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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01287/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008, fondato sulle risultanze di indagini bancarie sui conti dell’amministratore unico. L’Ufficio aveva prima emesso un accertamento parziale e poi un successivo avviso; la CTR, in sede di rinvio, aveva accolto l’appello della società ritenendo che l’accertamento successivo non potesse basarsi su fatti o documenti già conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’accertamento parziale, ma dovesse fondarsi su nuovi elementi. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che nell’accertamento parziale vi fosse una riserva espressa sugli accertamenti bancari ancora in corso e che, comunque, la contribuente non avesse fornito prova contraria circa l’irrilevanza reddituale dei versamenti contestati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della CTR secondo cui l’accertamento successivo ad un accertamento parziale, pur consentito dall’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e dalla disciplina IVA corrispondente, deve fondarsi su elementi nuovi rispetto a quelli già acquisiti e conosciuti dall’Ufficio fin dall’origine; non è ammissibile un accertamento frazionato o "a singhiozzo" su medesimi elementi già noti. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sulla mancata prova contraria del contribuente, perché attinente al merito e non esaminata dalla CTR, che aveva deciso esclusivamente sulla mancanza dei presupposti dell’ulteriore accertamento. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    La doglianza è stata veicolata come vizio di violazione di legge, ma è stata ritenuta solo in parte ammissibile, poiché in parte tendeva a rimettere in discussione accertamenti di fatto.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice

    L’accertamento parziale è una modalità procedurale che consente un intervento rapido dell’Ufficio, ma l’eventuale accertamento successivo deve poggiare su nuovi elementi sopravvenuti o diversi da quelli già noti e posti a base del primo atto.

  • art. 54, quinto comma, d.P.R. n. 633/1972

    senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice

    In materia IVA vale una disciplina sostanzialmente sovrapponibile a quella dell’accertamento parziale in materia di imposte dirette, con il medesimo limite di ulteriore azione accertatrice fondata su elementi nuovi.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    termini di decadenza previsti

    La Corte richiama il principio per cui l’ulteriore azione accertatrice resta possibile entro i termini di decadenza, ma deve rispettare il principio di unicità tendenziale degli accertamenti.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    termini di decadenza previsti

    Anche per l’IVA l’ulteriore potere accertativo è ammesso entro i termini decadenziali, ma non può riguardare fatti già conosciuti e non contestati nel primo accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull’onere della prova contraria del contribuente è stata ritenuta inammissibile perché attinente al merito dell’accertamento, non esaminato dalla CTR.

  • art. 44 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per affermare che l’accertamento parziale non segue la disciplina dell’accertamento integrativo, non essendo i due istituti sovrapponibili.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come norma di esclusione nell’ambito della disciplina dell’accertamento parziale IVA.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione nei confronti dell’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • L’accertamento successivo a un accertamento parziale è legittimo solo se fondato su elementi nuovi, diversi o sopravvenuti rispetto a quelli già acquisiti e conosciuti dall’Ufficio al momento del primo atto; non è consentito reiterare la pretesa su dati già utilizzati e non contestati.
  • L’accertamento parziale non costituisce un metodo autonomo e svincolato, ma una modalità procedurale che segue le regole ordinarie dell’accertamento, nel quadro del principio di tendenziale unicità della potestà accertativa.
  • La censura che investe l’interpretazione del contenuto di un atto amministrativo o dell’avviso di accertamento è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione, non potendo la parte limitarsi a prospettare una diversa lettura del fatto.
  • Le doglianze relative alla mancata prova contraria del contribuente rispetto alle risultanze bancarie sono inammissibili in cassazione quando la decisione di merito si sia fondata esclusivamente sulla mancanza dei presupposti dell’ulteriore accertamento e non sull’esito della prova nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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