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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15287/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una dipendente pubblica per ottenere l'accertamento dell'insussistenza del diritto delle amministrazioni a recuperare somme già corrisposte a titolo di retribuzione. In appello la domanda è stata rigettata, perché la Corte territoriale ha ritenuto che le somme fossero state erogate in via provvisoria e quindi soggette a successivo conguaglio e recupero come credito erariale, escludendo anche la prescrizione del diritto alla ripetizione. La ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2946, 2935 e 2934 c.c., sostenendo che la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dovesse decorrere dal pagamento e non dal momento della conoscenza del credito da parte dell'amministrazione; 2) vizio motivazionale e violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato il rilievo attribuito dal primo giudice alla mancata specificazione delle ragioni dell'indebito nel provvedimento di recupero; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 2233 c.c. in relazione alla liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, ha accolto il primo motivo e ha assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nei casi di mancanza originaria della causa solvendi, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito decorre dal giorno dell'esecuzione della prestazione; se invece il difetto della causa solvendi sopravviene dopo il pagamento, la decorrenza inizia dal momento in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    Invocato per sostenere il termine ordinario di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per individuare il momento in cui il diritto può essere fatto valere ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato quale norma generale in tema di estinzione del diritto per prescrizione.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto inconferente la censura sulla violazione di questa norma rispetto al profilo, qualificato come giuridico, della congruità della motivazione del provvedimento di recupero dell'indebito.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    È stato richiamato per affermare che, nel testo novellato, non è censurabile come vizio di motivazione l'apprezzamento di un profilo di diritto, quale la congruità della motivazione del provvedimento di recupero.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di compensazione o regolazione delle spese di lite.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo con riferimento alla liquidazione dei compensi e, indirettamente, alle spese.

  • art. 172, l. n. 282/1980

    La Corte d'appello l'aveva applicato per ritenere che le somme erogate provvisoriamente fossero soggette a conguagli successivi e quindi recuperabili come crediti erariali.

Massime di principio

  • In tema di ripetizione dell'indebito, la decorrenza della prescrizione dipende dalla causa dell'indebito: se la mancanza della causa solvendi è originaria, il termine decorre dal pagamento; se il difetto della causa sopravviene successivamente, decorre dal momento in cui l'accertamento dell'indebito diventa definitivo.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per contestare un apprezzamento di diritto, come la congruità della motivazione del provvedimento amministrativo di recupero dell'indebito.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è specificamente scrutinabile solo quando la questione attenga realmente al riparto dell'onere probatorio e non a profili diversi della motivazione o della qualificazione giuridica della fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiObbligazioniProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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