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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15347/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto di accertare il loro diritto a continuare a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica previste dalla disciplina collettiva applicata durante il rapporto di lavoro. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo legittimi la disdetta comunicata da ENEL il 12 ottobre 2015 e il successivo accordo aziendale del 27 novembre 2015, con cessazione del beneficio dal 31 dicembre 2015. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) errata esclusione della natura retributiva dell'agevolazione tariffaria, deducendo violazione degli artt. 36 Cost., 2099, 2121 c.c. e 48-51 T.U.I.R.; 2) errata negazione del carattere di diritto quesito del beneficio e della sua sottrazione alla contrattazione successiva, con richiamo agli artt. 36 Cost., 1373, 2099 c.c. e all'art. 33 del c.c.n.l. 21.2.1989; 3) nullità/inefficacia del recesso datoriale perché limitato alle sole clausole sull'agevolazione tariffaria e non all'intero accordo collettivo, con richiamo agli artt. 1372 e 1373 c.c. e alle clausole collettive succedutesi; 4) difetto di rappresentanza delle organizzazioni sindacali e inefficacia del recesso, poiché la comunicazione era indirizzata ai sindacati e non ai singoli lavoratori, che non avrebbero conferito mandato né ratificato la dismissione del beneficio; 5) novazione della fonte dell'obbligo e incorporazione definitiva del beneficio nel trattamento individuale al momento del pensionamento, con richiamo agli artt. 1230 e 1333 c.c. La Corte di cassazione ha ritenuto non fondate tutte le censure, richiamando il proprio orientamento già espresso in cause analoghe.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che l'agevolazione tariffaria sull'energia elettrica avesse natura retributiva/corrispettiva, osservando che essa prescindeva dalla qualità, quantità e durata della prestazione lavorativa e non era destinata a remunerare il lavoro ai sensi dell'art. 36 Cost. Ha inoltre negato che il beneficio si fosse trasformato in un diritto quesito dei pensionati: le clausole collettive non si incorporano nel contratto individuale e la conservazione del trattamento più favorevole richiede una specifica clausola di salvaguardia, qui non presente. Conseguentemente ha ritenuto legittima la disdetta datoriale di un rapporto di durata a tempo indeterminato e irrilevanti, ai fini decisori, sia i precedenti atti unilaterali della società sia la qualificazione fiscale del beneficio. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come base formale dei motivi di violazione di legge

  • art. 36 Cost.

    escluso che il beneficio tariffario integri un elemento della retribuzione soggetto ai criteri di proporzionalità e sufficienza

  • art. 2099 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura retributiva del beneficio, ma non accolto

  • art. 2121 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in funzione della tesi sulla computabilità del beneficio nel trattamento economico

  • artt. 48 e 51 T.U.I.R.

    richiamati per sostenere la rilevanza fiscale del beneficio; la Corte ha escluso che la qualificazione ai fini tributari incida sulla natura civilistica del rapporto

  • art. 1373 c.c.

    richiamato per sostenere l'inefficacia/invalidità del recesso unilaterale; la Corte ha invece affermato la legittimità del recesso nei contratti collettivi a tempo indeterminato

  • art. 33 del c.c.n.l. del 21.2.1989

    norma collettiva invocata come fonte originaria del beneficio

  • art. 1372 c.c.

    richiamato per contestare l'efficacia del recesso rispetto all'accordo collettivo

  • artt. 46 del c.c.n.l. del 21.2.1989 e 55 dei c.c.n.l. 24.7.2001, 18.7.2006, 5.3.2010, 18.2.2013

    clausole collettive richiamate nella censura sul recesso limitato alle sole previsioni sull'agevolazione tariffaria

  • artt. 1387, 1388, 1392, 1399 c.c.

    richiamati per sostenere il difetto di rappresentanza dei sindacati e l'inefficacia del recesso rispetto ai singoli lavoratori

  • art. 1230 c.c.

    richiamato per sostenere la novazione della fonte dell'obbligazione al momento del pensionamento

  • art. 1333 c.c.

    richiamato in relazione alla tesi dell'incorporazione del beneficio nel trattamento individuale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla Corte per giustificare il rinvio ai precedenti conformi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma di modifica richiamata in relazione all'ulteriore contributo unificato

  • d.l. n. 333/1992, art. 15, conv. in L. n. 359/1992

    richiamato per descrivere la trasformazione dell'ENEL da ente pubblico economico a società per azioni

  • d.lgs. n. 79/1999

    richiamato per il processo di liberalizzazione del mercato elettrico

  • direttiva 96/92/CE

    richiamata come fonte europea della liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica

  • d.l. n. 73/2007 conv. in L. n. 125/2007

    richiamato per il completamento del processo di liberalizzazione del mercato elettrico

Massime di principio

  • Un'agevolazione collettiva che non dipende dalla qualità, quantità o durata della prestazione lavorativa non ha natura retributiva e non è automaticamente tutelata dall'art. 36 Cost.
  • Le clausole della contrattazione collettiva operano come fonte eteronoma del rapporto e non si incorporano nel contratto individuale in modo da cristallizzare in favore dei lavoratori un diritto quesito, salvo specifica clausola di salvaguardia.
  • In presenza di contratti collettivi a tempo indeterminato, il recesso unilaterale è in linea di principio ammissibile, perché il vincolo non può essere perpetuo; restano salvi solo i diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di prestazioni già rese o di fasi del rapporto già esaurite.
  • La qualificazione fiscale di un beneficio come reddito da lavoro non vincola la sua qualificazione civilistica nel rapporto di lavoro, poiché risponde a finalità proprie del prelievo tributario.
  • Per contestare la disdetta o la modifica di un istituto collettivo non basta allegare il mero affidamento dei lavoratori alla disciplina previgente: occorre una base negoziale che renda intangibile quel trattamento anche nei confronti delle successive fonti collettive.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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