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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15302/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Nel giudizio di legittimità definito con ordinanza n. 32699/2022, la Corte aveva rigettato il ricorso del Ministero dell'Interno e lo aveva condannato alla rifusione delle spese di lite, ma nel dispositivo aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, nonostante tale istanza fosse stata formulata nella memoria illustrativa depositata nel precedente procedimento. Il difensore ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., chiedendo l'integrazione del dispositivo con la formula di distrazione. Il ricorso ha anche affrontato il profilo processuale della notifica: la Corte ha ritenuto non necessario notificare l'istanza anche alla parte rappresentata dal difensore istante, discostandosi dall'orientamento che richiedeva la notifica ad entrambe le parti coinvolte nella regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza n. 32699/2022 con l'aggiunta, dopo le parole 'oltre accessori di legge', della clausola 'con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta'. Ha inoltre dichiarato che non vi era luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione. La decisione si fonda sul rilievo che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali e che, nel caso concreto, non era richiesta una notifica ulteriore alla parte rappresentata dal difensore istante, trattandosi di un mero incidente del medesimo processo.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    Il diritto dell'avvocato alla distrazione delle spese sorge per il solo fatto della dichiarazione e non richiede ulteriori accertamenti giudiziali sulla veridicità della dichiarazione stessa.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    Sono il rimedio esperibile per correggere l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, trattandosi di errore materiale emendabile nel medesimo processo.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La procedura di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.

  • art. 378 c.p.c.

    È richiamato come precedente fase in cui l'istanza di distrazione era stata formulata nelle memorie illustrative, senza che si pretendesse una notificazione ulteriore alla parte rappresentata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Disciplina l'iter della correzione d'errore materiale in cassazione, prevedendo la notifica del decreto agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima dell'adunanza.

  • art. 170 c.p.c.

    È richiamato in comparazione con il procedimento di correzione nel merito, che prevede la notifica del ricorso al procuratore costituito della controparte o alla parte personalmente se non difesa.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese costituisce errore materiale correggibile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non richiede ordinari mezzi di impugnazione.
  • La richiesta di distrazione delle spese non integra una domanda autonoma, ma un incidente accessorio del giudizio, funzionale a riconoscere al difensore il titolo per il recupero del proprio credito professionale.
  • La proposizione dell'istanza di correzione da parte del difensore, quando essa riguarda l'omessa distrazione richiesta nel medesimo giudizio, non comporta necessariamente la notificazione anche alla parte rappresentata, poiché il subprocedimento resta interno al processo originario.
  • Nel procedimento di correzione in cassazione, la procura rilasciata per il giudizio definito con la decisione da correggere è idonea a legittimare anche la proposizione del ricorso per correzione.
  • Il giudice non può subordinare la distrazione delle spese ad accertamenti ulteriori sulla fondatezza della dichiarazione resa dal difensore, essendo sufficiente la sua istanza ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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