Cassazione Civile, Ordinanza n. 15116/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone per IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2005, e dai correlati avvisi notificati ai soci per IRPEF da imputazione del reddito di partecipazione. I contribuenti avevano impugnato l'avviso societario; i soci non avevano tempestivamente impugnato i propri avvisi, salvo intervenire successivamente a seguito dell'integrazione del contraddittorio disposta in primo grado. La CTR aveva respinto l'appello, ritenendo: insussistente la rimessione in termini dei soci; legittimo l'accertamento ante tempus; sussistenti i presupposti per l'accertamento induttivo; irrilevante la dedotta mancanza di informazioni sui diritti del contribuente. In Cassazione i ricorrenti deducono quattro motivi: 1) violazione dell'art. 14 d.lgs. 546/1992 per asserita violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci; 2) violazione degli artt. 7 e 12, comma 7, l. 212/2000 per emissione dell'avviso prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni; 3) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 per mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti a sostegno dell'accertamento analitico-induttivo; 4) violazione dell'art. 12, comma 2, l. 212/2000 per omessa informazione dei diritti del contribuente.
La decisione
La Corte rigetta preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del controricorso dell'Agenzia e poi respinge tutti i motivi di ricorso. Esclude che l'integrazione del contraddittorio possa rimettere in termini i soci rispetto a impugnazioni ormai tardive; ritiene non applicabile l'art. 12 dello Statuto del contribuente alle verifiche a tavolino, con conseguente insussistenza dell'obbligo del termine dilatorio di 60 giorni e del relativo processo verbale di chiusura, sia per IRAP sia, nel caso concreto, anche per IVA per mancanza di una dedotta e concreta lesione del diritto al contraddittorio; dichiara inammissibile per difetto di specificità il motivo sulle presunzioni, osservando comunque che l'accertamento può fondarsi anche su un unico elemento presuntivo grave e preciso; dichiara inammissibile e comunque infondato il motivo sugli obblighi informativi, rilevando che le garanzie dell'art. 12 l. 212/2000 operano nelle verifiche con accesso e che la loro violazione non è assistita da nullità espressa. Il ricorso è quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci è ritenuto irrilevante ai fini della rimessione in termini quando nel giudizio siano già presenti i soggetti interessati e l'intervento successivo non sana la tardiva impugnazione degli avvisi personali dei soci.
art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte non ravvisa una specifica violazione utile a fondare la censura di invalidità dell'atto.
art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio di 60 giorni e le garanzie procedimentali connesse non si applicano alle verifiche a tavolino, ma alle verifiche con accesso presso i locali del contribuente.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento analitico-induttivo è legittimo se sorretto da elementi presuntivi anche singoli, purché gravi e precisi; il motivo è inammissibile se il ricorrente non trascrive o allega gli elementi dell'avviso su cui fonda la censura.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.
La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo, quando il risultato giuridico è comunque corretto.
art. 12, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212
Le garanzie informative non operano nelle verifiche a tavolino e, comunque, la loro violazione non è assistita da nullità espressa; vale il principio di tassatività delle nullità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Introduce l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo a società di persone e soci, il litisconsorzio necessario non consente di rimettere in termini il socio che non abbia tempestivamente impugnato il proprio avviso, se la sua partecipazione al giudizio avviene solo successivamente per integrazione del contraddittorio.
- Le garanzie procedimentali dell'art. 12 dello Statuto del contribuente si applicano alle verifiche con accesso nei locali del contribuente e non alle verifiche a tavolino; in queste ultime non opera il termine dilatorio di 60 giorni per l'emissione dell'avviso.
- Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo previsione specifica; per i tributi armonizzati l'obbligo esiste, ma il contribuente deve indicare in concreto le difese che avrebbe potuto far valere e dimostrare che non si tratti di opposizione pretestuosa.
- Un accertamento analitico-induttivo può essere sorretto anche da un solo elemento presuntivo, purché grave e preciso; il motivo di ricorso è inammissibile se non vengono trascritti o specificamente indicati gli atti e i documenti su cui la censura si fonda.
- La violazione di garanzie procedimentali non comporta nullità se la legge non la prevede espressamente, dovendo prevalere il principio di tassatività delle nullità.
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