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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09354/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che una lavoratrice, sulla base di un estratto contributivo rilasciato dall'ente previdenziale nel 2013 e di successive rassicurazioni informali, avrebbe deciso di dimettersi nel 2015 confidando di poter accedere subito alla pensione. In realtà il trattamento pensionistico le sarebbe stato erogato solo dal 1° maggio 2016. In primo grado la domanda principale di accertamento di una diversa decorrenza della pensione e quella subordinata di risarcimento del danno sono state respinte. In appello la parte soccombente ha impugnato solo il rigetto della domanda risarcitoria, deducendo che l'ente avesse fornito dati e informazioni errati, in violazione dei propri obblighi di correttezza e di corretta certificazione della posizione assicurativa, con conseguente responsabilità contrattuale e danno da perdita del reddito da lavoro e della prestazione pensionistica/ASPI nel periodo intermedio. In cassazione ha proposto due motivi: il primo per violazione della disciplina sul pensionamento e per mancato rilievo dell'affidamento ingenerato dalle comunicazioni dell'ente; il secondo per violazione delle norme sulla responsabilità e sull'onere della prova, sostenendo la negligenza dell'istituto nella verifica della posizione contributiva e nella rettifica dei dati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorso non ha colpito in modo specifico una ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza di primo grado, poi richiamata in appello: il rigetto della domanda risarcitoria era fondato, oltre che sull'irrilevanza dell'affidamento in ragione del carattere risalente dell'estratto contributivo, soprattutto sull'esclusione del nesso causale tra la condotta asseritamente errata dell'ente e il danno allegato, poiché il differimento della liquidazione pensionistica derivante dalla disciplina delle "finestre" avrebbe comunque impedito alla lavoratrice di conseguire il trattamento nel termine prospettato. Poiché tale statuizione non era stata specificamente censurata in appello, essa era coperta da giudicato interno e non poteva essere rimessa in discussione in cassazione. Conseguentemente, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

    sono richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122

    la Corte territoriale lo ha valorizzato per ritenere che il differimento della pensione operasse comunque, escludendo così il nesso causale tra l'errore informativo e il danno allegato.

  • art. 1, comma 9, l. 23 agosto 2004, n. 243, come modificata dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208

    norma invocata dalla ricorrente per sostenere la diversa disciplina di accesso alla pensione secondo l'opzione "Quota donna".

  • art. 54 l. 9 marzo 1989, n. 88

    invocato dalla ricorrente quale fondamento degli obblighi dell'ente in materia previdenziale e certificativa.

  • l. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamata dalla ricorrente per gli obblighi di correttezza, trasparenza e informazione della pubblica amministrazione.

  • artt. 1218, 1226, 1227 c.c.

    invocati per sostenere la responsabilità contrattuale dell'ente e i criteri di liquidazione/riduzione del danno.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova della responsabilità e del danno.

  • art. 54 della legge n. 88 del 1989

    menzionato anche nella ricostruzione della pretesa di responsabilità dell'ente per l'erronea certificazione della posizione assicurativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso che non censuri specificamente tutte le rationes decidendi autonome e ciascuna di esse sia di per sé idonea a sorreggere la decisione impugnata.
  • Quando la domanda risarcitoria presuppone sia una condotta inadempiente o illecita sia il danno causalmente ricollegabile a tale condotta, l'assenza di nesso causale è ragione autonoma e sufficiente per negare il risarcimento.
  • L'affidamento del privato su un'informazione amministrativa o previdenziale può assumere rilievo solo se la comunicazione sia idonea, per contenuto e concretezza, a fondare una scelta causalmente riferibile al pregiudizio lamentato.
  • Se un effetto pregiudizievole sarebbe comunque derivato da una disciplina legale indipendente dalla condotta asseritamente colposa, il nesso eziologico tra condotta e danno resta escluso.
  • La censura in appello deve colpire con puntualità la ratio decidendi effettivamente decisiva: la mera critica generica della condotta della controparte non basta a evitare il giudicato interno sulla statuizione non impugnata.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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