Cassazione Civile, Ordinanza n. 09359/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché, a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non sono state adottate statuizioni sulle spese; è stato altresì escluso il raddoppio del contributo unificato per mancanza dei relativi presupposti.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva dall'accertamento, da parte della Corte d'appello, dell'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra una persona fisica e la società poi fallita. La Corte territoriale aveva ritenuto che l'assunzione, con qualifica di responsabile di stabilimento, fosse solo formale, perché la persona interessata era in realtà contitolare dell'impresa e partecipava al controllo societario insieme ad altri familiari, avendo altresì ricoperto cariche sociali apicali. Su tale base era stata disposta la condanna alla restituzione delle somme percepite come retribuzioni e competenze non dovute. La parte soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma prima dell'udienza depositava atto di rinuncia al ricorso per intervenuta conciliazione; il fallimento accettava la rinuncia tramite difensore munito di procura speciale.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso consente, se ritualmente perfezionata, la declaratoria di estinzione del processo di cassazione.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di rinuncia accettata dalla controparte, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza provvedere nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando mancano i presupposti indicati dalla norma, come affermato dalla Corte nel caso di estinzione per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte munita di idonea procura speciale, determina l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non decide sui motivi di ricorso e non provvede sulle spese se ciò risulta dalla disciplina applicabile e dall'accordo intervenuto tra le parti.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera automaticamente in ogni definizione del giudizio, ma solo quando ricorrono i presupposti normativamente previsti.
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