Cassazione Civile, Ordinanza n. 01283/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratori)
La controversia
Un gruppo di soci di una cooperativa a responsabilità limitata, aventi diritto alla prestazione mutualistica del godimento di un alloggio, aveva promosso azione di responsabilità sociale contro gli amministratori e i sindaci della cooperativa, proponendo anche domande come singoli soci ex art. 2395 c.c. La controversia riguardava varie condotte asseritamente dannose: mancata informazione su un pignoramento e gestione tardiva della relativa procedura esecutiva, mancata convocazione alle assemblee, spese legali sostenute per impugnare l’esclusione di un socio, contenziosi connessi a lavori edilizi e al pagamento dell’impresa costruttrice, transazione con una socia e mancata predisposizione degli atti definitivi di trasferimento degli alloggi. I ricorrenti censuravano in cassazione la sentenza d’appello per: violazione del contraddittorio su un presunto giudicato esterno mai evocato dalle controparti; violazione dell’onere della prova e del diritto di difesa, sostenendo che avevano prodotto documentazione e chiesto l’esibizione di atti nella disponibilità della cooperativa; erronea valutazione delle prove e omesso esame di fatti decisivi; infine, ingiusta quantificazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la decisione di merito era sorretta da una pluralità di rationes autonome e la censura investiva anche una motivazione solo ad abundantiam, priva di decisività. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché i ricorrenti non avevano specificamente censurato in appello il rigetto delle istanze istruttorie, e comunque la doglianza non scardinava la ratio della decisione, fondata sulla genericità delle allegazioni e sull’assenza di prova del danno. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché mirava, in sostanza, a una nuova valutazione del merito e, quanto al vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c., operava la regola della doppia conforme, non essendo state indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Il quarto motivo, sulle spese, è stato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
comma 1; comma 4; comma 10
la Corte valorizza la legittimazione dei soci all’azione sociale di responsabilità al momento della domanda e la rappresentanza comune ex comma 4, ma richiama il difetto di prova e di specificità delle allegazioni come ragione decisiva di rigetto delle pretese risarcitorie
l’azione individuale del socio richiede un danno diretto causalmente ricollegabile alle condotte degli amministratori; la Corte di merito ha escluso tale nesso e la cassazione non ha ritenuto censurabile tale impostazione
la revoca degli amministratori non è stata ritenuta proponibile nel contesto della domanda proposta, essendo lo strumento tipico quello previsto dalla norma richiamata
la censura è stata dichiarata inammissibile perché l’argomento sul giudicato esterno investiva una motivazione non decisiva e, comunque, una ragione ad abundantiam
art. 24 Cost.
richiamato dai ricorrenti come parametro del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso la lesione lamentata
la Corte ribadisce che il rigetto della domanda risarcitoria può fondarsi sulla mancata prova, restando inammissibile in cassazione la richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio
non consente in cassazione una rivalutazione del merito probatorio delle risultanze di causa
la dedotta violazione non può tradursi in una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito
i motivi formalmente formulati come violazione di legge sono inammissibili quando mirano a una rivalutazione del fatto; il vizio motivazionale non è deducibile in presenza di doppia conforme, salvo specifica dimostrazione di ragioni di fatto diverse
in presenza di doppia conforme non è ammesso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando la decisione di merito è fondata su più rationes autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il dispositivo, la censura che non colpisca tutte le rationes è inammissibile per difetto di interesse.
- La critica di una motivazione resa ad abundantiam è inammissibile, perché non investe una vera ratio decidendi e non è idonea a incidere sul dispositivo.
- In tema di azione sociale e di azione individuale del socio, il rigetto può fondarsi sulla mancata specifica allegazione e prova del danno, della sua entità e del nesso causale con le condotte denunciate.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio; la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere un nuovo giudizio di merito.
- Nel regime della doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
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