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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26188/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rideterminato al rialzo la rendita catastale di un impianto eolico di proprietà della società, sito nel Comune di Collarmele, includendo nel computo anche il valore del palo di sostegno degli aerogeneratori. La società ha impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che l'avviso fosse insufficientemente motivato perché si sarebbe limitato ad allegare una relazione di stima senza indicare in modo specifico il criterio adottato e i componenti computati; dall'altro, che, alla luce dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, le torri/pali eolici dovessero essere esclusi dalla rendita catastale perché rientranti tra i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. La CTR aveva respinto la tesi della contribuente, ritenendo sufficiente la motivazione dell'atto e considerando i pali come costruzioni da includere nella stima.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, relativo al difetto di motivazione dell'avviso, perché la motivazione risultava integrata dalla relazione di stima allegata e la censura tendeva in realtà a contestare la valutazione di merito del documento, non deducibile nei termini prospettati. Accoglie invece il secondo motivo, affermando che la questione della tassabilità della torre eolica dopo la legge di stabilità 2016 va risolta escludendo dalla rendita catastale le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo; richiama il principio già affermato secondo cui i parchi eolici sono accatastabili in D/1, ma non si deve tener conto delle dotazioni meramente funzionali alla produzione di energia, anche se strutturalmente connesse al fabbricato. Poiché la CTR ha escluso tali principi senza compiere il necessario accertamento tecnico in fatto sulla concreta natura della torre, la sentenza viene cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione della norma

    è il parametro di legittimità invocato per denunciare l'erronea applicazione della disciplina sulla motivazione dell'atto e sulla determinazione della rendita catastale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte osserva che la doglianza sulla valutazione della relazione di stima avrebbe potuto, al più, essere prospettata come vizio motivazionale, non dedotto nel ricorso

  • art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione degli atti impositivi

  • art. 7 della L. n. 212 del 2000

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria

  • art. 3 della L. n. 241 del 1990

    richiamato dalla ricorrente come norma generale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi

  • art. 1, comma 21, della L. n. 208 del 2015

    norma decisiva: dal 1° gennaio 2016, per la rendita catastale degli immobili del gruppo D si considerano suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità, ma si escludono macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA, l'avviso di attribuzione o rettifica della rendita catastale è sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattenda gli elementi di fatto indicati dal contribuente e la divergenza dipenda da valutazioni tecniche; se invece l'Ufficio contesta gli elementi fattuali dichiarati, la motivazione deve essere più specifica e deve esplicitare le differenze riscontrate.
  • Quando l'avviso catastale è corredato da relazione di stima allegata e parte integrante dell'atto, non è necessario che i suoi contenuti siano integralmente trascritti nel corpo dell'avviso, se da essi risultano comprensibili i criteri e la metodologia utilizzati.
  • La censura che si risolve nel contestare la lettura e la valutazione di un documento compiuta dal giudice di merito non può essere veicolata sotto il profilo della violazione di legge, ma richiede una specifica deduzione del vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Per gli immobili del gruppo D, dopo la legge n. 208 del 2015, nella rendita catastale devono essere esclusi i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente integrati o infissi al suolo.
  • Nel caso di impianti eolici, la torre/palo di sostegno dell'aerogeneratore non può essere automaticamente inclusa nella rendita: occorre un accertamento tecnico in fatto sulla sua concreta funzione, verificando se costituisca componente impiantistica funzionale alla produzione di energia e quindi esclusa dal carico impositivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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