Cassazione Civile, Ordinanza n. 19348/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento dell’Ispettorato del lavoro, notificato nel 2009, con cui erano state contestate alla società diverse infrazioni in materia di assunzioni obbligatorie e adempimenti connessi alla legge n. 68 del 1999, con conseguente irrogazione di sanzioni amministrative per euro 103.344,98. La società aveva proposto azione di accertamento negativo delle violazioni, sostenendo di aver versato le somme richieste con riserva di ripetizione e di avere interesse a ottenere l’accertamento dell’insussistenza delle infrazioni per recuperare quanto pagato. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., assumendo che la domanda non mirasse all’impugnazione del verbale in sé ma all’accertamento negativo delle infrazioni e alla ripetizione dell’indebito; 2) omessa pronuncia e violazione dell’art. 2969 c.c., sostenendo che la prova delle violazioni spettasse all’amministrazione e che comunque mancasse la prova del ritardo in alcuni adempimenti; 3) omessa pronuncia e violazione di norme regionali e statali che, secondo la ricorrente, esoneravano la società, a capitale interamente pubblico, dagli obblighi di assunzione anche obbligatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato, con conseguente preclusione dell’esame dei motivi successivi. Ha affermato che, pur formalmente proposta come azione di accertamento negativo, la domanda sostanzialmente investiva un verbale ispettivo che era atto meramente procedimentale e non immediatamente impugnabile, perché non produceva di per sé effetti lesivi sulla sfera giuridica della società. L’interesse ad agire nasce solo con l’ordinanza-ingiunzione, cioè quando l’amministrazione determina e irroga la sanzione all’esito del procedimento. Poiché mancava un atto definitivo lesivo, è stata confermata l’inammissibilità già dichiarata nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione dell’amministrazione intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'interesse ad agire deve essere attuale e concreto; in difetto di un atto lesivo definitivo manca la legittimazione sostanziale all'azione di accertamento negativo
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della tutela giurisdizionale, ma non ritenuto sufficiente a superare il difetto di interesse ad agire
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
norme sul sindacato di legittimità invocate per la dedotta violazione di legge e nullità della sentenza
richiamato dalla ricorrente per sostenere la ripartizione dell'onere probatorio in materia di violazioni contestate
richiamato per evidenziare la possibilità di pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notifica
legge n. 68 del 1999, art. 9, comma 1
richiamata in relazione al prospetto informatico e agli adempimenti contestati
legge n. 68 del 1999, artt. 3 e 18
richiamati con riferimento agli obblighi di assunzione obbligatoria
art. 45 l.r.s. n. 2 del 2007
invocato dalla ricorrente per sostenere l'esenzione dagli obblighi assunzionali
art. 17, commi 3 e 5, d.l. n. 78 del 2009
invocato dalla ricorrente per sostenere l'esenzione dagli obblighi assunzionali
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Il verbale ispettivo di accertamento, anche se notificato con preannuncio di sanzioni, è atto endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile se non incide ancora in modo definitivo sulla sfera giuridica del destinatario.
- L’interesse ad agire in accertamento negativo contro una pretesa sanzionatoria sorge solo con il provvedimento conclusivo che irroga la sanzione, non con il mero atto di contestazione o di accertamento.
- La qualificazione sostanziale della domanda prevale sulla sua veste formale: se l’azione mira in concreto a paralizzare un verbale presupposto di future sanzioni, essa resta soggetta ai limiti di impugnabilità propri dell’atto impugnato.
- Quando il primo motivo di ricorso è respinto perché manca l’interesse ad agire o l’atto impugnato non è autonomamente lesivo, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono l’esame del merito della pretesa amministrativa.
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