Sentenza n. 1796/2026 - Torino, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare e di rilascio del permesso di soggiorno, fondato sulla presenza di precedenti penali
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell’art. 103, comma 10, lettera c), del d.l. n. 34/2020, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e mancanza di motivazione. Ha contestato che la Prefettura avesse ritenuto automaticamente ostative le condanne riportate per lesioni personali e porto abusivo di armi, senza verificare la concreta pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Il giudice ha accertato che il ricorrente era stato condannato, con decreto penale, per lesioni personali ai sensi degli artt. 582 e 585 c.p. e per porto abusivo di armi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 110/1975. L’Amministrazione aveva fondato il diniego sul parere contrario della Questura e sulla ritenuta riconducibilità dei reati alle ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 103, comma 10, lettera c), del d.l. n. 34/2020.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che nessuno dei reati oggetto della condanna rientrasse tra quelli automaticamente ostativi previsti dall’art. 103, comma 10, lettera c), del d.l. n. 34/2020. Le lesioni personali non costituiscono reato contro la libertà personale né consentono, nella fattispecie accertata, l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 380, comma 1, c.p.p.; il porto abusivo riguardava un coltello a serramanico e non più armi comuni da sparo, sicché non ricorrevano i presupposti dell’art. 380, comma 2, lettera g), c.p.p. La condanna, pertanto, non poteva essere utilizzata come causa automatica di diniego. Essa imponeva invece una specifica e articolata valutazione della concreta pericolosità dello straniero ai sensi dell’art. 103, comma 10, lettera d), del d.l. n. 34/2020, valutazione che non risultava compiuta. Il provvedimento è stato annullato e gli atti sono stati restituiti all’Amministrazione per il riesame dell’istanza, restando impregiudicato il contenuto della nuova decisione, ma con effetto conformativo sugli oneri istruttori e decisori relativi alla natura dei reati. Le spese sono state integralmente compensate; è stato disposto il rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 103, comma 10, lett. c), d.l. 19 maggio 2020, n. 34
Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: […] che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
La disposizione individua ipotesi tassative di automatica ostatività. Le condanne per lesioni personali e per porto abusivo di un coltello a serramanico non rientrano, per le caratteristiche accertate, tra i reati automaticamente ostativi.
art. 103, comma 10, lett. d), d.l. 19 maggio 2020, n. 34
Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del codice di procedura penale.
Quando la condanna non ricade nelle ipotesi automaticamente ostative della lettera c), l’Amministrazione deve svolgere una concreta, specifica e articolata valutazione della pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
La disposizione riguarda i casi di arresto obbligatorio in flagranza per reati puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
La condanna per lesioni personali esaminata non rientra nell’ambito dei reati che consentono l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi della disposizione.
art. 380, comma 2, lett. g), c.p.p.
La disposizione riguarda, per quanto di interesse, la detenzione e il porto in pubblico di più armi comuni da sparo.
Il porto o la detenzione di un coltello a serramanico non integra la specifica ipotesi considerata dalla disposizione e non rende automaticamente ostativa la relativa condanna.
Le condanne per lesioni personali esaminate non sono state ritenute riconducibili alle fattispecie automaticamente ostative previste dall’art. 103, comma 10, lettera c), del d.l. n. 34/2020.
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
La condanna riguardava il porto abusivo di un coltello a serramanico, fattispecie non assimilabile alla detenzione o al porto di più armi comuni da sparo richiamati dall’art. 380, comma 2, lettera g), c.p.p.
Il precedente penale risultava da un decreto penale di condanna; tale modalità di definizione non modifica la necessità di verificare la concreta riconducibilità del reato alle ipotesi ostative previste dalla normativa sull’emersione.
La causa è stata decisa dopo il deposito delle memorie conclusive.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, le ipotesi di automatica ostatività previste dall’art. 103, comma 10, lettera c), del d.l. n. 34/2020 sono tassative e non consentono di qualificare come ostativa qualsiasi condanna penale.
- Una condanna per lesioni personali non è automaticamente ostativa ai sensi dell’art. 103, comma 10, lettera c), del d.l. n. 34/2020 quando non rientra tra i reati indicati dall’art. 380 c.p.p. e non costituisce un delitto contro la libertà personale rilevante ai sensi della disposizione.
- La condanna per porto abusivo di un coltello a serramanico non integra, di per sé, l’ipotesi automaticamente ostativa riferita alla detenzione o al porto in pubblico di più armi comuni da sparo.
- Quando i precedenti penali non ricadono nelle ipotesi di automatica ostatività, l’Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta, specifica e motivata della pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell’art. 103, comma 10, lettera d), del d.l. n. 34/2020.
- Il diniego fondato sull’erronea automatica ostatività di precedenti penali, senza la necessaria valutazione individualizzata della pericolosità, è illegittimo per travisamento dell’istruttoria e impone l’annullamento del provvedimento con riedizione del potere.
- L’annullamento del diniego per carenza di istruttoria non comporta automaticamente il rilascio del titolo, ma restituisce gli atti all’Amministrazione, la quale deve riesaminare l’istanza nel rispetto dell’effetto conformativo derivante dalla sentenza.
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