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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09363/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (preponente)

La controversia

La controversia nasceva da un rapporto di agenzia nell'ambito del quale i ricorrenti chiedevano il pagamento delle provvigioni relative ad affari asseritamente andati a buon fine, nonché l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. o, in subordine, quella prevista dagli AEC, oltre al risarcimento del danno per l'asserito illegittimo recesso della preponente. La Corte d'appello aveva negato il diritto alle somme richieste rilevando una commistione tra i soggetti coinvolti e, soprattutto, l'assenza di prova che fosse stata la società ricorrente a svolgere l'attività promozionale causalmente idonea all'acquisizione degli affari, essendo emersa invece una riferibilità delle attività al soggetto persona fisica o ad altro diverso centro di imputazione. In cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, violazione degli artt. 1188 e 1189 c.c., dell'art. 84 c.p.c. e dell'art. 2733 c.c., sostenendo che, per effetto della comune difesa processuale e della procura al difensore, la società slovena dovesse essere considerata quale unico creditore legittimato a ricevere il pagamento. Con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 2384 c.c., 115 c.p.c., 2702 c.c., 2697 c.c. e 244 c.p.c., contestando il mancato accoglimento della prova testimoniale e affermando che i riferimenti nominali contenuti negli atti e nei capitoli di prova dovevano intendersi riferiti alla società ricorrente, non alla persona fisica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva una questione nuova, non risultante dalla sentenza impugnata e non accompagnata dall'indicazione specifica degli atti di merito in cui sarebbe stata dedotta, in violazione dell'onere di autosufficienza sul punto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste di violazione di legge e vizio motivazionale, mirava in realtà a contestare l'interpretazione degli atti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, chiedendo una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità, anche alla luce del limitato perimetro del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ne è conseguita la conferma della soccombenza dei ricorrenti, con condanna alle spese di legittimità e con l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1188 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il pagamento delle somme dovute potesse essere effettuato validamente in favore della società indicata come creditrice.

  • art. 1189 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla individuazione del soggetto legittimato a ricevere il pagamento.

  • art. 84 c.p.c.

    Evocato per sostenere che la procura al difensore potesse rilevare anche sul piano delle dichiarazioni negoziali rese nel processo.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi circa la portata delle dichiarazioni rese in giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indica il vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con i motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per censurare il vizio motivazionale, ma la Corte ribadisce che il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 2384 c.c.

    Evocato nel secondo motivo in tema di rappresentanza societaria, quale parametro asseritamente violato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione della prova e la decisione sui capitoli testimoniali.

  • art. 2702 c.c.

    Evocato per sostenere l'efficacia probatoria dei documenti prodotti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova circa la titolarità del rapporto e la riferibilità delle attività promozionali.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'ammissibilità della prova testimoniale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1751 c.c.

    Norma invocata in via principale per ottenere l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure fondate su questioni nuove, se la parte non indica specificamente dove tali questioni siano state dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
  • Il ricorso per cassazione deve consentire il controllo ex actis dell'avvenuta deduzione della questione nel merito; in difetto, la censura è inammissibile per novità.
  • La contestazione dell'interpretazione degli atti negoziali o processuali e della valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e non può essere trasformata in un riesame del fatto sotto la veste di violazione di legge.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso, e non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • La mera deduzione di norme sulla rappresentanza, sul pagamento al creditore apparente o sull'onere probatorio non basta se non è chiarito come la questione sia stata trattata nei gradi di merito e quali atti la sorreggano.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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