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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31238/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società diversi avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2014 e 2015, recuperando IVA, IRES e IRAP, oltre sanzioni, sul presupposto della partecipazione della contribuente ad operazioni oggettivamente inesistenti. I giudici tributari di merito avevano rigettato sia il ricorso introduttivo sia l'appello, ritenendo assolto dall'Ufficio l'onere di provare l'inesistenza delle operazioni e non assolto, invece, quello gravante sulla società di dimostrarne l'effettività. In cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo, la nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non si fosse pronunciata sulla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, ritenuto generico e meramente rinviante al PVC della Guardia di Finanza. Con il secondo motivo ha denunciato violazioni di legge e vizio motivazionale in relazione alle norme sull'accertamento e alla ripartizione dell'onere della prova, lamentando che la CTR avesse male applicato le regole probatorie in tema di operazioni oggettivamente inesistenti e avesse attribuito rilievo a presunzioni e indizi senza corretta valutazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, escludendo l'eccezione di inammissibilità per tardività. Ha poi dichiarato inammissibili entrambi i motivi: il primo per difetto di specificità, perché la società non aveva trascritto l'avviso di accertamento né dimostrato di aver devoluto la questione alla CTR in appello; comunque, ha ribadito che la motivazione per relationem al PVC è sufficiente quando il PVC sia già conosciuto o conoscibile dal contribuente e quando l'atto richiami contenuti essenziali idonei a integrare la motivazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, a fronte della valutazione di merito svolta dalla CTR sugli elementi indiziari, il ricorso mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio; la Corte ha richiamato il principio secondo cui, una volta provata dall'Amministrazione, anche per presunzioni, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza, e non bastano fatture, scritture contabili regolari o mezzi di pagamento formalmente corretti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    è richiamato per individuare il termine lungo di impugnazione e il suo dies ad quem nel caso concreto

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone l'onere di specificità del ricorso per cassazione, che nel caso è stato ritenuto non rispettato per mancata trascrizione dell'avviso di accertamento

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come parametro del vizio di omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro formale del primo motivo, relativo a nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale dedotto per le violazioni di legge in materia di accertamento e prova

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo è stato qualificato anche come deduzione di vizio motivazionale, ma ritenuto inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito

  • art. 54 D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente come norma sull'accertamento e sul regime probatorio

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente in tema di accertamento induttivo e valutazione delle presunzioni

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, provata l'inesistenza oggettiva, grava sul contribuente la prova dell'effettività

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di prova presuntiva; la Corte ne conferma l'utilizzabilità per dimostrare l'oggettiva inesistenza delle operazioni

  • art. 3, comma 3, l. n. 241 del 1990

    richiamato per affermare che la motivazione per relationem è ammissibile quando integrativa delle ragioni dell'atto e riferita a contenuti già noti o essenziali

  • art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000

    interpretato nel senso che l'allegazione degli atti richiamati è necessaria solo per documenti non già conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura di omessa pronuncia o di difetto di motivazione deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare puntualmente l'atto impugnato, il contenuto della questione dedotta nei gradi di merito e, se la questione si assume riproposta in appello, occorre darne conto in modo preciso.
  • In materia di accertamento tributario, la motivazione dell'avviso può essere validamente integrata per relationem mediante rinvio a un PVC, purché il contribuente abbia già conoscenza o agevole conoscibilità dell'atto richiamato e il rinvio riguardi elementi essenziali della motivazione, non un mero richiamo narrativo.
  • Quando l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche attraverso presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni si trasferisce sul contribuente.
  • La prova dell'effettività dell'operazione non può ritenersi raggiunta con la sola esibizione delle fatture, con la regolarità formale delle scritture contabili o con la tracciabilità dei pagamenti, poiché tali elementi possono essere utilizzati anche per simulare operazioni fittizie.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a una nuova valutazione del compendio istruttorio già esaminato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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