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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09358/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva previsto per l’esposizione ad amianto, formulata in relazione a periodi di lavoro nei quali il ricorrente assumeva di essere stato esposto alla sostanza nociva. La Corte d’appello aveva dichiarato l’azione decaduta, ritenendo applicabile la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, non solo ai singoli ratei di pensione ma al diritto stesso alla rivalutazione contributiva. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 47 cit., sostenendo che la decadenza dovesse riferirsi ai soli ratei triennali e non al diritto sostanziale al beneficio; con il secondo e il terzo ha denunciato violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, prospettando il diritto alla rivalutazione con coefficiente 1,5 per l’intero periodo di esposizione e il mancato accertamento di tale esposizione. Il ricorrente ha anche chiesto la rimessione alle Sezioni Unite per un asserito contrasto giurisprudenziale. L’INPS ha resistito, ma il suo controricorso è stato notificato tardivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il consolidato orientamento di legittimità applica la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970 anche alle controversie sul riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, sia per pensionati sia per soggetti non ancora titolari di pensione. Ha inoltre chiarito che la domanda mira all’accertamento di un beneficio contributivo autonomo e distinto dal ricalcolo dei ratei pensionistici, sicché la decadenza colpisce il diritto alla rivalutazione e copre tutte le differenze ad esso riconducibili, non soltanto quelle dei ratei maturati anteriormente al triennio. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Quanto alle spese, la Corte ha disposto che non vi fosse luogo a provvedere, in ragione della tardività del controricorso dell’INPS. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47

    testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, conv. con L. n. 438 del 1992

    La decadenza dall’azione giudiziaria si applica anche alle controversie sul riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto e non solo ai ratei pensionistici, comprendendo tutte le domande incidenti sul diritto a pensione o sulla sua misura.

  • D.L. n. 384 del 1992, art. 4

    conv. con L. n. 438 del 1992

    Ha sostituito il testo dell’art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, rilevante per la disciplina della decadenza.

  • L. n. 438 del 1992

    conv. del D.L. n. 384 del 1992

    Rileva quale legge di conversione della modifica normativa che disciplina la decadenza.

  • L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8

    Prevede il beneficio previdenziale della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto, operante sulla contribuzione ed autonomo rispetto al diritto alla prestazione pensionistica.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Norma richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 370 c.p.c.

    Termine per il deposito del controricorso, la cui tardività ha escluso la liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa.

  • art. 376 c.p.c.

    Norma richiamata nell’istanza di rimessione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Consente di dare atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis

    Richiamato quale base del contributo unificato dovuto in misura ulteriore.

Massime di principio

  • La decadenza dall’azione giudiziaria prevista per le controversie in materia di trattamenti pensionistici si estende anche alle domande volte al riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, perché tali domande incidono sulla misura o sull’acquisizione del diritto a pensione.
  • Il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è un diritto autonomo, distinto dal ricalcolo della prestazione pensionistica: la sua tutela mira a incidere sulla contribuzione utile e non sui soli ratei pensionistici.
  • Quando la decadenza colpisce il diritto alla rivalutazione contributiva, essa preclude ogni pretesa economica o contributiva ad esso connessa, senza limitarsi alle sole differenze maturate in un determinato arco temporale.
  • In presenza di orientamento di legittimità consolidato, la mera prospettazione di un contrasto giurisprudenziale non è di per sé sufficiente a giustificare la rimessione alle Sezioni Unite.
  • La tardiva notificazione del controricorso impedisce la regolazione delle spese a carico della parte soccombente sulla base di quella difesa svolta tardivamente.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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