Cassazione Civile, Ordinanza n. 01278/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento irrogativo di sanzione per tardivo versamento di imposte dovute ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1993, relativo all'anno d'imposta 2009, notificato a una società all'esito di un'articolata attività istruttoria svolta dall'Ufficio nei confronti di un professionista e di società a lui riconducibili. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece annullato l'atto ritenendo non provata dall'Amministrazione la legittimazione del funzionario firmatario e richiedendo, a fronte anche di una contestazione generica della delega, la prova dei requisiti soggettivi del delegante e del delegato e dell'esistenza della delega nominativa. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso tale decisione. Prima dell'esame dei motivi, però, ha rappresentato l'intervenuta adesione della contribuente alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi della l. n. 197 del 2022, con integrale pagamento del dovuto, chiedendo dichiararsi l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. La Corte ha ritenuto che l'adesione alla procedura di definizione agevolata, comportando l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e risultando dal pagamento integrale, determina l'estinzione del giudizio; di conseguenza ha ritenuto superfluo l'esame delle censure dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per effetto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata dei carichi e del pagamento integrale di quanto dovuto. Ha osservato che tale adesione equivale a rinuncia al ricorso e integra una cessazione della materia del contendere, con applicazione della disciplina di cui all'art. 46 d.lgs. n. 546/1992. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Le censure dell'Agenzia non sono state esaminate perché rese superflue dall'estinzione.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 471/1993
norma sanzionatoria richiamata per il tardivo versamento delle imposte dovute oggetto dell'avviso di accertamento
l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 186-203
disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, cui la contribuente ha aderito
l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 236
la dichiarazione di adesione comporta l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definendi
art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
"il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere"
la definizione delle pendenze tributarie e la cessazione della materia del contendere determinano l'estinzione del processo tributario
d.lgs. n. 546/1992
richiamato in via generale quale disciplina del processo tributario e della sua estinzione nei casi di definizione agevolata
Cass. 6 agosto 2019, n. 20967
richiamata per il principio secondo cui la domanda di ammissione alla definizione agevolata manifesta rinuncia al ricorso
Cass. 7 dicembre 2017, n. 29394
richiamata nel medesimo senso sull'effetto estintivo della domanda di definizione agevolata
Cass. 2 maggio 2019, n. 11540
richiamata per affermare che la rinuncia attuativa dell'impegno assunto con l'adesione produce estinzione
Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083
richiamata nel medesimo senso circa l'effetto estintivo della rinuncia collegata alla definizione agevolata
Cass. 12 gennaio 2022, n. 733
richiamata per il principio secondo cui, nel giudizio estinto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a una procedura di definizione agevolata dei carichi tributari, quando comporti l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e sia seguita dal pagamento integrale del dovuto, determina l'estinzione del giudizio di legittimità per cessazione della materia del contendere.
- Nel processo tributario, la definizione delle pendenze prevista dalla legge integra una causa legale di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, l'esame dei motivi di ricorso diviene superfluo e non deve essere svolto.
- In caso di estinzione del giudizio, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa regolazione prevista dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01279/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01280/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01282/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01283/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01286/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01287/2025 del 20/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →