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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09361/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso, perché è intervenuta rinuncia al ricorso per conciliazione accettata dalla controparte. Verificati i presupposti di cui agli artt. 390 e 391, ultimo comma, c.p.c., ha dichiarato estinto il processo. Non ha adottato provvedimenti sulle spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo insussistenti i presupposti per applicarlo.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasceva dall'accertamento, in appello, dell'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra una persona e il fallimento della società di cui ella era legata anche sul piano partecipativo e gestorio. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'assunzione con la qualifica di responsabile di stabilimento fosse solo formale, poiché la stessa era di fatto sciolta da vincoli di subordinazione, essendo contitolare dell'impresa e partecipando, con la madre e la sorella, al controllo della società, nella quale aveva ricoperto anche le cariche di vicepresidente e amministratore delegato. In conseguenza di ciò, era stata condannata a restituire l'importo di euro 817.356,23 lordi, pagato a titolo di retribuzioni e competenze non dovute. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima dell'udienza ha depositato atto di rinuncia per conciliazione a spese compensate, accettato dal difensore del fallimento munito di procura speciale.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se validamente proposta e accettata dalla controparte con procura idonea, consente la declaratoria di estinzione del processo.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di rinuncia accettata, il giudizio di cassazione si estingue senza statuizioni sulle spese, secondo i presupposti normativi richiamati dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando mancano i presupposti per la sua debenza, come nel caso di estinzione per rinuncia accettata.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla parte costituita e assistita da procura speciale, determina l'estinzione del processo.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, la Corte non decide sul merito dei motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del processo per rinuncia accettata, non si provvede sulle spese e non opera automaticamente il raddoppio del contributo unificato, se ne difettano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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