Cassazione Civile, Ordinanza n. 09429/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di distacco di lavoratori, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 276/2003, intercorrente tra due società. Il fallimento della società distaccante agiva per ottenere dalla società distaccataria il rimborso del corrispettivo delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori distaccati nel periodo 2011-giugno 2014. In primo grado la domanda era stata accolta in parte e la società distaccataria era stata condannata al pagamento di euro 481.585,20. In appello, la società convenuta sosteneva di avere già estinto in parte il debito mediante pagamenti diretti ai lavoratori e di poter opporre in compensazione propri controcrediti, ma la Corte d'appello ha ritenuto provato il credito del fallimento e non ha ammesso i controcrediti, rilevando il disconoscimento dei contratti da cui essi sarebbero derivati. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697 c.c., 167 e 115 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non provate le fatture e le testimonianze relative al distacco, nonché travisato le risultanze processuali; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 2704 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse introdotto d'ufficio il tema dell'inopponibilità delle scritture private, mentre il fallimento si sarebbe limitato a disconoscere le firme, con conseguente necessità di verificazione della scrittura privata e pretesa irrilevanza della disciplina del disconoscimento nei confronti del curatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non autosufficiente per mancata trascrizione degli atti e delle prove rilevanti, oltre che perché le censure investivano in realtà la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile nei termini prospettati. Ha inoltre escluso la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., chiarendo che tali norme sono violate solo se il giudice utilizza prove non introdotte o attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuta diversamente le prove offerte. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la doglianza era incentrata sulla pretesa mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma che comunque non vi era extrapetizione, poiché il tema dell'inopponibilità delle scritture era rilevabile d'ufficio come eccezione in senso lato nell'accertamento del passivo; tuttavia, nel caso concreto, il curatore che agisce utendo iuribus del fallito non è terzo rispetto ai rapporti del fallito e non può invocare l'inopponibilità ex art. 2704 c.c. anteriore al fallimento. Nonostante tale precisazione, la censura è stata reputata generica perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'erroneo presupposto del ricorrente circa l'inapplicabilità della disciplina del disconoscimento al curatore che agisce nella posizione del fallito. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimato; disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come base del distacco dei lavoratori tra le società e del conseguente rapporto economico oggetto di rimborso.
Le annotazioni sui registri IVA della società distaccataria sono state valorizzate dal giudice di merito come elementi probatori.
La Corte d'appello ha attribuito efficacia confessoria alle annotazioni registrate, secondo la ricostruzione riportata nell'ordinanza.
La violazione dell'articolo è configurabile solo se l'onere probatorio è posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove.
L'onere di contestazione del convenuto è soggetto a preclusione nella fase di trattazione; il fatto non contestato non può essere successivamente reso controverso.
La violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non quando valuta diversamente le prove ritualmente acquisite.
La ponderazione del maggior o minor valore di convincimento delle prove appartiene al giudice di merito.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore, secondo la ricostruzione accolta, agendo nella posizione del fallito, è onerato del disconoscimento formale delle scritture private prodotte contro il fallito.
La verificazione della scrittura privata è richiamata come conseguenza processuale del disconoscimento, ma la Corte precisa che la disciplina non opera nei termini prospettati dalla ricorrente quando il curatore agisce nella posizione del fallito.
L'inopponibilità delle scritture private al curatore è esclusa quando egli agisce utendo iuribus del fallito; opera invece in modo diverso nei casi in cui il curatore sia terzo rispetto all'atto.
La Corte esclude la dedotta extrapetizione, chiarendo che non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice esamina un tema rilevabile d'ufficio come eccezione in senso lato.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Le violazioni di legge devono riguardare l'erronea applicazione della norma, non la mera contestazione della ricostruzione probatoria.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato va dedotto come error in procedendo, non sotto profili impropri di violazione di legge o motivazione.
art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con illustrazione analitica della censura e della ratio decidendi impugnata.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
È necessario trascrivere o indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che investe la valutazione delle prove è inammissibile se non si denuncia correttamente un errore sull'onere della prova o l'utilizzo di prove non introdotte in giudizio; il semplice dissenso sulla maggiore attendibilità di alcune risultanze rispetto ad altre non integra violazione degli artt. 115 e 2697 c.c.
- Il motivo di ricorso deve essere autosufficiente e specifico: occorre trascrivere gli atti e i documenti rilevanti e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata contestazione di tali profili comporta inammissibilità ex art. 366 c.p.c.
- Nel giudizio fallimentare, il curatore che agisce nella posizione sostanziale del fallito non può invocare la terzietà rispetto ai rapporti pregressi del fallito per sottrarsi alla disciplina del disconoscimento delle scritture private; l'inopponibilità ex art. 2704 c.c. opera con diversa intensità a seconda del ruolo processuale e sostanziale del curatore.
- Il vizio di extrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello richiesto; non sussiste se il giudice affronta d'ufficio un tema che sia rilevabile come eccezione in senso lato.
- L'onere di contestazione del convenuto è soggetto a preclusione nella fase di trattazione: un fatto non contestato tempestivamente non può essere reso controverso in un momento successivo.
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