Cassazione Civile, Ordinanza n. 15300/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un docente di ruolo, inserito nella dotazione organica del sostegno, aveva ottenuto un'assegnazione provvisoria presso un ufficio scolastico di Verona. In seguito, presentava una rinuncia a tale assegnazione, mentre risultava ancora disponibile un posto di sostegno nel comune di Porto Empedocle, sede che egli assumeva di dover ottenere in luogo dell'assegnazione provinciale di Verona. La Corte d'appello aveva rigettato la sua domanda ritenendo che, in mancanza di una disciplina specifica, dovesse applicarsi in via analogica il principio generale dell'irrevocabilità delle dichiarazioni unilaterali recettizie una volta che l'atto cui esse si riferiscono abbia già prodotto effetti; nel caso concreto, la rinuncia era successiva alla disposta assegnazione provvisoria. Nel ricorso per cassazione il docente deduceva: 1) violazione dell'art. 12 preleggi, sostenendo che non ricorressero i presupposti per il ricorso all'analogia; in subordine, violazione della disciplina ministeriale sulla mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2012/2013, perché non sarebbe stata considerata l'eccezione relativa a gravi motivi sopravvenuti; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2 del CCNI 23.8.2012, lamentando che la rinuncia era intervenuta quando la sede assegnata in utilizzazione era ancora disponibile e che la Corte aveva attribuito prevalenza all'assegnazione provvisoria rispetto all'utilizzazione in modo asseritamente contrario alla disciplina collettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura contro il ricorso all'analogia, osservando che la Corte d'appello non aveva tratto il principio dall'ordinanza ministeriale, ma aveva solo rilevato che esso vi risultava coerente o recepito. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva fondato la decisione sul fatto che, al momento della revoca, l'assegnazione provvisoria di Verona era già stata disposta, e non sulla disponibilità del posto in utilizzazione a Porto Empedocle né su un problema di prevalenza tra le due assegnazioni. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 12 preleggi
Il ricorso all'analogia è stato ritenuto corretto dalla Corte territoriale in presenza di una lacuna disciplinare, attraverso l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento.
La censura di violazione di legge è stata formulata dal ricorrente in relazione alla disciplina della mobilità del personale docente e al CCNI.
Il motivo è stato prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, ma è stato reputato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.
art. 2 del CCNI del 23.8.2012
È stato invocato dal ricorrente per sostenere la prevalenza della disciplina collettiva sull'esito dell'assegnazione e della rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato posto a fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In presenza di una lacuna normativa, il giudice può ricorrere all'analogia iuris facendo applicazione dei principi generali dell'ordinamento, purché la soluzione sia coerente con la fattispecie concreta.
- La censura di legittimità è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una questione diversa da quella decisiva effettivamente posta dal giudice di merito.
- Quando il giudice d'appello fonda la decisione sul fatto che un provvedimento amministrativo o organizzativo abbia già prodotto i propri effetti al momento della successiva dichiarazione di rinuncia, la disponibilità di altre soluzioni alternative non incide, se la motivazione non si fonda su un criterio di prevalenza tra sedi o assegnazioni.
- Nel giudizio di cassazione, il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e, nei casi previsti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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