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Sentenza

Sentenza n. 14461/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-del 30 agosto 2022 del Dirigente responsabile dell'Area V del Comune di Marino.

Giustizia amministrativa202307214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere abusive consistenti nell’ampliamento della superficie di una soffitta, nella diversa tramezzatura interna e nel cambio di destinazione d’uso a residenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione limitatamente all’ampliamento della superficie della soffitta e alla diversa tramezzatura interna, avendo spontaneamente rimosso cucina, sanitari e impianti e ripristinato la destinazione d’uso originaria. Ha dedotto che l’abuso fosse imputabile esclusivamente alla società costruttrice, autrice dei lavori, e non al proprietario; che l’ordine demolitorio fosse sproporzionato, considerato il parere favorevole degli uffici comunali sul progetto non seguito dal rilascio del titolo, e adottato senza contraddittorio procedimentale; che il Comune non avesse verificato se la demolizione potesse compromettere la stabilità dello stabile, richiamando una perizia di parte; infine, ha sostenuto che la soglia di tolleranza del 2% prevista dall’art. 34-bis d.P.R. 380/2001 dovesse essere calcolata con riferimento all’intero edificio e non alla singola unità immobiliare. Il ricorrente ha inoltre chiesto la cancellazione della causa dal ruolo o il rinvio, prospettando la presentazione di una domanda di sanatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di cancellazione o rinvio, rilevando che la cancellazione su istanza di parte non è possibile e che il rinvio è ammissibile solo in presenza di esigenze difensive improcrastinabili, come la necessità di proporre motivi aggiunti, in applicazione dei principi di ragionevole durata del processo e cooperazione processuale. Nel merito, ha ritenuto legittimo indirizzare l’ordinanza di demolizione nei confronti del proprietario, anche se non autore dell’abuso, poiché l’illecito edilizio è permanente e la sanzione demolitoria ha natura ripristinatoria, indipendente da dolo, colpa o buona fede del proprietario e dai rapporti interprivati con il costruttore. Ha escluso la violazione del principio di proporzionalità e dell’obbligo di comunicazione di avvio, trattandosi di attività repressiva vincolata e di ordine demolitorio dovuto; ha comunque richiamato l’art. 21-octies l. 241/1990. Ha respinto anche la censura relativa alla mancata verifica dell’impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme, poiché il ricorrente non ha fornito una rigorosa prova tecnica dell’impossibilità, essendo insufficienti le sole allegazioni e la perizia di parte; inoltre, la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 è valutabile dall’amministrazione nella fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine demolitorio. Infine, ha escluso l’applicabilità della tolleranza del 2% calcolata sull’intero edificio: l’ampliamento, pari a circa 27 mq rispetto ai 18,80 mq assentiti, comportava un incremento di circa il 143% della singola unità e la soglia deve essere riferita a quest’ultima. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    La cancellazione della causa dal ruolo non può essere disposta su istanza di parte; il rinvio dell’udienza richiede un caso eccezionale e, secondo la decisione, può giustificarsi per esigenze difensive improcrastinabili.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.

    Il principio di ragionevole durata limita la disponibilità delle parti sull’andamento del processo e ostacola rinvii non sorretti da esigenze difensive prevalenti.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Il principio della ragionevole durata del processo costituisce un’esigenza di rilievo costituzionale che prevale, salvo esigenze difensive improcrastinabili, sulla richiesta di rinvio formulata dalle parti.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio non conduce comunque all’annullamento dell’ordine demolitorio, trattandosi di potere vincolato e di atto il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione presuppone la rigorosa dimostrazione dell’impossibilità oggettiva di demolire le parti difformi senza incidere sulla stabilità dell’intero edificio; la relativa valutazione appartiene alla fase esecutiva successiva all’ordine demolitorio.

  • art. 34-bis, comma 1, d.P.R. 380/2001

    La soglia di tolleranza del 2% deve essere calcolata con riferimento alla singola unità immobiliare interessata dall’intervento e non alla superficie o volumetria dell’intero edificio.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive può essere legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell’immobile anche quando questi non abbia realizzato l’abuso, poiché l’illecito edilizio è permanente e la sanzione ha natura ripristinatoria, indipendente da dolo, colpa o buona fede del proprietario e dai rapporti interprivati con l’autore dei lavori.
  • La repressione degli abusi edilizi costituisce esercizio di potere vincolato: l’ordine di demolizione è atto dovuto e non è censurabile per violazione del principio di proporzionalità in relazione alla scelta della misura ripristinatoria.
  • In ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento dell’atto quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990.
  • La sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 costituisce una deroga alla regola della demolizione e richiede la rigorosa prova dell’impossibilità oggettiva di demolire le parti difformi senza compromettere la stabilità dell’edificio; la valutazione è propria della fase esecutiva e non incide, di per sé, sulla legittimità dell’ordine demolitorio.
  • La soglia di tolleranza del 2% prevista dall’art. 34-bis d.P.R. 380/2001 deve essere riferita alla singola unità immobiliare oggetto dell’intervento e non all’intero fabbricato, anche quando il proprietario sostenga che la superficie aggiuntiva fosse originariamente destinata a una funzione comune dell’edificio.
  • Nel processo amministrativo la parte non dispone incondizionatamente dell’andamento del giudizio: la richiesta di rinvio dell’udienza di merito è accoglibile solo in presenza di esigenze difensive improcrastinabili, come la necessità di proporre motivi aggiunti, in quanto il principio dispositivo è limitato dalle esigenze di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàVizi formali non invalidantiLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

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