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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01286/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Gli eredi di una socia di una società in accomandita semplice impugnavano un avviso di accertamento IRPEF emesso nei confronti della loro dante causa per l’anno d’imposta 2012, relativo ai redditi di partecipazione nella società. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva rigettato l’appello ritenendo, da un lato, inammissibili le eccezioni dirette contro l’accertamento societario perché la società non aveva impugnato il proprio avviso, dall’altro infondate le censure sulla delega del funzionario e sulla motivazione per relationem. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, i ricorrenti denunciavano violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c., dell’art. 54 d.lgs. 546/1992, degli artt. 99, 100, 102, 112, 115, 116 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato la loro legittimazione a contestare nel merito l’accertamento societario, nonostante si fosse formato un giudicato interno sulla loro legittimazione affermata in primo grado e non impugnata incidentemente dall’Ufficio. Con il secondo motivo, denunciavano violazione del TUIR, del DPR 600/1973, degli artt. 2727 e segg. c.c., 2697 c.c., 2267 e 2291 c.c., 2909 c.c. e dell’art. 24 Cost., deducendo che non poteva esservi giudicato preclusivo nei loro confronti sull’accertamento societario, poiché il socio di società di persone può sempre sollevare eccezioni sull’accertamento della società anche se questa non lo abbia impugnato. La Corte, però, ha rilevato d’ufficio la mancata integrazione del contraddittorio: poiché il ricorso investiva il reddito della società e le modalità del suo accertamento, era necessaria la partecipazione di tutti i soci e della società stessa, trattandosi di litisconsorzio necessario originario. La controversia era stata invece celebrata senza tutti i litisconsorti necessari, con conseguente nullità assoluta del giudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il ricorso nei limiti della rilevata nullità processuale e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone, in diversa composizione. La decisione è stata fondata non sull’esame del merito delle censure tributarie, ma sulla rilevazione officiosa della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, in un giudizio avente ad oggetto un accertamento relativo al reddito di una società di persone e alla sua imputazione ai soci. Il giudizio di legittimità è stato rinviato anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    norma processuale utilizzata per articolare i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi.

  • artt. 342 e 346 c.p.c.

    richiamati dai ricorrenti per denunciare l’erronea declaratoria di inammissibilità delle loro censure.

  • art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in relazione ai limiti dell’appello nel processo tributario.

  • artt. 99, 100, 102, 112, 115 e 116 c.p.c.

    invocati dai ricorrenti a sostegno delle censure sulla legittimazione e sulla decisione della CTR.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione al giudicato sostanziale e alla pretesa preclusione derivante dalla mancata impugnazione dell’avviso da parte della società.

  • art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82/2005

    menzionato nella sentenza di merito come oggetto di un motivo dichiarato inammissibile dalla CTR.

  • art. 23 d.lgs. n. 82/2005

    menzionato nella sentenza di merito come oggetto di un motivo dichiarato inammissibile dalla CTR.

  • art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    menzionato nella sentenza di merito come oggetto di un motivo dichiarato inammissibile dalla CTR.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la Corte ha ritenuto che la controversia dovesse svolgersi con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; la mancata integrazione del contraddittorio comporta nullità assoluta rilevabile d’ufficio.

  • art. 5 TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

    richiamato per ribadire la regola di imputazione del reddito delle società di persone ai soci e la necessità del litisconsorzio quando si contesta il reddito societario.

  • Cass. S.U. n. 14815/2008

    richiamata come principio consolidato: se il ricorso investe il reddito della società di persone o le modalità del suo accertamento, vi è litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci; se riguarda solo la ripartizione del reddito, il litisconsorzio è tra soci; non vi è litisconsorzio quando si discuta solo della tempestività della notifica al singolo destinatario.

  • Cass. n. 17360/2014

    richiamata per affermare che l’avviso emesso nei confronti della società di persone, pur divenuto irretrattabile per mancata impugnazione, non è definitivo in pregiudizio dei soci ai quali l’atto non sia stato notificato.

  • art. 24 Cost.

    invocato dai ricorrenti a tutela del diritto di difesa contro l’accertamento fiscale.

  • artt. 2727 e segg. c.c.

    invocati dai ricorrenti in relazione alla prova presuntiva della maggiore imposta/reddito contestato.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dai ricorrenti per contestare l’onere probatorio posto a loro carico.

  • artt. 2267 e 2291 c.c.

    richiamati dai ricorrenti in tema di responsabilità e posizione del socio di società di persone.

Massime di principio

  • Nel processo tributario avente ad oggetto l’accertamento del reddito di una società di persone o le modalità del suo accertamento, ricorre un litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci; il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo in ogni stato e grado ed è rilevabile d’ufficio.
  • Se l’impugnazione investe solo la ripartizione del reddito tra i soci, il litisconsorzio necessario sussiste tra i soli soci; se invece si contesta la determinazione del reddito societario, devono partecipare anche la società e tutti i soci.
  • La mancata impugnazione dell’avviso da parte della società non rende automaticamente intangibile, nei confronti dei soci non destinatari dell’atto, l’accertamento societario, ma impone comunque di rispettare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti incisi dal reddito di partecipazione.
  • Quando il giudice di merito omette di rilevare la necessità dell’integrazione del contraddittorio in una controversia inscindibile, la Cassazione può cassare la sentenza con rinvio al primo giudice per la rinnovazione del giudizio in contraddittorio di tutti i litisconsorti necessari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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