Sentenza n. 14474/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento del diniego di accesso agli atti opposto dall’amministrazione resistente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti relativi alla ricostruzione del rapporto di lavoro e all’assegnazione del controinteressato presso una sede del Ministero della giustizia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dipendente del Ministero della giustizia, ha riassunto il giudizio originariamente proposto dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’annullamento del diniego opposto all’istanza di accesso ai documenti relativi al trasferimento o all’assegnazione del collega controinteressato. Il controinteressato, inizialmente assunto come assistente tecnico e successivamente risultato idoneo non vincitore nel concorso per funzionario tecnico, era stato nominato mediante scorrimento della graduatoria, aveva preso servizio presso una sede, si era dimesso dopo pochi giorni ed era rientrato come assistente tecnico presso altra sede. Aveva quindi presentato un’istanza di ricostruzione del rapporto di lavoro quale funzionario tecnico, chiedendo l’assegnazione a una determinata sede; l’istanza era stata accolta e il dipendente era rientrato in servizio come funzionario tecnico. Il ricorrente sosteneva di avere un interesse attuale all’assegnazione presso la medesima sede e denunciava l’opacità della procedura, ritenendo che il Ministero avesse sottratto il posto alle ordinarie procedure di mobilità o di concorso, con conseguente preclusione anche dell’esercizio del diritto di precedenza previsto dall’art. 33 della l. n. 104/1992. Chiedeva pertanto l’ostensione integrale degli atti, inclusi pareri, note interne, verbali, relazioni, comunicazioni, valutazioni sulla pianta organica e documenti concernenti la decisione di destinare il posto alla ricostruzione del rapporto di lavoro del controinteressato. Il ricorrente contestava che la documentazione già ostesa fosse sufficiente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato anzitutto che non vi era stato alcun trasferimento in senso giuridico del controinteressato presso la sede indicata, bensì una ricostruzione del rapporto di lavoro originata da una specifica istanza del dipendente. Gli ulteriori documenti richiesti non risultavano esistenti: la domanda era formulata in termini generici e ipotetici e postulava la frammentazione della volontà amministrativa in una pluralità di atti, mentre la decisione procedimentale era unitaria e si era manifestata nella richiesta inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, insieme ai relativi atti prodromici, già messi a disposizione. Non vi era stata alcuna modifica della pianta organica della sede, nella quale continuavano a sussistere posti vacanti; l’amministrazione aveva semplicemente scelto di ricostruire rapporti lavorativi anziché procedere a nuove assunzioni. Il Collegio ha quindi ritenuto pienamente satisfattiva la documentazione ostesa. In via ulteriore, ha osservato che, anche ove fossero esistiti gli atti concernenti la programmazione delle assunzioni, il ricorrente non avrebbe avuto una posizione giuridica differenziata idonea a legittimare l’accesso, poiché la mera aspirazione all’assegnazione di una sede di servizio non è sufficiente. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 33 l. 5 febbraio 1992, n. 104
Il ricorrente lo invocava quale fondamento del diritto di precedenza nell’assegnazione o nel trasferimento presso la sede desiderata; il TAR non ha riconosciuto che tale richiamo integrasse, nel caso concreto, una posizione differenziata idonea a consentire l’accesso agli atti ulteriori richiesti.
artt. 22 ss. l. 7 agosto 1990, n. 241
La decisione applica i presupposti dell’accesso documentale, richiedendo l’esistenza dei documenti richiesti e una posizione giuridica differenziata, concreta e attuale; la mera aspirazione a ottenere una sede di servizio non è sufficiente.
Massime di principio
- L’accesso documentale presuppone che i documenti richiesti esistano effettivamente; l’amministrazione non è tenuta a formare nuovi atti, ricostruire ex novo un procedimento o frazionare una volontà amministrativa unitaria in documenti ulteriori non esistenti.
- Quando la decisione amministrativa relativa alla ricostruzione di un rapporto di lavoro si forma attraverso un’istanza del dipendente, la successiva richiesta dell’amministrazione all’autorità competente e l’atto conclusivo, non è necessario un distinto atto formale con cui l’amministrazione manifesti autonomamente l’intenzione di accogliere l’istanza, se tale volontà risulta già incorporata nella sequenza procedimentale documentata.
- La richiesta di accesso deve individuare documenti amministrativi esistenti o ragionevolmente individuabili; l’elencazione generica e meramente esemplificativa di pareri, note, verbali, relazioni e comunicazioni non può fondare l’ordine di ostensione di atti non specificamente individuati e inesistenti.
- La mera aspirazione di un dipendente pubblico a ottenere l’assegnazione o il trasferimento presso una determinata sede non integra, di per sé, una posizione giuridica differenziata sufficiente a legittimare l’accesso agli atti con cui l’amministrazione programma le assunzioni o organizza la distribuzione delle risorse di personale.
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