Sentenza n. 14477/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento - del diniego opposto da -OMISSIS- – Corpo di polizia locale di -OMISSIS- Gruppo municipale -OMISSIS-, con la determinazione dirigenziale rep. n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 31 marzo 2026, trasmessa con nota prot. n. -OMISSIS- del 13 aprile 2026, rispetto all’istanza di accesso agli atti inoltrata dall’avv. -OMISSIS- in data 10 febbraio/6 marzo 2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la deliberazione dell’assemblea capitolina n. -OMISSIS- del 12 febbraio 2019, nella parte in cui, in ragione del combinato disposto dell’art. 13 e dell’Allegato A, co. 1, lett. b), viene interpretata e applicata dalla p.a. in modo da precludere l’accesso difensivo richiesto; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto dell’avv. -OMISSIS- alla ricezione delle generalità complete degli agenti accertatori del preavviso di accertamento di infrazione n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2026, con conseguente condanna dell’amministrazione resistente all’ostensione/comunicazione delle stesse, ex artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990; nonché, infine, per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dal ricorrente in conseguenza dell’illegittimo diniego, da quantificarsi in via equitativa da parte di codesto ccc.mo Collegio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso ai nominativi degli agenti accertatori di un preavviso di accertamento per infrazione amministrativa
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ostensione delle generalità complete degli agenti che avevano accertato l’infrazione, rappresentando che tali informazioni erano necessarie per contestare il verbale e per valutare la proposizione di una querela di falso. Ha dedotto la violazione della disciplina sull’accesso, sostenendo che l’esigenza di tutela del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, dovesse prevalere sulla riservatezza degli agenti accertatori. Ha inoltre dedotto una disparità di trattamento rispetto a un altro cittadino sanzionato per un’analoga violazione. Ha domandato anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dal diniego.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di accesso e ordinato all’amministrazione di comunicare i nominativi degli agenti accertatori. Richiamando e condividendo il precedente del Consiglio di Stato n. 2530/2022, il Collegio ha ritenuto sussistente la legittimazione all’ostensione, poiché la conoscenza dell’identità dell’agente può essere necessaria o utile per l’esercizio della difesa, sia giudiziale sia stragiudiziale, per verificare i titoli legittimanti l’attività accertativa e per individuare il destinatario di eventuali iniziative contenziose. La mera riferibilità dei documenti all’identificazione dell’agente non comporta l’applicazione di un bilanciamento rafforzato per dati sensibili o giudiziari e non è configurabile un generale diritto all’anonimato del dipendente pubblico che sottoscrive gli atti dell’accertamento. La successiva comunicazione dei nominativi, riferita dal ricorrente dopo la decisione, non è stata utilizzata ai fini della pronuncia. La domanda risarcitoria è stata invece respinta perché formulata in modo apodittico, senza indicazione concreta della lesione, del danno e del nesso causale. Il giudice ha escluso che la mancata conoscenza del nominativo impedisse di presentare una querela, potendo essa essere proposta contro ignoti; ha inoltre rilevato che l’eventuale falso in atto pubblico è procedibile d’ufficio. Non è stata quindi ravvisata alcuna perdita di chance o lesione del diritto di difesa risarcibile. L’amministrazione è stata condannata alla rifusione del contributo unificato, ove versato, mentre le ulteriori spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L’accesso per esigenze di difesa prevale sulle esigenze di riservatezza quando la conoscenza dei documenti è necessaria o utile alla tutela giudiziale o stragiudiziale della posizione del richiedente.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Fondano il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto nel caso concreto con riferimento ai nominativi degli agenti accertatori.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa concorre a orientare il bilanciamento tra accesso e riservatezza, escludendo un generale diritto all’anonimato dell’agente pubblico che sottoscrive l’atto di accertamento.
art. 120 c.p.
La querela può essere presentata anche contro ignoti; pertanto, la conoscenza preventiva del nominativo dell’autore non costituisce necessariamente presupposto per l’esercizio dell’iniziativa penale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il destinatario di un atto di accertamento amministrativo è legittimato ad accedere ai documenti recanti le generalità dell’agente accertatore quando dimostri un’esigenza di tutela giudiziale o stragiudiziale, anche potenziale, della propria posizione.
- La mera identificabilità dell’agente che ha accertato e sottoscritto una violazione amministrativa non rende i relativi dati automaticamente sensibili o giudiziari e non fonda, di per sé, un diritto all’anonimato del pubblico dipendente.
- Nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza dell’agente accertatore, l’esigenza concreta di esercitare il diritto di difesa prevale quando la conoscenza dell’identità sia utile o necessaria per verificare la legittimazione dell’attività accertativa o per indirizzare eventuali iniziative giudiziali.
- La domanda risarcitoria conseguente a un diniego illegittimo di accesso richiede l’allegazione concreta della lesione, del danno e del nesso causale; la mera affermazione di un danno grave o di una perdita di chance, non supportata da elementi specifici, non è sufficiente.
- La mancata conoscenza del nominativo dell’autore di un fatto non impedisce, di per sé, la presentazione di una querela contro ignoti; pertanto, essa non dimostra automaticamente una lesione risarcibile del diritto di difesa.
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