LEGGE 12 marzo 1999, n. 68
Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’inserimento lavorativo delle persone disabili tramite collocamento mirato, quote di riserva per datori pubblici e privati, procedure di avviamento, elenchi e graduatorie, convenzioni e agevolazioni/esoneri. Prevede accertamenti sanitari, esclusioni per alcuni settori e tutele del rapporto di lavoro. Le sospensioni Covid richiamate negli aggiornamenti avevano durata temporanea e oggi sono superate.
Collocamento mirato e assunzione obbligatoria dei disabili
Collocamento mirato e assunzione obbligatoria delle persone disabili
La legge istituisce un sistema organico per favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mercato del lavoro. Il modello si fonda su quote di riserva, servizi di supporto, valutazione delle capacità lavorative, elenchi e graduatorie, convenzioni con i datori di lavoro e strumenti di esonero o compensazione.
Ambito soggettivo e nozione di disabilità rilevante
La disciplina si applica alle persone in età lavorativa che rientrano nelle categorie indicate dalla legge, tra cui:
- persone con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- persone invalide del lavoro con invalidità superiore al 33%;
- persone non vedenti o sordomute;
- persone invalide di guerra, civili di guerra o per servizio con minorazioni dalla prima all’ottava categoria.
Ai fini della legge:
- sono non vedenti i soggetti affetti da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione;
- sono sordomuti i soggetti colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Restano ferme alcune discipline speciali già esistenti per specifiche professioni o categorie, come centralinisti telefonici non vedenti, massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, terapisti della riabilitazione non vedenti, insegnanti non vedenti e l’assunzione obbligatoria dei sordomuti.
Accertamento delle condizioni di disabilità
L’accertamento delle condizioni che danno accesso al sistema di collocamento mirato è effettuato dalle commissioni competenti, secondo criteri definiti da un atto di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri. Lo stesso atto disciplina anche le visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.
Per i lavoratori con infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai fini dell’accertamento è sufficiente la certificazione INAIL. Per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, continua ad applicarsi la disciplina del testo unico sulle pensioni di guerra.
Conservazione del posto e tutela dei lavoratori divenuti disabili
I datori di lavoro, pubblici e privati, devono garantire la conservazione del posto di lavoro ai soggetti che, non disabili al momento dell’assunzione, acquisiscano una disabilità per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Collocamento mirato: contenuto e strumenti
Il collocamento mirato è definito come l’insieme di strumenti tecnici e di supporto che consentono di valutare correttamente le capacità lavorative della persona con disabilità e di inserirla nel posto più adatto. Rientrano nel modello:
- analisi dei posti di lavoro;
- forme di sostegno;
- azioni positive;
- soluzioni ai problemi legati ad ambienti, strumenti e relazioni interpersonali sul lavoro.
Quote di riserva e obblighi di assunzione
I datori di lavoro pubblici e privati devono occupare lavoratori appartenenti alle categorie protette nella misura di:
- 7% dei lavoratori occupati, se l’organico supera i 50 dipendenti;
- 2 lavoratori, se i dipendenti sono da 36 a 50;
- 1 lavoratore, se i dipendenti sono da 15 a 35.
Per partiti politici, organizzazioni sindacali e enti senza scopo di lucro operanti nella solidarietà sociale, assistenza e riabilitazione, il calcolo riguarda solo il personale tecnico-esecutivo e amministrativo. Nei servizi di polizia e protezione civile l’inserimento è previsto solo nei servizi amministrativi.
Gli enti pubblici economici seguono la disciplina dei datori privati.
Sospensione degli obblighi di assunzione e compensazioni
Gli obblighi di assunzione sono sospesi, per il periodo e nei limiti previsti, nei confronti di imprese coinvolte in procedure di integrazione salariale, mobilità o situazioni equivalenti indicate dalla legge. La sospensione opera in rapporto all’attività effettivamente sospesa e al singolo ambito provinciale.
