Cassazione Civile, Ordinanza n. 09361/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso, perché è intervenuta rinuncia al ricorso per conciliazione accettata dalla controparte. Verificati i presupposti di cui agli artt. 390 e 391, ultimo comma, c.p.c., ha dichiarato estinto il processo. Non ha adottato provvedimenti sulle spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo insussistenti i presupposti per applicarlo.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasceva dall'accertamento, in appello, dell'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra una persona e il fallimento della società di cui ella era legata anche sul piano partecipativo e gestorio. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'assunzione con la qualifica di responsabile di stabilimento fosse solo formale, poiché la stessa era di fatto sciolta da vincoli di subordinazione, essendo contitolare dell'impresa e partecipando, con la madre e la sorella, al controllo della società, nella quale aveva ricoperto anche le cariche di vicepresidente e amministratore delegato. In conseguenza di ciò, era stata condannata a restituire l'importo di euro 817.356,23 lordi, pagato a titolo di retribuzioni e competenze non dovute. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima dell'udienza ha depositato atto di rinuncia per conciliazione a spese compensate, accettato dal difensore del fallimento munito di procura speciale.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se validamente proposta e accettata dalla controparte con procura idonea, consente la declaratoria di estinzione del processo.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di rinuncia accettata, il giudizio di cassazione si estingue senza statuizioni sulle spese, secondo i presupposti normativi richiamati dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando mancano i presupposti per la sua debenza, come nel caso di estinzione per rinuncia accettata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla parte costituita e assistita da procura speciale, determina l'estinzione del processo.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, la Corte non decide sul merito dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia accettata, non si provvede sulle spese e non opera automaticamente il raddoppio del contributo unificato, se ne difettano i presupposti.
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