Sentenza n. 2408/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della compatibilità paesaggistica richiesta nell’ambito di un’istanza di condono edilizio per opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego della Soprintendenza relativo al parere paesaggistico necessario per la definizione di un’istanza di condono edilizio riguardante ampliamenti di un fabbricato realizzati tra il 24 giugno 2000 e il 31 marzo 2003. Il vincolo paesaggistico sull’area è stato apposto soltanto con decreto assessoriale del 29 dicembre 2016, pubblicato nel 2017, quindi successivamente sia alla realizzazione delle opere sia alla presentazione dell’istanza di condono. Con il primo motivo ha dedotto violazione del legittimo affidamento, degli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, sostenendo che il divieto di condono opera automaticamente soltanto quando il vincolo sia anteriore all’abuso e che, in caso di vincolo sopravvenuto, la Soprintendenza debba valutare concretamente la compatibilità paesaggistica dell’intervento. Ha inoltre lamentato il difetto di motivazione del diniego, fondato sul mero richiamo al decreto di vincolo e alla circolare regionale n. 2/2022. In via subordinata ha dedotto la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 17, comma 6, della legge regionale n. 4/2003, ovvero di altre disposizioni regionali; ulteriore difetto di motivazione; violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; violazione della disciplina statale e regionale sul terzo condono, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Ha infine prospettato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004, ove interpretato nel senso di escludere qualsiasi sanatoria anche in presenza di vincoli paesaggistici relativi.
La decisione
Il ricorso è stato accolto in relazione al primo motivo. Il TAR ha chiarito che, nell’ambito del terzo condono, gli abusi maggiori realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico non sono sanabili quando il vincolo sia stato imposto prima della realizzazione delle opere, indipendentemente dal fatto che si tratti di vincolo assoluto o relativo. Se, invece, il vincolo è sopravvenuto rispetto all’abuso, la sua mera esistenza non costituisce automaticamente causa ostativa al condono: l’istanza è ammissibile e deve essere valutata in concreto sotto il profilo della compatibilità paesaggistica. La disciplina statale del terzo condono trova integrale applicazione in Sicilia in forza dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004, non essendo previsto un divieto regionale ulteriore per i vincoli sopravvenuti. Nel caso concreto, la Soprintendenza ha illegittimamente considerato il diniego come atto dovuto sulla base della sola esistenza del vincolo alla data del parere, senza esaminare la compatibilità dell’intervento e senza fornire una motivazione congrua e analitica. Il diniego è stato pertanto annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative. Il motivo relativo al silenzio assenso è stato esaminato, benché subordinato, e respinto: la disciplina speciale dell’art. 32, comma 1, della legge n. 47/1985 prevede, in caso di mancata formulazione del parere paesaggistico entro centottanta giorni, la possibilità di impugnare il silenzio-rifiuto, non la formazione del silenzio assenso. L’art. 17, comma 6, della legge regionale n. 4/2003 riguarda i precedenti condoni, mentre l’art. 46 della legge regionale n. 17/2004 concerne le autorizzazioni a eseguire opere future e non è applicabile ai titoli paesaggistici postumi relativi a opere già abusivamente realizzate. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, d.l. 269/2003, conv. in l. 326/2003
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: [...] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli [...] qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere [...]
Nel terzo condono, l’anteriorità del vincolo rispetto alla realizzazione dell’opera è condizione ostativa al condono per gli abusi maggiori, senza distinzione tra vincolo assoluto e relativo.
art. 32, comma 2, l. 47/1985
Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sotto indicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione […]
La disposizione conferma che le opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo non sono automaticamente escluse dalla sanatoria per il solo fatto della sopravvenienza del vincolo.
art. 33, comma 1, l. 47/1985
Le opere di cui all’art. 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse […]
Nel sistema richiamato dal terzo condono, rileva la preesistenza del vincolo alla realizzazione dell’opera.
art. 24 l.r. Sicilia 15/2004
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326
La Sicilia ha recepito la disciplina statale del terzo condono; non sono previsti limiti regionali ulteriori rispetto a quelli statali per i vincoli sopravvenuti.
art. 32, comma 1, l. 47/1985, come modificato dall’art. 32, comma 43, d.l. 269/2003
Qualora tale parere [...] non venga formulato [...] entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto
Il decorso del termine di centottanta giorni non determina il silenzio assenso sul parere paesaggistico, ma consente l’impugnazione del silenzio-rifiuto.
art. 17, comma 6, l.r. Sicilia 4/2003
istanze presentate entro i termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 [...] nonché alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 [...] che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state ancora definite
La previsione riguarda le istanze relative al primo e al secondo condono e non si applica al terzo condono.
art. 46 l.r. Sicilia 17/2004
autorizzazioni ad eseguire opere
La disciplina regionale del silenzio assenso sulle autorizzazioni paesaggistiche riguarda opere future e non è applicabile alle autorizzazioni paesaggistiche postume richieste per opere abusive già realizzate.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego paesaggistico deve essere congruamente e analiticamente motivato, soprattutto quando il vincolo sia sopravvenuto e non costituisca automaticamente causa ostativa al condono.
art. 10-bis l. 241/1990
La relativa censura è stata assorbita e non è stata decisa.
art. 1, comma 1, l.r. Sicilia 19/2021
La disposizione regionale, che aveva ampliato l’ambito del terzo condono rispetto alla disciplina statale, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022.
Massime di principio
- Nel terzo condono edilizio, per gli abusi maggiori realizzati in area vincolata, la preesistenza del vincolo rispetto alla realizzazione dell’opera costituisce causa ostativa automatica alla sanatoria, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo.
- La sopravvenienza del vincolo paesaggistico rispetto alla realizzazione dell’abuso non determina automaticamente l’inammissibilità dell’istanza di condono: l’autorità paesaggistica deve esaminare in concreto la compatibilità dell’intervento con il vincolo e motivare analiticamente il relativo parere.
- Quando il vincolo paesaggistico è stato imposto dopo la realizzazione dell’opera, la Soprintendenza non può qualificare il diniego come atto vincolato sulla base della sola esistenza del vincolo alla data della decisione.
- Nel procedimento relativo al condono edilizio, il mancato rilascio del parere paesaggistico entro il termine previsto dalla disciplina speciale non determina silenzio assenso, ma consente al richiedente di impugnare il silenzio-rifiuto.
- La disciplina regionale del silenzio assenso riferita alle autorizzazioni paesaggistiche per eseguire opere future non è applicabile analogicamente ai nulla osta paesaggistici postumi richiesti per opere abusive già realizzate.
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