La legge consente inoltre la compensazione tra unità produttive e, per i privati, anche tra imprese appartenenti a gruppi, con adempimento a livello nazionale. I datori che si avvalgono della compensazione devono trasmettere telematicamente il prospetto informativo ai servizi competenti. Per i datori pubblici la compensazione è ammessa tra unità produttive della medesima regione.
Criteri di computo della quota di riserva
Nel calcolo della quota di riserva sono normalmente computati tutti i lavoratori subordinati, ma non rientrano, tra gli altri:
- lavoratori già occupati ai sensi della stessa legge;
- contratti a termine fino a sei mesi;
- soci di cooperative di produzione e lavoro;
- dirigenti;
- lavoratori con contratto di inserimento;
- lavoratori in somministrazione presso l’utilizzatore;
- lavoratori assunti per attività all’estero per la durata di tale attività;
- soggetti in lavori socialmente utili;
- lavoratori a domicilio;
- lavoratori aderenti a programmi di emersione.
Le frazioni percentuali superiori a 0,50 valgono come unità. Sono computabili anche alcuni lavoratori disabili già presenti in azienda prima dell’assunzione, se presentano i requisiti di invalidità indicati dalla legge. Sono altresì computabili, ai fini della copertura della quota, i lavoratori disabili occupati a domicilio o in telelavoro che svolgano una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale.
Se un lavoratore diviene inabile per infortunio o malattia, non può essere computato nella quota in specifiche ipotesi indicate dalla norma; in tali casi il datore deve, se possibile, adibirlo a mansioni equivalenti o inferiori, con conservazione del trattamento più favorevole. Se ciò non è possibile, il lavoratore può essere avviato presso altra azienda compatibile con le residue capacità lavorative.
Esclusioni settoriali, esoneri parziali e contributi
Sono previste esclusioni dall’obbligo per determinati settori e mansioni, in particolare:
- personale viaggiante e navigante nei trasporti aerei, marittimi e terrestri;
- personale di cantiere nel settore edile e addetti al trasporto del settore;
- personale direttamente adibito alle aree operative degli impianti a fune;
- personale viaggiante dell’autotrasporto.
I datori di lavoro privati ed enti pubblici economici possono ottenere un esonero parziale se, per le speciali condizioni dell’attività, non possono occupare l’intera percentuale di disabili, versando un contributo esonerativo al fondo regionale competente. È prevista anche un’ipotesi di autocertificazione dell’esonero per specifiche lavorazioni con tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, con contributo al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
In caso di omissione totale o parziale del contributo, la somma può essere maggiorata con sanzione amministrativa. Importi e maggiorazioni sono soggetti ad adeguamento periodico. Le regioni disciplinano pagamento, riscossione e versamento delle somme ai fondi competenti.
Uffici competenti, elenchi, graduatorie e comitati tecnici
Le regioni individuano gli organismi competenti per la programmazione, l’attuazione e il controllo degli interventi di inserimento lavorativo. Tali uffici curano anche avviamento, liste, autorizzazioni, esoneri, compensazioni territoriali, convenzioni e collocamento mirato, e comunicano periodicamente i casi di mancato rispetto degli obblighi e il ricorso agli esoneri.
Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico con funzioni di valutazione delle capacità lavorative, definizione degli strumenti di inserimento e controllo periodico della permanenza della disabilità. Il comitato utilizza risorse già previste a legislazione vigente e i suoi componenti non percepiscono compensi.
Le persone disabili disoccupate si iscrivono in appositi elenchi territoriali; per ciascuna sono annotate capacità, abilità, competenze, inclinazioni, natura e grado della disabilità. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco con graduatoria pubblica, formata secondo criteri regionali. I lavoratori licenziati per riduzione di personale o giustificato motivo oggettivo conservano la posizione in graduatoria; lo stesso vale per chi è assunto con apprendistato o a termine fino alla trasformazione del rapporto.
Modalità di assunzione e richiesta di avviamento
Per adempiere all’obbligo, i datori di lavoro privati ed enti pubblici economici assumono mediante richiesta nominativa agli uffici competenti o tramite convenzioni. La richiesta può essere preceduta da preselezione dei candidati iscritti negli elenchi.
