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Sentenza

Sentenza n. 2406/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela di una concessione edilizia in sanatoria, rigetto di domande di sanatoria edilizia e diffida a eseguire una precedente ordinanza di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso in riassunzione ex art. 105 c.p.a., successivamente iscritto con due distinti numeri di ruolo e riunito dal TAR, contro i provvedimenti comunali del 4 e 6 giugno 2018. Il Comune aveva annullato in autotutela una concessione edilizia in sanatoria, ritenendo che l'immobile fosse stato modificato dopo la presentazione della domanda di condono e che le opere realizzate avessero alterato il fabbricato oggetto della sanatoria. Aveva inoltre rigettato la domanda originaria di sanatoria relativa ai piani seminterrati, respinto la richiesta di autorizzazione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985 per ulteriori opere abusive e diffidato la proprietaria a rispettare una precedente ordinanza di demolizione. La ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990 per carenza di causa; carenza di motivazione e di istruttoria; violazione dell'art. 21-septies per impossibilità dell'oggetto; violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Ha sostenuto, in particolare, che per l'intero fabbricato era già stata rilasciata una concessione edilizia in sanatoria e che il successivo titolo del 2018 costituiva conferma di tale precedente titolo, alla luce della modifica delle prescrizioni paesaggistiche. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto i ricorsi riuniti e annullato tutti i provvedimenti impugnati. Sono stati ritenuti fondati i primi due motivi, concernenti la carenza di causa e il difetto di motivazione e istruttoria. Dalla documentazione risultava che per l'intero fabbricato era già stata rilasciata una concessione edilizia in sanatoria e che tale titolo era stato successivamente confermato alla luce della modifica delle prescrizioni contenute nel parere favorevole della Soprintendenza. Il sopralluogo del 2013, utilizzato dal Comune per affermare l'esistenza di modifiche abusive eseguite durante la pendenza del condono, non aveva considerato tale circostanza e qualificava erroneamente la pratica come non ancora definita. Inoltre, i fatti rilevati nel 2013 erano già conosciuti dall'amministrazione al momento del rilascio del titolo del 2018 e non costituivano fatti sopravvenuti o occultati. Anche il nuovo nulla osta della Soprintendenza del 2014 non aveva fatto venir meno la validità del precedente titolo del 1996, ma aveva modificato soltanto le condizioni relative al tetto di copertura. Venuti meno i presupposti fattuali posti a fondamento dell'autotutela e dei dinieghi, gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 105 c.p.a.

    La causa è stata riassunta davanti al TAR a seguito della sentenza del CGA e i ricorsi nuovamente iscritti a ruolo sono stati riuniti.

  • art. 70 c.p.a.

    Ha costituito la base processuale per la riunione dei due ricorsi aventi il medesimo oggetto sostanziale.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per carenza di causa e impossibilità dell'oggetto; il TAR ha accolto la domanda di annullamento principalmente rilevando l'erroneità dei presupposti fattuali e il difetto di motivazione e istruttoria, senza qualificare espressamente i provvedimenti come nulli.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il motivo è stato assorbito in ragione dell'accoglimento dei motivi principali.

  • art. 13 l. 47/1985

    La richiesta di autorizzazione in sanatoria è stata rigettata dal Comune, ma il relativo diniego è stato annullato insieme agli altri provvedimenti per l'erroneità dei presupposti posti a fondamento dell'azione amministrativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte ricorrente mediante oscuramento.

Massime di principio

  • L'annullamento in autotutela di un titolo edilizio in sanatoria non può fondarsi su una ricostruzione dei fatti già conosciuti dall'amministrazione al momento del rilascio del titolo, né su circostanze che non costituiscano fatti sopravvenuti o occultati dall'interessato.
  • Quando la documentazione dimostra che per l'intero fabbricato era già stato rilasciato un titolo edilizio in sanatoria, l'amministrazione deve considerare tale titolo nella successiva attività provvedimentale e non può qualificare la relativa pratica come ancora indefinita senza adeguata motivazione.
  • La modifica successiva delle prescrizioni contenute nel nulla osta della Soprintendenza non determina, di per sé, l'inesistenza o l'inefficacia del precedente titolo edilizio in sanatoria, se incide soltanto su specifiche condizioni di mantenimento dell'opera e non sulla restante validità del titolo.
  • Il provvedimento di autotutela e il diniego di sanatoria sono illegittimi quando i loro presupposti fattuali risultano smentiti documentalmente, in quanto l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria completa e fornire una motivazione coerente con i titoli edilizi e paesaggistici già rilasciati.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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