova valutazione delle prove.
- La prospettazione in cassazione di una domanda o di un titolo diverso da quello introdotto nel giudizio di merito integra una questione nuova, non esaminabile se comporta una diversa causa petendi.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito, pur senza un'espressa statuizione sull'eccezione, sia logicamente incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione stessa.
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