Se l’assunzione non avviene nei termini, gli uffici avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria, anche tramite chiamata con avviso pubblico. Per i disabili psichici l’avviamento avviene su richiesta nominativa tramite convenzione.
I datori di lavoro soggetti all’obbligo devono inviare telematicamente un prospetto informativo con il numero complessivo dei dipendenti, i lavoratori computabili nella quota di riserva e i posti disponibili. Il prospetto non va ripetuto se la situazione occupazionale non è cambiata in modo rilevante.
Rapporto di lavoro, mansioni e tutele
Ai lavoratori assunti obbligatoriamente si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi. Il datore non può richiedere prestazioni incompatibili con le minorazioni.
In caso di aggravamento delle condizioni di salute o di variazioni organizzative significative, sia il lavoratore sia il datore possono chiedere una nuova verifica di compatibilità delle mansioni. Se l’incompatibilità è accertata, il lavoratore ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto fino al venir meno dell’incompatibilità; durante tale periodo può essere impiegato in tirocinio formativo. Se, nonostante gli adattamenti possibili, non è possibile il reinserimento in azienda, il rapporto può essere risolto.
Il licenziamento per riduzione di personale o giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto obbligatoriamente è annullabile se, al momento della cessazione, i lavoratori obbligatoriamente occupati rimasti sono inferiori alla quota di riserva.
In caso di cessazione del rapporto, il datore deve comunicarlo agli uffici competenti entro dieci giorni per la sostituzione del lavoratore.
Convenzioni e percorsi di integrazione lavorativa
Gli uffici competenti possono stipulare convenzioni con i datori di lavoro per programmare le assunzioni e facilitare il raggiungimento degli obiettivi occupazionali. Le convenzioni possono prevedere:
- scelta nominativa;
- tirocini formativi o di orientamento;
- contratti a termine;
- periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l’eventuale esito negativo non dipenda dalla menomazione.
Possono essere stipulate anche convenzioni di integrazione lavorativa per disabili con particolari difficoltà di inserimento, incluse convenzioni con cooperative sociali, consorzi, organizzazioni di volontariato e altri soggetti pubblici o privati idonei.
Le convenzioni di integrazione devono indicare in modo dettagliato mansioni, modalità di svolgimento, forme di sostegno e tutoraggio, nonché verifiche periodiche sull’andamento del percorso formativo.
Sono previste anche convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative presso soggetti ospitanti, con limiti quantitativi, durata ordinaria massima di dodici mesi prorogabili di ulteriori dodici, assunzione a tempo indeterminato del disabile e imputazione del rapporto alla quota di riserva. Tali convenzioni devono specificare commesse, nominativi dei soggetti inseriti e piano personalizzato di inserimento.
Agevolazioni, monitoraggio e banca dati
Per i datori di lavoro che assumono disabili psichici sono previste agevolazioni economiche nei limiti indicati dalla legge. Il Ministero del lavoro effettua monitoraggi sugli effetti delle modalità di assunzione previste.
È istituita una specifica “Banca dati del collocamento mirato”, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per razionalizzare la raccolta dei dati, semplificare gli adempimenti, rafforzare i controlli e migliorare il monitoraggio. Vi confluiscono informazioni su datori obbligati, lavoratori interessati, prospetti informativi, accomodamenti ragionevoli, sospensioni, esoneri, convenzioni, iscritti negli elenchi, avviamenti, incentivi INPS e interventi INAIL. I dati sono utilizzabili anche per finalità statistiche, di ricerca e di studio, nel rispetto della disciplina privacy.
Regime transitorio e aggiornamenti temporanei
Sono presenti nel testo diversi aggiornamenti normativi successivi, tra cui sospensioni temporanee degli adempimenti in materia di collocamento mirato durante l’emergenza COVID-19, ormai riferite a periodi esauriti. Alcuni termini originari per l’adozione di atti attuativi risultano legati alla data di cui all’articolo 23, comma 1, o a specifiche modifiche sopravvenute. Le proroghe e sospensioni richiamate negli aggiornamenti hanno natura temporanea e non configurano un regime attuale permanente.
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