Cassazione Civile, Ordinanza n. 15380/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni insegnanti precari della scuola dell'infanzia e primaria, inseriti nelle graduatorie di istituto, hanno chiesto l'accertamento del proprio diritto a essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017, sostenendo di essere in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, considerato abilitante. La Corte d'appello ha negato il diritto ritenendo che il solo possesso di quel titolo non bastasse, poiché gli interessati avrebbero dovuto presentare domanda di inserimento entro il 31.12.2006 nelle graduatorie permanenti, poi trasformate in graduatorie ad esaurimento, nelle quali non erano più ammessi nuovi inserimenti salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi, ma il testo non ne specifica il contenuto; successivamente tutti i ricorrenti hanno depositato distinti atti di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte di tutti i ricorrenti e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha precisato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia non ha carattere accettizio e quindi non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti estintivi; l'eventuale accettazione rileva solo ai fini delle spese. In considerazione del comportamento processuale dei ricorrenti, le spese sono state compensate tra le parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 197, comma 1, d.lgs. n. 297 del 1994
richiamato per qualificare il diploma magistrale come titolo abilitante all'insegnamento, ma non sufficiente di per sé a fondare il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323 del 1998
richiamato insieme alle altre norme sulla valenza abilitante del diploma magistrale.
d.m. 10 marzo 1997
richiamato quale fonte che attribuiva valore abilitante al diploma magistrale.
art. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296 del 2006
ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ormai chiuse e non più aperte a nuovi inserimenti salvo i casi espressamente previsti.
art. 9, comma 20, d.l. n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011
ha ribadito il divieto di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento.
non si applica al giudizio di cassazione, sicché l'estinzione non richiede accettazione della rinuncia da parte della controparte.
nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 149/2022
richiede che la rinuncia sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati con visto.
disciplina le spese in caso di rinuncia; l'accettazione della controparte rileva solo per la regolazione delle spese e la condanna non è pronunciata se vi è adesione alla rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando la decisione è di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità, trattandosi di norma eccezionale e sanzionatoria di stretta interpretazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché la rinuncia non ha natura accettizia.
- L'accettazione della rinuncia da parte dell'altra parte incide soltanto sulla regolamentazione delle spese processuali, non sull'efficacia estintiva della rinuncia stessa.
- Quando la decisione è di estinzione del giudizio, non trova applicazione il contributo unificato დამატivo previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
- Il possesso di un titolo abilitante all'insegnamento non comporta automaticamente il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, se la normativa primaria ha chiuso le graduatorie e non prevede ulteriori inserimenti.
- Le sentenze amministrative di annullamento di atti attuativi non possono di per sé fondare l'inserimento in graduatorie chiuse in assenza di una norma di rango primario che lo consenta.
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