Cassazione Civile, Ordinanza n. 01282/2025 del 20/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto personale e patrimoniale intercorso tra le parti, che avevano convissuto per molti anni e avevano avuto tre figli. L’attore sosteneva che tra loro fosse sorta una società di fatto proprietaria di immobili essenziali all’esercizio dell’impresa individuale intestata alla convenuta; in via subordinata chiedeva la restituzione di asseriti finanziamenti effettuati in favore della resistente, il rimborso di quanto versato per l’acquisto e la ristrutturazione degli immobili, oppure l’indennizzo corrispondente all’aumento di valore dei beni o, ancora, il reintegro per arricchimento senza causa. I giudici di merito avevano rigettato sia la domanda di accertamento della società di fatto sia le domande economiche, ritenendo non provata l’esistenza del titolo contrattuale dei finanziamenti e, per l’azione di arricchimento, difettante la sussidiarietà in presenza di una domanda principale contrattuale respinta per carenza di prova. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e violazione dell’art. 132 c.p.c.; 2) omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la CTU e gli atti avrebbero dimostrato finanziamenti continuativi e l’incremento di valore degli immobili; 3) violazione dell’art. 2042 c.c., contestando la lettura restrittiva della sussidiarietà dell’azione di arricchimento e sostenendo che essa dovrebbe essere consentita anche quando il rimedio tipico sia fallito per difetto di prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse adeguatamente motivata per relationem, con specifiche osservazioni sui singoli capi di domanda e con sufficiente percorso argomentativo. Ha poi dichiarato inammissibile, in sostanza, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché la decisione di appello era conforme a quella di primo grado e il ricorrente non aveva assolto all’onere di indicare le divergenti ragioni di fatto richiesto nei casi di doppia conforme. Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato il principio per cui l’azione generale di arricchimento è proponibile solo quando l’azione tipica sia mancante ab origine del titolo giustificativo, mentre resta preclusa se la domanda principale è stata rigettata per carenza di prova del diritto dedotto. Di conseguenza, la domanda subordinata di arricchimento non poteva essere proposta dopo il rigetto della domanda contrattuale di rimborso per difetto probatorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza è nulla solo se manca l’indicazione del percorso logico-giuridico che ha condotto alla decisione; è sufficiente anche una motivazione sintetica o per relationem, purché consenta di ricostruire le ragioni della conferma.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame di fatti decisivi non è ammissibile nei casi di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso, salvo dimostrazione che le rationes decidendi di primo e secondo grado siano diverse.
art. 2041 c.c.
L’azione generale di arricchimento richiede arricchimento senza causa, depauperamento altrui, nesso causale diretto e immediato e sussidiarietà; non è proponibile quando esista e conservi efficacia un diverso rapporto idoneo a giustificare lo spostamento patrimoniale.
art. 2042 c.c.
La sussidiarietà dell’azione di arricchimento è intesa in senso non elastico: il rimedio è ammesso solo se manca ab origine un titolo tipico azionabile, non se la domanda ordinaria sia stata respinta per carenza di prova, prescrizione, decadenza o altre ragioni di merito indicate dalla Corte.
art. 936 c.c.
Per il terzo che abbia costruito o lavorato sul fondo altrui con propri materiali, il diritto verso il proprietario riguarda il valore dei materiali, la manodopera o l’aumento di valore del fondo; tali valori devono essere provati o quantomeno determinabili sulla base degli elementi acquisiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza d’appello può essere resa per relationem quando il giudice di secondo grado espliciti, anche sinteticamente, le ragioni della conferma rispetto ai motivi di gravame, consentendo di ricostruire un percorso logico coerente tra le due decisioni di merito.
- Nel caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica specificamente le differenti ragioni di fatto poste a base delle due pronunce.
- L’azione generale di arricchimento senza causa ha natura sussidiaria in senso rigoroso: è esperibile solo quando manchi ab origine un titolo tipico di tutela, non quando la domanda principale sia stata rigettata per insufficienza probatoria o per la mancata dimostrazione del diritto azionato.
- Chi invoca la restituzione di finanziamenti o il rimborso di esborsi effettuati nell’interesse di altri deve provare non solo l’avvenuto pagamento, ma anche il titolo giuridico dell’erogazione e l’obbligazione restitutoria della controparte.
- Per ottenere l’indennizzo ex art. 936 c.c. o un ristoro parametrato all’incremento di valore di un immobile, il danneggiato deve allegare e provare gli elementi necessari alla determinazione del valore dei materiali, della manodopera o dell’aumento di valore del bene.
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